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Abbattimento delle barriere architettoniche: soluzioni per spazi accessibili e fruibili

12 Agosto 2020Davide Gulino
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Cosa si intende per abbattimento delle barriere architettoniche e quali sono le migliori soluzioni al riguardo? In questo articolo risponderemo a queste e altre domande.

Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e non che impediscono la fruibilità degli spazi a persone con ridotte o assenti capacità motorie o con disabilità che ne complicano l’orientamento. L’abbattimento delle barriere architettoniche è un obiettivo di primaria importanza, sia a livello urbano, che di edificio.

Cosa sono le barriere architettoniche

Cosa sono le barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono degli ostacoli fisici che rendono complicata la mobilità, soprattutto per persone con capacità motorie limitate, sia temporaneamente che permanentemente.

Con barriere architettoniche, si fa riferimento anche alla mancanza di adeguate segnalazioni di eventuali pericoli o di orientamento, che aiutano persone ipovedenti, non vedenti o senza udito. È proprio il DM 236/89, normativa di riferimento, che specifica l’ampiezza del termine “barriera architettonica”, parlando appunto di qualsiasi tipo di impedimento, fisico e non. Ne esistono diverse tipologie come un marciapiede alto, delle scale senza una rampa o dei passaggi stretti. Oggi, per progettare un edificio o uno spazio pubblico, si fa riferimento ad una serie di regole e indicazioni che garantiscono l’accessibilità a tutti.

Barriere architettoniche: la normativa di riferimento

Barriere architettoniche: la normativa di riferimento

La storia del quadro normativo di riferimento trova inizia con la Legge n.118 del 1971 “Norme in favore di mutilati e invalidi civili”, di cui l’Art.27 era dedicato al tema dell’accessibilità e delle barriere architettoniche. Nel 1978 viene poi emanato un regolamento attuativo dell’Art.27 del D.P.R. 384/1978, detto Roncini. Proprio in questo secondo testo, che affronta il superamento delle barriere architettoniche, compaiono le prime indicazioni relative le dimensioni necessarie per rendere accessibili gli edifici pubblici, con specifiche riguardo i percorsi pedonali, i parcheggi, gli accessi agli edifici, le rampe e le porte.

Nel 1986 venne emanato il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno, tutt’ora riferimento per la materia relativa al superamento delle barriere architettoniche. Nel testo si trovano le prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici privati e di residenza pubblica, attraverso criteri progettuali, specifiche dimensionali e soluzioni tecniche per l’inclusività. Così, per la prima volta si entra nel dettaglio della progettazione. Successivamente, il D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 abroga il Decreto Roncini e rimanda al DM 236/1989 anche per le disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici.In conclusione, va specificato che le suddette norme sono da applicare a tutti gli edifici di nuova costruzione, ma anche a quelli sottoposti a ristrutturazione.- 

Nel caso di fabbricati sottoposti a vincoli, si concede una deroga alla normativa solo se un eventuale intervento compromette e pregiudica in modo grave l’edificio, per il quale va comunque previsto un sistema di strutture provvisorie rimovibili che garantiscano la libera circolazione a tutti.

L’architettura per eliminare le barriere architettoniche

L’architettura per eliminare le barriere architettoniche

Una corretta progettazione è la prima e più importante azione per garantire il superamento delle barriere architettoniche, perché è proprio in questa fase che si devono concepire gli spazi in modo da evitare la creazione di un qualsiasi tipo di ostacolo al movimento.

Per questo motivo, è importante predisporre fin dal principio rampe con adeguata pendenza in corrispondenza di ogni dislivello e prevedere percorsi e corridoi con le corrette dimensioni, che permettano la manovra di sedie a rotelle. In ogni edificio o spazio pubblico devono essere presenti gli ascensori, dimensionati correttamente, così come devono essere predisposti i servizi igienici per disabili.

Oltre alla mobilità, va dedicata grande attenzione anche ad altri sensi che favoriscono il movimento e l’orientamento: per questo è necessario assicurarsi che vi siano corretti segnali anche per i non vedenti, che ad esempio possono beneficiare di segnali acustici e percorsi tattili, e per i non udenti, che si basano sulla segnaletica visuale. 

L’architettura, quindi, gioca un ruolo fondamentale nell’eliminazione delle barriere e uno degli obiettivi dovrebbe essere proprio quello di creare spazi e luoghi accessibili e fruibili da tutti. Del resto, non si può dimenticare che l’architettura ha proprio lo scopo di dar vita a luoghi e ambienti a misura d’uomo, confortevoli e che rispondano alle sue necessità ed esigenze.

Le barriere architettoniche negli edifici

Le barriere architettoniche negli edifici

Nel DM 236/89 si trovano diverse indicazioni in merito l’abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio, tra cui tre differenti modalità:

  • Adattabilità: ovvero la possibilità nel tempo di intervenire sugli ambienti e di renderli completamente fruibili anche alle persone con handicap fisici o sensoriali, apportando modifiche di entità contenuta. Non si parla di interventi su strutture o impianti comuni, ma di modifiche ai servizi, ai passaggi o delle porte e ai sistemi di movimento verticale, come montacarichi e ascensori.
  • Visitabilità: cioè la possibilità di accedere agli spazi di relazione di un edificio, come soggiorno, sala pranzo o spazi relazionali in contesti di lavoro, e almeno ad un servizio sanitario di ciascuna unità immobiliare. La visitabilità è un livello obbligatorio per gli spazi sopra citati di residenze, strutture ricettive e luoghi come ristoranti, chiese o sale per spettacoli.
  • Accessibilità: vale a dire la possibilità di raggiungere l’edificio e le sue unità immobiliari, fruendo agevolmente di tutti i suoi spazi in condizioni di sicurezza e autonomia. L’accessibilità è obbligatoria per tutti gli spazi esterni pertinenti all’edificio, le parti comuni, luoghi di lavoro, ambienti destinati ad attività sociale, scuole, servizi culturali, sportivi, socio assistenziali e in generale edifici pubblici.
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