Avere un sottotetto significa poter godere di uno spazio relax di entità differente rispetto agli altri ambienti della casa, è assaporare il tepore domestico a portata di cielo, possedere una confortevole stanza per gli ospiti, un luogo dove poter fare aerobica, una zona studio silenziosa, una biblioteca privata, una zona living per la convivialità.
Accade spesso però che chi possieda un sottotetto lo adibisca a soffitta, come luogo per riporre tutto ciò che non serve nel quotidiano e che magari può ritornare utile in alcuni periodi dell’anno.
I sottotetti diventano pertanto un ammasso di roba, di polvere e di acari, non ci si ricorda neanche più cosa si è depositato, insomma spesso diventano luoghi dimenticati, senza tener conto delle loro potenzialità, dalla possibilità di trasformarli in ambienti di prestigio, conferendo valore aggiunto all’appartamento.
I sottotetti non sono tutti abitabili, occorre verificare e conoscere i requisiti della Regione di appartenenza e del Comune interessato, i limiti e i vincoli da rispettare.
Un sottotetto può essere agibile poiché realizzato secondo i giusti criteri costruttivi e strutturali, ma non abitabile, può essere luogo di deposito ma non spazio per essere vissuto, per svolgere le funzioni quotidiane, per dormire, mangiare, cucinare, vivere.
Uno spazio per essere abitabile deve rispettare una serie di norme specifiche nazionali, regionali e comunali, che stabiliscono l’altezza minima abitabile, i rapporti aero-illuminanti, i metri quadrati minimi di ciascuna destinazione d’uso.
Grazie alle normative e al Piano Casa, agli incentivi fiscali, oggi si prende sempre più in considerazione la ristrutturazione di questi spazi; gli utenti della casa sono più invogliati al recupero edilizio e quindi alla rivalorizzazione anche dei sottotetti, in modo da garantire valore aggiunto all’immobile. Spesso infatti se si rispettano tutte le norme di altezza e illuminazione è possibile realizzare una camera da letto sottotetto, uno spazio riservato e confortevole rispetto al resto della casa.
I regolamenti che normano il recupero di un sottotetto ai fini abitativi variano da regione a regione così come i limiti e i vincoli da rispettare; in linea generale i sottotetti sono ritenuti volumi dell’ultimo piano dell’edificio nei quali è stato eseguito il rustico ed è stata completata la copertura.
La norma nazionale è la n. 457 del 1978 Norme per l’edilizia residenziale, art. 43 Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni, in cui s’individua l’altezza minima per abitabilità netta degli ambienti pari a 2,70 m e 2,40 m per i vani accessori quali corridoi, bagni, ripostigli.
Il Decreto Ministeriale, del 5 luglio 1975, Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 riguardo l’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione, riconferma le suddette altezze minime con eccezione ai comuni montani, al di sopra dei 1000 m sopra il livello del mare che, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della tipologia edilizia in montagna, possono avere altezze minime di 2,55 m per i locali abitabili.
Naturalmente, in quest’ultimo caso le norme riguardanti l’altezza minima possono essere derogate, sempre certificando che il recupero edilizio punti a migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie, con adeguati sistemi di ventilazione naturale offerti da un buon dimensionamento di aperture e di finestre.
Ogni abitante della casa deve avere a disposizione almeno 14 mq di superficie abitabile per i primi quattro abitanti e 10 mq per ciascuno dei successivi; le stanze da letto devono essere almeno di 9 mq, se destinati a una sola persona, o di 14 mq nel caso di due, e naturalmente devono essere provviste di una finestra apribile.
Tutti gli spazi, tranne i ripostigli, devono essere opportunamente riscaldati secondo le condizioni climatiche locali, in modo da avere una temperatura di progetto dell’aria interna compresa tra i 18°C e i 20°C e le pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
Tutti gli ambienti devono essere illuminati naturalmente, fatta esclusione per i servizi igienici, corridoi, vani-scala e ripostigli; ciascuna superficie finestrata apribile deve essere realizzata secondo il rapporto aero-illuminante vigente nel comune di appartenenza, che di solito è di 1/8 della superficie del pavimento.
Negli ambienti privi di ventilazione naturale è necessario introdurre sistemi di ventilazione meccanica centralizzata, inserendo aria captata secondo specifici requisiti igienici.
Altro fattore fondamentale è l’altezza colmo e la pendenza del tetto, si pensi che in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, è vietato alzare la quota del colmo o modificare la pendenza del tetto per ottenere le altezze medie e minime richieste dalle leggi regionali.
Ci sono Regioni che invece lo consentono, basti pensare alla Liguria, ma naturalmente secondo precise condizioni per cui la nuova altezza dell’edificio non deve superare quella prevista dal piano regolatore; in Emilia Romagna è vietata la modifica dell’altezza del colmo e della pendenza del tetto nei centri storici.
Preso atto dell’abitabilità del sottotetto o terminati i lavori che hanno modificato l’agibilità in abitabilità del sottotetto, occorre progettare come disporre gli arredi e ancor prima stabilire quale funzione l’ambiente deve assolvere, giacché in base a questo si inseriscono gli elementi e i complementi d’arredo giusti.
Prima dell’arredamento è bene verificare se l’ambiente è vivibile, ovvero, se è presente un buon grado di luminosità, diversamente è possibile introdurre una serie di finestre e lucernari che potenziano l’effetto luminoso e lo celano al momento del bisogno.
Per arredare bene una camera sottotetto occorre agire d’astuzia e conoscere le caratteristiche di questa tipologia di spazio; le parti più basse ad esempio, quelle corrispondenti alla maggiore pendenza del tetto, vanno sfruttate per l’inserimento di armadi a muro, il resto può essere inserito nel vano abitabile di altezza congrua secondo norma.