Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Abusi edilizi e frazionamento artificioso

10 Marzo 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Abusi edilizi e limiti volumetrie: non è possibile effettuare un frazionamento artificioso per presentare più istanze di condono su uno stesso edificio.

Frazionamento artificioso e abusi edilizi

Frazionamento artificioso e abusi edilizi

Si tratta di un’interessante aspetto in tema di condono edilizio, affrontato con la sentenza n. 807/2022 dalla Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale, sul ricorso presentato contro l’ordine di demolizione imposto dal giudice dell’esecuzione in relazione a un edificio suddiviso in 6 unità immobiliari costruite dalla stessa persona.

L’immobile era stato realizzato abusivamente, e su di esso erano state presentate 6 diverse istanze di condono, una per ogni unità in cui era frazionato.

Condono edilizio e frazionamento artificioso: la sentenza della Cassazione

Condono edilizio e frazionamento artificioso: la sentenza della Cassazione

Sul merito, la Cassazione ha ricordato che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Primo Condono Edilizio) si applicano a:

  •  opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria;
  • opere abusive che, indipendentemente dalla volumetria iniziale, non abbiano comportato un ampliamento superiore a 750 metri cubi;
  • opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 1993, relativamente a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Secondo una consolidata giurisprudenza, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, perché è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, così da costituire una costruzione unica.

Leggi anche: Demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico: Superbonus 110%

Nuove costruzioni: va rispettato il limite di 750 mc

Nuove costruzioni: va rispettato il limite di 750 mc

Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va infatti considerato quale complesso unitario qualora faccia capo, come in questo caso, ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono. Ciò significa che il limite di 750 mc. previsto dalla legge per le nuove costruzioni non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità e che eventuali singole istanze vanno invece riferite ad un’unica concessione in sanatoria.

Gli ermellini hanno anche ricordato quanto statuito dal Consiglio di Stato: l’art. 39 della legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio), laddove ha previsto che il limite di 750 mc. di volumetria condonabile debba essere computato per le nuove costruzioni «per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria», va interpretato nel senso che nei casi in cui “all’interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richieste di condono (ciascuna delle quali soggiace al ridetto limite volumetrico), mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, sommare assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc”.

Quindi le ripartizioni di un’unica unità immobiliare sono accettabili solo qualora presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione autonoma in sede di condono. Si tratta di una possibilità derogatoria e, come tale, diretta a interpretazione.

In questo caso, l’edificio è unitario, così come unitaria l’originaria proprietà degli immobili: trattandosi di un blocco unico di più edifici, ne consegue che va considerata la volumetria complessiva del blocco degli immobili e non la volumetria dei singoli appartamenti. Di conseguenza, va considerato un solo soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono e unica deve essere la concessione in sanatoria.

La presentazione delle 6 istanze di condono è dunque illegittima; per altro solo dall’analisi delle domande di condono emerge che la volumetria della nuova costruzione è superiore ai 750 metri cubi, dimostrando che poi è stato effettuato un frazionamento artificioso per eludere il limite.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’ordine di demolizione.

Post precedente Difformità Catastale: tutto quello che devi sapere Prossimo Post Calcolo dei vani catastali: ecco come avviene

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati