Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Alterazione del decoro architettonico: valutazione dello stato dell’immobile

6 Dicembre 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

L’alterazione del decoro architettonico è tale indipendentemente dal fatto che sia più o meno visibile.

Il codice civile, è cosa nota, non fornisce la definizione di decoro architettonico. Il legislatore, infatti, nel dettare le norme in materia di condominio negli edifici s’è limitato a specificare che le innovazioni sono vietate quando alterano il decoro dell’edificio, che la sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127 c.c. non deve recare pregiudizio al suddetto decoro ed infine che il regolamento di condominio deve dettare delle regole volte a tutelarlo.

La definizione va quindi ricercata nell’ambito delle pronunce giurisprudenziali. Al riguardo è dato pacifico che:

“ per decoro architettonico del fabbricato condominiale, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità; pertanto è evidente che, una volta accertata la lesione di tale decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale” (Cass. n. 851/07).

Il pregio dell’edificio è di per sé fattore irrilevante ai fini dell’accertamento della lesività dell’intervento.

In sostanza l’alterazione del decoro architettonico è tale indipendentemente dal fatto che sia più o meno visibile. Per dirla ancora più semplicemente: il fatto che l’alterazione non sia visibile dalla pubblica via non è di per sé significativo al fine del giudizio di valutazione della modifica dell’estetica.

In ogni caso per alterazione o per pregiudizio deve farsi riferimento ad interventi che diluiscano sensibilmente il valore economico del bene.

La stessa Cassazione ha successivamente specificato che nemmeno le opere individuali su parti comuni (art. 1102 c.c.) e quelle sulla proprietà esclusiva (art. 1122 c.c.) possono alterare l’aspetto dell’edificio.

La più volte menzionata valutazione dell’alterazione è questione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché laddove adeguatamente motivata (in un senso o nell’altro) è incensurabile in sede di legittimità (ossia in Cassazione).

Potrebbe interessarti anche: Veranda in condominio: aspetti edilizi e civilistici

Alterazione del decoro architettonico: quali interventi sono permessi

Alterazione del decoro architettonico: quali interventi sono permessi

Al riguardo s’è detto, non è possibile effettuare una catalogazione avente valore generale. Alle volte l’apposizione dell’unità esterna del condizionatore s’è rivelata alterativa, alle volte la sola apposizione di una zanzariera su una finestra posta sul prospetto comune è stata ritenuta tale.

Certamente, per quanto non possa dirsi decisivo, assume una discreta importanza anche il contesto (dell’edificio) sul quale si va ad intervenire.

In tal senso, in Tribunale di Napoli ha affermato che:

“ la modifica operata da un condòmino consistente nell’apertura di una porta di accesso diretto sul balcone in un edificio non dotato di specifico pregio architettonico ed edilizio e già interessato – peraltro – da interventi di altro genere – come nella fattispecie: adattamento di balconcini in verande e l’inserimento di inferriate in alcune finestre – non integra lesione del decoro architettonico ex art. 1120 c.c. e ciò a prescindere dalla non visibilità dell’innovazione contestata dalla strada” (Trib. civ. 15 gennaio 2010 n. 447).

Leggi anche: Alterazione decoro architettonico: che cos’è, chi può alterarlo e come si valuta tale alterazione

Post precedente Perizia tecnica estimativa: cos’è e a chi richiederla Prossimo Post Comprare un immobile con condono: le cose da sapere

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati