Annullamento Scia: non esiste un vero e proprio limite di tempo “assoluto” , soprattutto se questa dichiarazione non è veritiera. Lo si evince dal contenuto della sentenza 774/2020 dello scorso 18 febbraio del Tar Campania (Napoli), dove l’oggetto del contendere è rappresentato dall’annullamento di una DIA (oggi SCIA) presentata dal proprietario di un immobile per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, attinenti il frazionamento della vecchia unità ricavando n. 2 nuove unità abitative.
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Dopo un sopralluogo della Polizia, veniva accertato che lo stato dei luoghi dell’ultimo livello del fabbricato era composto da più corpi di fabbrica attigui fra loro e aventi quote diverse il che discordava con la rappresentazione grafica di cui alla DIA. Quindi, secondo il comune, il fabbricato aveva subito trasformazioni successive al 1967, non supportate da titoli edilizi ed in contrasto con l’art. 92 delle NTA.
Per il Tar, il discorso non fa una piega: il Comune ha infatti chiarito che “il presupposto indefettibile perchè una DIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione”. Pertanto, non solo ha indicato con puntualità le ragioni fattuali del provvedimento di annullamento, ma ha qualificato giuridicamente tale decisione in relazione alla non veridicità delle affermazioni contenute nella DIA presentata dalla parte privata.
Infatti, il rinvenimento di opere costruite sul lastrico solare, non risultanti dalle planimetrie in atti, risulta in contrasto con quanto dichiarato dalla parte circa la datazione dell’unità edilizia nel suo complesso (anteriore al 1935); infatti, seppure il fabbricato appartiene ad edilizia esistente sul territorio in data antecedente al 1935, lo stesso fabbricato ha subito trasformazioni – segnatamente le nuove volumetrie realizzate sul solaio di copertura dell’edificio – in epoca successiva a tale data, in assenza di valido titolo edilizio.
L’annullamento della DIA, pertanto, risulta perfettamente motivato in relazione al potere dell’Amministrazione di inibire le attività dichiarate in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta, nonostante fossero trascorsi i 30 giorni prescritti per legge per l’annullamento della DIA/SCIA completa e veritiera (art. 19 comma 6 bis legge 241/1990 e art. 23 comma 6 dpr 380/2001).
Il Tar osserva infine che, in merito all’accezione del termine “ragionevole” riferito al limite temporale dei 18 mesi per l’annullamento di un atto amministrativo (Ad.pl. Cons. St. 17 ottobre 2017 n. 8), questo sia da far decorrere “soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro“. Tali circostanze di annullamento, proseguono i giudici, ben si connotano, oltretutto, come motivazione d’interesse pubblico concreto.
Permesso di costruire:
SCIA
La durata dei termini nel caso di comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è stabilita dagli artt. 6 e 23-bis del dpr 380/2001: