Parliamo dell’attestato di Qualificazione Energetica AQE, quando è obbligatorio, chi e dove consegnarlo e le differenze con l’APE.
L’AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un elaborato che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10.
L’art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce l’attestato di qualificazione energetica AQE come:
“il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;”
Secondo l’art. 8 dell’allegato A del DM 26/06/09, l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per:
Sono escluse dall’obbligo le seguenti categorie di edifici (art. 3 Dlgs 192/2005):
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Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al comma 2:
” La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.”
L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per:
Al di fuori dei casi obbligatori, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Secondo l’Art 14 c. 4 del Dlgs 192 /2005, il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.