Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

AQE: cos’è, gli obblighi e le differenze con l’APE

13 Maggio 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Parliamo dell’attestato di Qualificazione Energetica AQE, quando è obbligatorio, chi e dove consegnarlo e le differenze con l’APE.

L’AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un elaborato che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10.

L’art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce l’attestato di qualificazione energetica AQE come:

“il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;”

Attestato AQE: quando è obbligatorio

Attestato AQE: quando è obbligatorio

Secondo l’art. 8 dell’allegato A del DM 26/06/09, l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per:

  • gli edifici di nuova costruzione;
  • per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.

Sono escluse dall’obbligo le seguenti categorie di edifici (art. 3 Dlgs 192/2005):

  • gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Leggi anche: Categorie catastali: elenco immobili dei gruppi A, B, C, D, E, F

AQE: chi deve presentarlo e come

AQE: chi deve presentarlo e come

Secondo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al comma 2: 

” La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.”

APE e AQE: differenze

APE e AQE: differenze

L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per:

  • i soggetti che sono chiamati a redigerlo: possono essere anche il progettista o un altro soggetto che è intervenuto durante l’iter dei lavori, il proprietario o un suo parente. Soggetti che non possono realizzare l’APE;
  • per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige).

Al di fuori dei casi obbligatori, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

AQE e sanzioni

AQE e sanzioni

Secondo l’Art 14 c. 4 del Dlgs 192 /2005, il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 

Post precedente Variazione o aggiornamento catastale della planimetria: obblighi e costi Prossimo Post Tre architetti italiani famosi: conosciamo alcune delle loro principali opere

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati