Tutti vorrebbero sapere in anticipo quante persone partecipano a un’asta immobiliare per stabilire il prezzo da offrire. Vediamo cosa dice la legge.
Si può sapere quante persone partecipano ad un’asta e, quindi, quante offerte sono state presentate? Chiunque abbia pensato di partecipare a una vendita giudiziaria, o sia in procinto di farlo, vorrà sapere se si può e come.
Conoscendo il numero di offerte presentate – anche a grandi linee – si può decidere che prezzo offrire e prevedere a quanto sarà aggiudicato un certo immobile. Ciò perché più sono i partecipanti e più sono alte le possibilità che il prezzo di aggiudicazione salga.
Invece, in presenza di poche offerte o in caso di unico offerente, sicuramente ci si può aggiudicare l’immobile senza rilanci e spendendo meno del valore che lo stesso avrebbe sul mercato tradizionale.
Se questa domanda ti tormenta non perdere questo approfondimento, scopriremo insieme se, come e dove si può prevedere quante offerte ci saranno per un determinato immobile in asta.
Le vendite giudiziarie, sia quelle di mobili che di immobili, non sono altro che una gara in cui “vince” chi offre di più. Oppure, in presenza di un’unica offerta presentata, diventa aggiudicatario chi offre anche soltanto un euro in più rispetto al prezzo minimo indicato dal tribunale.
Le cose però possono cambiare in presenza di più partecipanti. Questo significherebbe più offerte e più rilanci dopo l’apertura delle buste da parte del delegato alla vendita. Il prezzo del bene schizzerebbe con il rischio di “vanificare” il risparmio assicurato (generalmente dal 30 al 40% in meno del mercato tradizionale).
Ora puoi capire come mai tutti vogliono sapere in anticipo quante persone partecipano.
Attenzione però, perché le leggi in materia di pubblici incanti sono molto severe. Per evitare turbative d’asta e intimidazioni che falserebbero la regolarità della procedura, non è possibile conoscere il numero di offerte depositate.
Anzi, la normativa prevede che, in nessun caso, le buste chiuse contenenti le offerte possano portare sul retro numero, codici, segni o il vero nome e cognome dell’offerente. Si tratta di una misura preventiva che assicura la parità di trattamento ed evita pressioni o minacce contro il giudice o i partecipanti.
L’identità e il numero di offerte vengono svelate solamente nel giorno in cui si svolge la vendita presso il tribunale oppure online se l’asta è telematica.
Conoscerlo in anticipo è impossibile, a meno che non si ricorra a mezzi illegali.
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Posto che non si può mai sapere in anticipo quanti e quali partecipanti ci siano, è invece possibile sapere l’esito della vendita. Può interessare al debitore, ai suoi familiari o a chi aveva messo gli occhi sull’immobile ma poi ha deciso di non partecipare.
Nessuna norma vieta di consultare l’esito dell’asta, anche se talvolta non è semplice reperire queste informazioni. Il motivo è che bisogna monitorare il PVP (il Portale delle Vendite Pubbliche), dove sono pubblicate tutte le procedure giudiziarie, e attendere che il tribunale annoti lo stato dell’asta:
Il più delle volte l’annotazione sul PVP non è tempestiva (oltre a essere di difficile consultazione) mentre si può provare a consultare il sito internet del tribunale che si è occupato della procedura di vendita.
Oppure si può chiamare il delegato incaricato (ai recapiti indicati nell’avviso di vendita) e chiedere direttamente a lui; egli può limitarsi a dire se l’immobile è stato venduto oppure no ma non può rivelare i dati anagrafici dell’aggiudicatario, altrimenti violerebbe la legge sulla privacy.
Queste regole – che possono sembrare rigide – sono in realtà importantissime perché:
Per questi e altri motivi, partecipare all’asta è un canale sicuro e alternativo per comprare la propria casa, che si tratti di abitazione principale o di un investimento da affittare o rivendere.
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