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Attestato di Prestazione Energetica: necessario per il Superbonus 110%

7 Ottobre 2020Davide Gulino
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L’attestato di prestazione energetica, che ha lo scopo di comunicare i consumi energetici di un edificio per il suo funzionamento, è fondamentale per soddisfare i requisiti minimi di accesso al Superbonus 110%.

A seguito della recente emergenza sanitaria, il Governo ha introdotto diverse misure fiscali con lo scopo di favorire la ripresa del settore edile, considerato strategico per l’economia italiana. Gli incentivi sono illustrati nell’art.119 del DL n.34/2020, conosciuto come Decreto Rilancio, in cui si parla del bonus per l’efficientamento energetico (Ecobonus), il sismabonus, dell’agevolazione per l’installazione del fotovoltaico e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Il bonus per l’efficienza energetica sale al 110%

L’Ecobonus non è una novità, ma con il Decreto Rilancio si applica al 110% per tutte le spese ammesse sostenute dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi ammissibili sono quelli per la realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro di almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio e quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, sia in zone comuni di edifici condominiali, che in edifici unifamiliari.

A questi, si aggiungono gli interventi di efficientamento energetico previsti dal DL n.63/2013 e l’installazione di impianti solari fotovoltaici, purché eseguiti in combinazione con almeno uno di quelli precedentemente citati.

I soggetti che possono accedere al super Bonus al 110% sono i condomini, le persone fisiche, gli Istituti Autonomi Case Popolari ed Enti con simili finalità sociali e le cooperative edilizie. Per tutti gli interventi sono fissati dei tetti di spesa massimi e dei requisiti minimi da soddisfare. Per questi ultimi, il decreto rimanda ai requisiti del DL n. 63/2013, poi modificato dalla legge n.90 del 3 agosto 2013, ma specifica anche che è necessario migliorare di almeno due classi energetiche le prestazioni dell’edificio sul quale si effettuano i lavori.

Leggi anche: Superbonus edilizio, come sfruttare lo sconto fiscale

Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ottenere il superbonus

Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ottenere il superbonus

Per ottenere l’ecobonus al 110% è necessario che l’intervento che si esegue serva a migliorare di due classi energetiche le prestazioni dell’edificio e, dove non è possibile, si riesca a conseguire la classe energetica più alta. Di conseguenza, dimostrare il raggiungimento di questi risultati diventa fondamentale per rispettare i requisiti minimi.

A tale scopo, il decreto esprime chiaramente la necessità di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio. L’APE, sia precedente all’intervento che successivo, deve essere presentato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’APE sostituisce la vecchia certificazione energetica e ha proprio lo scopo di comunicare in modo chiaro i consumi energetici dell’edificio per il funzionamento degli impianti, per la climatizzazione estiva e invernale, ma anche per la produzione di acqua calda e la ventilazione meccanica.

Come già faceva la certificazione energetica, l’APE favorisce la diffusione della cultura del risparmio energetico e, quando si migliora la classe energetica e lo si certifica, aumenta anche il valore dell’immobile. Con il super bonus al 110%, quindi, non si fa altro che dare maggior rilievo all’APE, che ancora oggi è disponibile solo per una ridotta quantità di edifici esistenti.

Approfondimento: Superbonus 110%, Ecobonus e APE

Incentivare la riqualificazione energetica e la redazione degli APE ha anche il vantaggio di aumentare la qualità degli edifici e le informazioni disponibili sul patrimonio edile esistente.

Sanzioni per “false” dichiarazioni e APE non redatti nel modo corretto

Sanzioni per “false” dichiarazioni e APE non redatti nel modo corretto

Il super bonus al 110%, combinato alla cessione del credito, è sicuramente allettante per molti. Sebbene l’incremento del numero delle ristrutturazioni e delle riqualificazione sia un fatto positivo, è altrettanto importante disincentivare la proliferazione di false dichiarazioni o di APE redatti in modo scorretto. Per questo, tutti i soggetti responsabili di attestazioni e asseverazioni infedeli, si espongono al rischio di una sanzione amministrativa che può variare dai 2.000 ai 15.000 euro a seconda dei casi. Ovviamente, al di la delle sanzioni a carico del tecnico, una falsa asseverazione o attestazione comporta anche l’impossibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Il consiglio è quello di affidarsi sempre ad un tecnico qualificato, che assicuri lo svolgimento regolare dell’iter previsto per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica, eseguendo anche almeno un sopralluogo presso l’edificio da certificare. Con l’aumentare della richiesta, infatti, è possibile che prolificheranno anche le offerte online – e non solo – di attestati eseguiti in pochissimo tempo, a prezzi stracciati e senza la necessità di recarsi presso l’immobile. Comunicare ai committenti informazioni corrette e far comprendere l’importanza di questo documento e del lavoro connesso allo stesso, è fondamentale per evitare che offerte o proposte poco lecite vengano accettate.

Per ulteriore precauzione, il decreto ha introdotto anche l’obbligo per i professionisti di una polizza assicurativa, con un massimale proporzionato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate, così da essere certi di garantire un risarcimento ai clienti e, dato che si tratta di detrazioni fiscali, allo Stato.

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