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Bonus Facciate: casa vista mare

14 Ottobre 2021Davide Gulino
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Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto ancora non trattato riguardo al Bonus Facciate e al criterio di visibilità.

Come sappiamo, l’incentivo è destinato unicamente agli immobili che si trovano nelle Zone A e B dei Comuni italiani, e le facciate interessate dagli interventi devono essere obbligatoriamente visibili su strada ad uso pubblico.

Ma che cosa accade nel caso in cui la facciata dell’immobile interessata dagli interventi non sia visibile dalla strada, ma dal mare?

La spiaggia infatti può essere considerata senza dubbio come un’area pubblica e molto frequentata, ma in questo caso è possibile ottenere il Bonus Facciate con aliquota al 90%?

Leggi anche: Bonus ristrutturazione 75%: bonus facciate e Superbonus 110%

Bonus Facciate: immobile in Zona B visibile dal mare

Bonus Facciate: immobile in Zona B visibile dal mare

La questione è stata posta all’attenzione del Fisco da un contribuente che intende realizzare interventi finalizzati al recupero della facciata di un fabbricato ad uso residenziale.

L’istante dichiara che l’edificio, secondo la classificazione comunale, rientra nella Zona B del territorio, e dunque rispetterebbe tutti i requisiti necessari per accedere al Bonus Facciate.

Se non fosse però per il criterio di visibilità. Il criterio di visibilità impone che le facciate interessate dagli interventi (che possono riguardare l’intero perimetro esterno), debbano essere visibili “dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico”.

Questo perché, appunto, il Bonus Facciate è mirato alla riqualificazione del decoro urbano, e quindi a migliorare l’aspetto estetico delle aree del paese o della città che risultano maggiormente visibili alla collettività, al passaggio dei turisti e in generale alle zone più frequentate.

L’istante fa sapere che l’edificio in cui intende intervenire non è visibile da strada ad uso pubblico ma, trovandosi ubicato in prossimità della costa, risulta ben visibile dalla spiaggia pubblica. Chiede dunque al Fisco se sia possibile intervenire sulla facciata dell’edificio beneficiando dell’incentivo con aliquota al 90%.

Il caso non rientra tra quelli esclusi

Il caso non rientra tra quelli esclusi

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il punto con la risposta ad interpello n. 595 del 16 settembre 2021.

In seguito al solito riepilogo su cosa sia e come funzioni il Bonus Facciate, il Fisco ha ricordato quanto definito dal Ministero della Cultura con la nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021.

Qui si stabiliva che sono ammissibili all’incentivo per le facciate tutti gli immobili che rispettano i requisiti richiesti per l’accesso, e che non rientrano nei casi di esclusione definiti dalla Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.

I casi di esclusione riguardano unicamente:

  • Gli immobili che non si trovano in Zona A o B del territorio comunale;
  • Gli interventi sulle facciate interne degli immobili, a meno che queste non siano visibili da strada o suolo ad uso pubblico.

Visto dunque che il caso presentato dal contribuente non rientra tra quelli esclusi dalla normativa di applicazione del bonus facciate, il Fisco ritiene che l’istante possa beneficiare dell’incentivo.

Deduciamo da questo che tutti gli immobili in territorio italiano che rientrano in Zona A o B e che sono visibili dal mare possano richiedere il Bonus Facciate.

Idonee tutte le aree ad uso pubblico, anche senza strada

Idonee tutte le aree ad uso pubblico, anche senza strada

Concludiamo con una breve riflessione aggiuntiva, chiarendo appunto che, secondo quanto previsto dalla normativa, tale possibilità in realtà non era da mettere in dubbio.

Infatti, è vero che riguardo al criterio di visibilità del Bonus Facciate si dice sempre che la visibilità debba essere “su strada pubblica”. In realtà però la norma spiega chiaramente che le facciate devono essere visibili da:

  • strada ad uso pubblico;
  • suolo ad uso pubblico.

La definizione “suolo ad uso pubblico” va ad implicare che la facciata non debba necessariamente dare sulla strada. Per esempio, anche un parco o una piazza possono essere considerati come suolo ad uso pubblico, purché le aree siano attive e frequentate e purché l’immobile si trovi in Zona A o B del territorio comunale.

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