Bonus fiscali sulla casa: ci sono decine e decine di domande correlate a questo soggetto. Il superbonus 110% spetta per interventi su un vecchio immobile che, dopo i lavori, sarà accorpato all’abitazione? L’installazione di un impianto solare termico nell’abitazione accede sempre all’ecobonus? La sostituzione degli infissi in un garage è agevolabile al 50%?
Sono diverse le domande poste dal proprietario di un’abitazione censita A/3 e di due pertinenze accatastate C/2 e C/6. La pertinenza C/2 è una vecchia abitazione cielo terra, dotata di due camini fissi adibiti ad impianto di riscaldamento mentre la C/6 è un’autorimessa.
Nel dicembre 2019, il proprietario ha presentato una pratica di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso della pertinenza C/2 acquistata nel 2019 e adiacente all’abitazione A/3 che, al termine dei lavori di ristrutturazione, verrà accorpata a tale ultimo immobile.
A gennaio 2020, il Comune ha rilasciato il permesso a costruire, a luglio 2020 sono iniziati i lavori: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro dell’edificio e rifacimento totale del tetto e degli infissi. Nello stesso mese è stato installato sul nuovo tetto dell’immobile in questione un impiantofotovoltaico e le relative spese sono state pagate utilizzando i bonifici predisposti per gli interventi di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 50%.
L’insieme dei lavori comporterà un miglioramento di almeno due classi energetiche della pertinenza C/2.
Infine, il proprietario aggiunge che nel maggio 2020 ha sostituito gli infissi dell’altra pertinenza (censita in categoria C/6, autorimessa) e nel settembre 2020 ha sostituito nell’abitazione una caldaia a condensazione per la fornitura di acqua calda sanitaria con annessa installazione di un nuovo impianto solare termico che servirà le 3 unità immobiliari.
Delineato il quadro, il contribuente chiede se:
Con la Risposta 562/2020, l’Agenzia in primo luogo in ricorda che la nuova disciplina che ha introdotto il superbonus 110% si affianca alle norme già vigenti relative a ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus.
Il superbonus 110% – sottolinea l’Agenzia – spetta per specifici interventi di riqualificazione energetica trainanti e per ulteriori interventi, trainati, realizzati congiuntamente ai primi su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia evidenzia che l’isolamento termico dell’involucro e la sostituzione negli edifici unifamiliari degli impianti di climatizzazione con impianti a condensazione sono trainanti mentre la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici sono trainati. Questi ultimi, quindi, godono dell’aliquota maggiorata al 110% solo se realizzati insieme ai trainanti e, tutti insieme, il miglioramento energetico, dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento.
Inoltre, per avere diritto al superbonus 110%, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Quindi, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021), mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Tornando al caso sottoposto dal contribuente, l’Agenzia spiega che: