Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Cantieri temporanei o mobili

8 Settembre 2020Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

La disciplina dei cantieri temporanei o mobili ha per scopo la creazione e il mantenimento degli standard di sicurezza richiesti dalla legge.

Disciplina dei cantieri temporanei o mobili

La disciplina dei cantieri temporanei o mobili ha per scopo la creazione e il mantenimento di condizioni di sicurezza soprattutto per quanto concerne la pericolosità intrinseca di situazioni nelle quali più imprese, anche con il concorso di lavoratori autonomi, si trovino ad operare in uno stesso ambito concorrendo al compimento di una medesima opera. il fattore di rischio principe e, in tali condizioni, l’interferenza mutua fra due o più imprese, e infatti lo strumento principe con il quale si intende controllarlo è un Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Comunque alcuni obblighi “minori” sono previsti anche nel caso di cantieri ove operi una sola impresa.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 494/1996, di recepimento della Dir. n. 92/57/CEE (Prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), erano state introdotte le due seguenti radicali innovazioni, delle quali la seconda è una conseguenza della prima:

  • il committente dell’opera, chiunque egli sia, anche un privato cittadino, è coinvolto in un “sistema sicurezza” regolamentato in un’ottica di costante attenzione, in ogni fase dell’opera, alla creazione ed al mantenimento di condizioni di sicurezza nelle attività che comportino l’esecuzione di lavori edili e di ingegneria civile;
  • le problematiche di sicurezza del cantiere non si affrontano nel cantiere temporaneo o mobile quando allestito, ma molto prima, già in fase di progettazione dell’opera: le regole di sicurezza (in particolare quelle sull’armonizzazione del lavoro di più imprese) devono essere stabilite dalla parte committente (in un Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC, redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione). Le imprese dovranno venirne a conoscenza già all’atto della richiesta d’offerta, affinché possano tenerne conto anche per la loro possibile incidenza delle misure e delle modalità operative in esso contenute sui costi da sopportare e quindi sul valore dell’offerta stessa.

Con la promulgazione del D.Lgs. n. 81/2008, contenente il Titolo IV, “Cantieri temporanei o mobili”, il coinvolgimento del committente è confermato, anzi uno degli obblighi è indelegabile, anche nel caso si tratti di un privato cittadino che intenda ristrutturare la propria casa.

Cantiere temporaneo o mobile: definizione

Cantiere temporaneo o mobile: definizione

Il termine “cantiere temporaneo o mobile” include una tipologia più ampia di quella dei cantieri edili o dei cantieri stradali, come superficialmente potrebbe apparire: anche lavori di manutenzione all’interno di uno stabilimento, che comportino l’esecuzione di lavori edili non marginali, ad esempio, possono ricadere nella disciplina dei cantieri temporanei.

Campo di applicazione della disciplina prevista per i cantieri temporanei o mobili

Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 si applica nei cantieri temporanei o mobili e prescrive misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in essi impiegati.

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero lavori il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008

Lavori edili o di ingegneria civile soggetti

Lavori edili o di ingegneria civile soggetti

I lavori edili o di ingegneria civile soggetti sono quelli elencati nell’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, tra i quali citiamo:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento
  • di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali;
  • comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  • e, soltanto per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile:

  • gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati pe la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Attività escluse dal T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)

Ai sensi del T.U. n. 81/2008, a nove tipologie di attività, qualora non comportino lavori edili o di ingegneria civile, non si applicano le norme del Titolo IV. Fra esse citiamo:

  • attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi;
  • lavori relativi a impianti elettrici, a reti di distribuzione di gas, di acqua, a reti informatiche, impianti di condizionamento e di riscaldamento;
  • a lavori svolti in mare;
  • lavoro minerario e in cava (l’elenco completo si trova all’art. 88).
Attività ecluse dal decreto “del Fare”

Attività ecluse dal decreto “del Fare”

Ai sensi del decreto “del Fare” (D.L. n. 69/2013 come convertito in legge n. 98/2013) le attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi continuano a sfuggire alla normativa del titolo IV ovviamente se non comportano lavori edili o di ingegneria civile (Art. 88, c. 2, lettera g). 

Ma è stato introdotto un nuovo art. 2 bis  che assoggetta alla disciplina della direttiva cantieri (ovvero al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche (anche se non comportano lavori edili o di ingegneria civile). 

Pertanto  sarà emanato, entro il corrente anno 2013, uno specifico decreto al fine di dare più adeguate tutele a quanti lavorano in detti settori. Esso dovrà anche evitare che possano sorgere interpretazioni conflittuali con il  precedente  comma 2, lettera g) sopra citato, definendo chiaramente i campi di rispettiva applicazione.

Il decreto “del Fare” esclude esplicitamente dalla disciplina i lavori relativi a:

  • Impianti elettrici;
  • Reti informatiche
  • Impianti/ reti gas, acqua
  • Impianti di condizionamento/ riscaldamento
  • “Piccoli lavori” di entità presunta non superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati a realizzazione  o manutenzione di infrastrutture per servizi (in assenza dei rischi particolari per la sicurezza e salute elencati, in particolare, nell’all. XI)

Riteniamo sia necessaria una “interpretazione autentica” di queste esclusioni. Infatti

a) Nel previgente allegato X del Titolo IV erano  elencati, come soggetti alla disciplina, le linee elettriche e parti strutturali di impianti elettrici. Gli impianti elettrici erano già esclusi: sono ora escluse anche le parti strutturali?

b) In sede di primo recepimento della Direttiva Cantieri (D.Lgs. n. 494/1996) i cantieri temporanei o mobili di entità fino a 200 uomini-giorno erano stati  esclusi dalla disciplina di cui alla  Direttiva Cantieri stessa. Contro “l’invenzione” di tale entità limite (la direttiva comunitaria non la prevedeva) era stata  aperta procedura di infrazione contro l’Italia, e conseguentemente il limite era stato soppresso. Chi scrive nutre forti dubbi sul fatto che l’UE abbia mutato un parere già chiaramente espresso sull’argomento (l’unica possibilità potrebbe essere quella di riuscire a escludere i “piccoli lavori” dal novero dei lavori edili e di ingegneria civile comunque soggetti alla normativa comunitaria, indipendentemente dalla loro entità).

    Post precedente Coordinatore sicurezza cantiere: compiti, ruoli e responsabilità Prossimo Post Cambio destinazione d’uso con opere e senza opere: tempi, costi e procedura

    Lascia un commento Annulla risposta

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Articoli recenti

    • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
    • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
    • Progetto energetico di un edificio
    • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
    • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

    Commenti recenti

    • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
    • Antonio su Sanatoria strutturale
    • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
    • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
    • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

    Archivi

    • Dicembre 2022
    • Novembre 2022
    • Ottobre 2022
    • Settembre 2022
    • Agosto 2022
    • Luglio 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
    • Dicembre 2021
    • Novembre 2021
    • Ottobre 2021
    • Settembre 2021
    • Agosto 2021
    • Luglio 2021
    • Giugno 2021
    • Maggio 2021
    • Aprile 2021
    • Marzo 2021
    • Febbraio 2021
    • Gennaio 2021
    • Dicembre 2020
    • Novembre 2020
    • Ottobre 2020
    • Settembre 2020
    • Agosto 2020
    • Luglio 2020
    • Giugno 2020
    • Maggio 2020
    • Aprile 2020
    • Marzo 2020
    • Febbraio 2020
    • Gennaio 2020
    • Dicembre 2019
    • Novembre 2019
    • Ottobre 2019
    • Settembre 2019
    • Agosto 2019
    • Luglio 2019
    • Giugno 2019
    • Maggio 2019
    • Aprile 2019
    • Marzo 2019
    • Febbraio 2019
    • Gennaio 2019
    • Dicembre 2018
    • Novembre 2018
    • Ottobre 2018
    • Settembre 2018
    • Agosto 2018
    • Luglio 2018
    • Giugno 2018
    • Maggio 2018
    • Aprile 2018
    • Marzo 2018
    • Febbraio 2018
    • Gennaio 2018
    • Dicembre 2017
    • Novembre 2017
    • Ottobre 2017
    • Settembre 2017

    Categorie

    • Compravendita
    • Condomini
    • Creative
    • Design
    • Immobili
    • Interior design
    • Pratiche
    • Progettazione
    • Risparmio energetico
    • Ristrutturazione
    • Sicurezza

    Meta

    • Accedi
    • Feed dei contenuti
    • Feed dei commenti
    • WordPress.org

    Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

    • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
    • Tel: 06 96843613
    • Email: info@studiosdl.it
    © Copyright 2017. Tutti i diritti riservati