La disciplina dei cantieri temporanei o mobili ha per scopo la creazione e il mantenimento degli standard di sicurezza richiesti dalla legge.
La disciplina dei cantieri temporanei o mobili ha per scopo la creazione e il mantenimento di condizioni di sicurezza soprattutto per quanto concerne la pericolosità intrinseca di situazioni nelle quali più imprese, anche con il concorso di lavoratori autonomi, si trovino ad operare in uno stesso ambito concorrendo al compimento di una medesima opera. il fattore di rischio principe e, in tali condizioni, l’interferenza mutua fra due o più imprese, e infatti lo strumento principe con il quale si intende controllarlo è un Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Comunque alcuni obblighi “minori” sono previsti anche nel caso di cantieri ove operi una sola impresa.
Con l’emanazione del D.Lgs. n. 494/1996, di recepimento della Dir. n. 92/57/CEE (Prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), erano state introdotte le due seguenti radicali innovazioni, delle quali la seconda è una conseguenza della prima:
Con la promulgazione del D.Lgs. n. 81/2008, contenente il Titolo IV, “Cantieri temporanei o mobili”, il coinvolgimento del committente è confermato, anzi uno degli obblighi è indelegabile, anche nel caso si tratti di un privato cittadino che intenda ristrutturare la propria casa.
Il termine “cantiere temporaneo o mobile” include una tipologia più ampia di quella dei cantieri edili o dei cantieri stradali, come superficialmente potrebbe apparire: anche lavori di manutenzione all’interno di uno stabilimento, che comportino l’esecuzione di lavori edili non marginali, ad esempio, possono ricadere nella disciplina dei cantieri temporanei.
Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 si applica nei cantieri temporanei o mobili e prescrive misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in essi impiegati.
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero lavori il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008
I lavori edili o di ingegneria civile soggetti sono quelli elencati nell’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, tra i quali citiamo:
Ai sensi del T.U. n. 81/2008, a nove tipologie di attività, qualora non comportino lavori edili o di ingegneria civile, non si applicano le norme del Titolo IV. Fra esse citiamo:
Ai sensi del decreto “del Fare” (D.L. n. 69/2013 come convertito in legge n. 98/2013) le attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi continuano a sfuggire alla normativa del titolo IV ovviamente se non comportano lavori edili o di ingegneria civile (Art. 88, c. 2, lettera g).
Ma è stato introdotto un nuovo art. 2 bis che assoggetta alla disciplina della direttiva cantieri (ovvero al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche (anche se non comportano lavori edili o di ingegneria civile).
Pertanto sarà emanato, entro il corrente anno 2013, uno specifico decreto al fine di dare più adeguate tutele a quanti lavorano in detti settori. Esso dovrà anche evitare che possano sorgere interpretazioni conflittuali con il precedente comma 2, lettera g) sopra citato, definendo chiaramente i campi di rispettiva applicazione.
Riteniamo sia necessaria una “interpretazione autentica” di queste esclusioni. Infatti
a) Nel previgente allegato X del Titolo IV erano elencati, come soggetti alla disciplina, le linee elettriche e parti strutturali di impianti elettrici. Gli impianti elettrici erano già esclusi: sono ora escluse anche le parti strutturali?
b) In sede di primo recepimento della Direttiva Cantieri (D.Lgs. n. 494/1996) i cantieri temporanei o mobili di entità fino a 200 uomini-giorno erano stati esclusi dalla disciplina di cui alla Direttiva Cantieri stessa. Contro “l’invenzione” di tale entità limite (la direttiva comunitaria non la prevedeva) era stata aperta procedura di infrazione contro l’Italia, e conseguentemente il limite era stato soppresso. Chi scrive nutre forti dubbi sul fatto che l’UE abbia mutato un parere già chiaramente espresso sull’argomento (l’unica possibilità potrebbe essere quella di riuscire a escludere i “piccoli lavori” dal novero dei lavori edili e di ingegneria civile comunque soggetti alla normativa comunitaria, indipendentemente dalla loro entità).