Certificato idoneità statica: è una procedura straordinaria prevista solo per i condoni edilizi.
L’emanazione della prima legge sul condono edilizio si pose subito il problema del contestuale condono “strutturale” delle stesse opere abusive.
L‘articolo 35 della L. 47/85 prescrive una serie di adempimenti e documentazioni da allegare alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, e in particolare nella condizione in cui l’opera abusiva superasse i 450 metri cubi (di volume/volumetria, lordi o netti ?) poneva l’obbligo di far produrre da tecnico abilitato un certificato di idoneità statica relativo alle opere eseguite, ad eccezione nei casi in cui l’opera fosse già dotata di collaudo (statico) tranne i casi particolari debitamente motivati da richiesta del sindaco.
L’estratto della norma è la seguente:
quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco.
La stessa normativa non estese la verifica e procedura di idoneità statica nelle sanatorie edilizie a regime ordinario.
La differenza tra condono edilizio e sanatoria edilizia corre una notevole differenza, sono infatti due distinti regimi amministrativi di cui il primo di natura straordinaria e transitoria, il secondo invece vigente in maniera costante. Le norme sul condono edilizio, proprio per il carattere straordinario che rivestivano, erano dotate di specifiche procedure ben distinte da quelle valevoli per le normali pratiche edilizie.
Al netto del condono edilizio, le procedure di sanatoria edilizia ordinaria furono soggette alla distinta procedura di accertamento di doppia conformità con l’art. 13 della L. 47/85, il quale presupponeva come condizione essenziale la conformità dell’abuso/illecito edilizio da riferirsi sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria sia all’epoca dell’abuso. Tale principio e modalità è stata successivamente travasata e inserita nel Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01 nell’art. 36, divenendo perfino più severa.
Ancora nell’attuale formulazione l’accertamento di conformità non è prevista la certificazione di idoneità statica.
Nell’ipotesi in cui debba essere ottenuta la regolarizzazione degli illeciti/abusi edilizi tramite la procedura ordinaria “a regime” dell’accertamento di conformità ex art. 36 TUE, il richiedente deve porsi il problema circa la contestuale regolarità di essi sotto il profilo strutturale e antisismico.
Quanto sopra è importante per due profili, in quanto nell’accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36:
Sappiamo invece bene che il principio di doppia conformità previsto dall’art. 36 del DPR 380/01 ha natura ferrea, inderogabile e prevalente su qualsiasi disposizione in contrasto ad esso. Su tale aspetto infatti è assai nota la sentenza n. 101/2013 della Corte Costituzionale, che ha ribadito l’estensione “ortodossa” di tale principio di doppia conformità anche per le opere strutturali, peraltro senza ammettere la possibilità di effettuare opere di adeguamento strutturale durante il procedimento amministrativo della sanatoria ordinaria.
Salve eventuali diverse disposizioni previste da norme regionali (sulla quale si solleva il dubbio circa la costituzionalità), l’unico percorso possibile da fare è quello della procedura di “sanatoria strutturale“, che praticamente porta a svolgere le normali procedure di denuncia delle opere nelle zone a bassa sismicità o l’ottenimento dell’autorizzazione nelle (restanti) zone sismiche.
Essendo percorribile solo questa procedura, devono seguire i relativi adempimenti quali il collaudo statico o la relativa dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori, quest’ultima introdotta recentemente dal Decreto Legislativo n. 222/2016 cosiddetto ‘Scia 2’.
La riprova del fatto che la certificazione di idoneità statica non sia ammissibile nelle procedure di sanatoria ordinaria (accertamento di conformità), proviene dall’assenza di giurisprudenza amministrativa in Consiglio di Stato, non avendo rilevato casi afferenti per i quali prego i lettori di segnalarmi sentenze qualora vi fosse riscontro in tal senso.
Leggi anche: Tetti degli edifici storici: interventi verifica e di miglioramento