Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Certificato idoneità statica nella sanatoria edilizia

22 Marzo 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Certificato idoneità statica: è una procedura straordinaria prevista solo per i condoni edilizi.

L’emanazione della prima legge sul condono edilizio si pose subito il problema del contestuale condono “strutturale” delle stesse opere abusive.

L‘articolo 35 della L. 47/85 prescrive una serie di adempimenti e documentazioni da allegare alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, e in particolare nella condizione in cui l’opera abusiva superasse i 450 metri cubi (di volume/volumetria, lordi o netti ?) poneva l’obbligo di far produrre da tecnico abilitato un certificato di idoneità statica relativo alle opere eseguite, ad eccezione nei casi in cui l’opera fosse già dotata di collaudo (statico) tranne i casi particolari debitamente motivati da richiesta del sindaco.

Certificato idoneità statica: la normativa

Certificato idoneità statica: la normativa

L’estratto della norma è la seguente:

quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco.

La stessa normativa non estese la verifica e procedura di idoneità statica nelle sanatorie edilizie a regime ordinario.

La differenza tra condono edilizio e sanatoria edilizia corre una notevole differenza, sono infatti due distinti regimi amministrativi di cui il primo di natura straordinaria e transitoria, il secondo invece vigente in maniera costante. Le norme sul condono edilizio, proprio per il carattere straordinario che rivestivano, erano dotate di specifiche procedure ben distinte da quelle valevoli per le normali pratiche edilizie.

Al netto del condono edilizio, le procedure di sanatoria edilizia ordinaria furono soggette alla distinta procedura di accertamento di doppia conformità con l’art. 13 della L. 47/85, il quale presupponeva come condizione essenziale la conformità dell’abuso/illecito edilizio da riferirsi sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria sia all’epoca dell’abuso. Tale principio e modalità è stata successivamente travasata e inserita nel Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01 nell’art. 36, divenendo perfino più severa.

Ancora nell’attuale formulazione l’accertamento di conformità non è prevista la certificazione di idoneità statica.

Nell’ipotesi in cui debba essere ottenuta la regolarizzazione degli illeciti/abusi edilizi tramite la procedura ordinaria “a regime” dell’accertamento di conformità ex art. 36 TUE, il richiedente deve porsi il problema circa la contestuale regolarità di essi sotto il profilo strutturale e antisismico.

Quanto sopra è importante per due profili, in quanto nell’accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36:

  • non è previsto/ammesso il deposito della certificazione di idoneità statica in nessuna ipotesi;
  • vige un regime assai severo circa la doppia conformità (almeno) alla normativa vigente al momento dell’istanza in sanatoria.

Sappiamo invece bene che il principio di doppia conformità previsto dall’art. 36 del DPR 380/01 ha natura ferrea, inderogabile e prevalente su qualsiasi disposizione in contrasto ad esso. Su tale aspetto infatti è assai nota la sentenza n. 101/2013 della Corte Costituzionale, che ha ribadito l’estensione “ortodossa” di tale principio di doppia conformità anche per le opere strutturali, peraltro senza ammettere la possibilità di effettuare opere di adeguamento strutturale durante il procedimento amministrativo della sanatoria ordinaria.

Dichiarazione di idoneità statica per gli accertamenti di conformità: non ammessa

Dichiarazione di idoneità statica per gli accertamenti di conformità: non ammessa

Salve eventuali diverse disposizioni previste da norme regionali (sulla quale si solleva il dubbio circa la costituzionalità), l’unico percorso possibile da fare è quello della procedura di “sanatoria strutturale“, che praticamente porta a svolgere le normali procedure di denuncia delle opere nelle zone a bassa sismicità o l’ottenimento dell’autorizzazione nelle (restanti) zone sismiche.

Essendo percorribile solo questa procedura, devono seguire i relativi adempimenti quali il collaudo statico o la relativa dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori, quest’ultima introdotta recentemente dal Decreto Legislativo n. 222/2016 cosiddetto ‘Scia 2’.

La riprova del fatto che la certificazione di idoneità statica non sia ammissibile nelle procedure di sanatoria ordinaria (accertamento di conformità), proviene dall’assenza di giurisprudenza amministrativa in Consiglio di Stato, non avendo rilevato casi afferenti per i quali prego i lettori di segnalarmi sentenze qualora vi fosse riscontro in tal senso.

Leggi anche: Tetti degli edifici storici: interventi verifica e di miglioramento

Post precedente Come leggere una visura ipotecaria Prossimo Post Calcolo volumetria di un edificio: come calcolare i metri cubi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati