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Collaudo statico: requisiti e compiti del collaudatore

19 Agosto 2020Davide Gulino
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L’art. 3 della legge n. 1086/1971 dispone che tutte le opere strutturali devono essere sottoposte a collaudo statico, mentre l’art. 21 dispone che la costruzione delle opere di cui all’art. 1 (della stessa legge) deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze, così come la direzione dell’esecuzione delle opere.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

Si precisa, infine, che i collaudi di opere pubbliche ed in particolare anche i collaudi statici possono essere affidati agli architetti. Vediamo nel dettaglio quali sono i compiti del collaudatore statico.

Collaudo statico: i compiti del collaudatore

Il collaudatore statico è tenuto ad effettuare:

  1. un’ispezione generale dell’opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali dell’opera con specifico riguardo alle strutture più significative, da mettere a confronto con i progetti esecutivi strutturali, di cui al capitolo 10 delle NTC 2018 e capitolo C10 della circolare n. 7/2019, conservati presso il cantiere, attraverso un processo ricognitivo alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore;
  2. un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo dell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della relativa conformità alle NTC 2018, nonché del controllo sulla rispondenza tra i risultati del calcolo e i criteri di accettazione fissati dalle norme anzidette, in particolare di quelle del capitolo 11 delle NTC 2018 e di cui al capitolo C11 della circolare n. 7/2019, prevedendo, eventualmente, l’esecuzione di prove complementari, come previsto al paragrafo 11.2 delle NTC 2018;
  3. un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato normale e precompresso) e più in generale dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al capitolo 11 delle NTC 2018 e C11 della circolare n. 7/2019;
  4. un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei lavori, in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC 2018;
  5. un esame dell’impostazione generale della progettazione dell’opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme;
  6. un esame della relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori prescritta per le strutture regolate dal d.P.R. n. 380/2001;
  7. la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non conformità, nel caso in cui l’opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata dal collaudatore statico, senza alcun indugio, al responsabile di gestione del Sistema Qualità, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, finalizzati all’adozione di azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel manuale di gestione del Sistema Qualità;
  8. nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione, l’acquisizione dei documenti di origine, forniti dal produttore e dei certificati relativi: alle prove sui materiali; alla qualificazione dei dispositivi utilizzati; alle prove di accettazione in cantiere disposte dal direttore dei lavori. In tal caso è fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle tolleranze e delle modalità di posa prescritte in fase di progetto. Il collaudatore statico ha facoltà di disporre l’esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione dinamica del sistema di isolamento, atte a verificare il comportamento della costruzione nei riguardi delle azioni di tipo sismico;
  9. ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di un serio convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera, a discrezione del collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto. In particolare il collaudatore statico potrà effettuare:
  • prove di carico;
  • prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, svolte ed interpretate secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti NTC;
  • monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

A conclusione delle operazioni di collaudo il collaudatore statico rilascia il certificato di collaudo statico. Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile.

Collaudo statico: cosa dicono le NTC 2018

Per le costruzioni esistenti si applicano i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel capitolo 8 delle NTC 2018 e nel capitolo C8 della circolare n. 7/2019.

Le NTC 2018 hanno avuto una doppia influenza sull’attività e gli obblighi del collaudatore: una diretta (più dettagliata disciplina dell’attività da svolgere), una indiretta (maggiore e più puntuale disciplina delle attività ricadenti sotto l’obbligo di controllo del collaudatore, ad esempio: la progettazione).

Il capitolo 9 delle NTC 2018 detta disposizioni minime per l’esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell’opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità.

Le finalità del collaudo statico previsto dal T.U. dell’edilizia (d.P.R. 380/2001), che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.

In ogni caso il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera è un documento autonomo che, comunque, fa parte integrante o del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera, quando previsto. Il committente o il costruttore, nel caso in cui quest’ultimo esegua in proprio la costruzione, possono richiedere al collaudatore statico l’esecuzione di collaudi statici parziali in corso d’opera, qualora siano motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.

Per consentire l’utilizzazione ovvero l’esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC 2018 è necessario in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la dichiarazione di collaudabilità delle relative opere strutturali, da parte del collaudatore.

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