L’art. 3 della legge n. 1086/1971 dispone che tutte le opere strutturali devono essere sottoposte a collaudo statico, mentre l’art. 21 dispone che la costruzione delle opere di cui all’art. 1 (della stessa legge) deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze, così come la direzione dell’esecuzione delle opere.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Si precisa, infine, che i collaudi di opere pubbliche ed in particolare anche i collaudi statici possono essere affidati agli architetti. Vediamo nel dettaglio quali sono i compiti del collaudatore statico.
Il collaudatore statico è tenuto ad effettuare:
A conclusione delle operazioni di collaudo il collaudatore statico rilascia il certificato di collaudo statico. Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile.
Per le costruzioni esistenti si applicano i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel capitolo 8 delle NTC 2018 e nel capitolo C8 della circolare n. 7/2019.
Le NTC 2018 hanno avuto una doppia influenza sull’attività e gli obblighi del collaudatore: una diretta (più dettagliata disciplina dell’attività da svolgere), una indiretta (maggiore e più puntuale disciplina delle attività ricadenti sotto l’obbligo di controllo del collaudatore, ad esempio: la progettazione).
Il capitolo 9 delle NTC 2018 detta disposizioni minime per l’esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell’opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità.
Le finalità del collaudo statico previsto dal T.U. dell’edilizia (d.P.R. 380/2001), che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.
In ogni caso il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera è un documento autonomo che, comunque, fa parte integrante o del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera, quando previsto. Il committente o il costruttore, nel caso in cui quest’ultimo esegua in proprio la costruzione, possono richiedere al collaudatore statico l’esecuzione di collaudi statici parziali in corso d’opera, qualora siano motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.
Per consentire l’utilizzazione ovvero l’esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC 2018 è necessario in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la dichiarazione di collaudabilità delle relative opere strutturali, da parte del collaudatore.