La preesistenza di una domanda di condono edilizio non può essere utilizzata per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria.
E’ uno degli importanti chiarimenti contenuti nella sentenza 2062/2020 dello scorso 28 maggio del Tar Napoli, che ha respinto il ricorso di un privato contro il comune che aveva respinto due istanze di condono e ordinato la demolizione delle opere realizzate senza titolo.
Il comune, nell’emettere la disposizione dirigenziale, ha richiamato l’art. 33 della legge 47/1985, sanzionando con il diniego le domande presentate sulla base di una presunta inedificabilità assoluta senza considerare che la ricorrente ha realizzato gli interventi ben prima dell’imposizione dei vincoli, con la diretta e chiara conseguenza che essi non posso essere applicati retroattivamente agli abusi in esame risultando così applicabile l’art. 32, comma 1 Legge n. 47/85, che subordina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria su aree sottoposte al vincolo, al parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
La giurisprudenza – osserva il Tar – ha costantemente statuito che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell’art. 35, l. 47/1985 ( TAR Campania, sez. III, 17/12/2019 n. 5996; 12/7/2019 n. 3858).