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Conformità dei dati catastali obbligatoria per il notaio

25 Gennaio 2022Davide Gulino
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Conformità dei dati catastali obbligatoria per il notaio: tutto quello che c’è da sapere.

Il notaio è tenuto a verificare la conformità dei dati catastali. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20465 del 11 ottobre 2016. L’effetto è la sanzione disciplinare per il notaio che abbia omesso la certificazione di conformità catastale.

I fatti risalgono al 2014, quando la Co.Re.Di. del Lazio (Commissione Regionale Disciplinare), su richiesta del Collegio Notarile, ha sanzionato un notaio reo di aver omesso la certificazione catastale in ben tre atti notarili. L’art. 138 della legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913 disciplina i casi di sanzione disciplinare. In particolare, nel caso di trasferimento di diritti reali su fabbricati la legge prescrive che il notaio debba allegare all’atto notarile la conformità catastale resa dagli intestatari dei dati catastali o, in sostituzione, resa da un tecnico di fiducia. In assenza, l’atto notarile deve intendersi nullo e la sua nullità non è sanabile in alcun modo, neanche successivamente.

La Cassazione ha inteso quindi sanzionare il comportamento del notaio, reiterato nel corso degli anni, dal 2011 al 2012. In questo periodo sono stati quattordici gli atti notarili stipulati dal notaio, tutti riguardanti trasferimenti a vario titolo di diritti reali su fabbricati. Negli atti notarili la certificazione di conformità catastale veniva sostituita da una postilla scritta a mano dal notaio ma successivamente alla sottoscrizione dell’atto e pertanto nulla in base alla predetta legge. La sola dichiarazione di conformità delle planimetrie catastali resa dal notaio non è sufficiente.

Leggi anche: Le menzioni catastali nel contratto preliminare di compravendita immobiliare

La conformità dei dati catastali in base al D.L. n. 78/2010

La conformità dei dati catastali in base al D.L. n. 78/2010

Il D.L. 78/2010 integra la legge n. 52/1985 in materia di conformità dei dati catastali precisando che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”

Sulla materia è intervenuta anche l’Agenzia del Territorio (ora assorbita dall’Agenzia delle Entrate) con Circolare n. 2 del 2010 nella quale ha fornito alcune indicazioni sulle modalità operative di applicazione del DL 78. Si parla quindi di:

Conformità catastale oggettiva

Gli atti pubblici che prevedono il trasferimento di diritti reali su beni immobili devono riportare obbligatoriamente, a pena di nullità:

  • i dati catastali degli immobili oggetto dell’atto
  • la planimetria catastale
  • la dichiarazione, resa dagli intestatari della ditta catastale, della conformità allo stato di fatto ed allo stato dei luoghi rispettivamente dei dati catastali e della planimetria

Conformità catastale soggettiva

Spetta al notaio rogante verificare e certificare la corrispondenza in Catasto tra i dati catastali, la planimetria catastale e gli atti di provenienza come trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Potrebbe interessarti anche: Planimetria catastale non conforme: come comportarsi

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