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Coronavirus: attività produttive e commerciali non necessarie

30 Marzo 2020Davide Gulino
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E’ del 22 marzo 2020 l’ultimo DPCM varato dal Governo Conte che ha sospeso tutte le attività produttive e commerciali non necessarie, al fine di contenere con maggiore efficacia il contagio causato dal coronavirus che sta ormai diffondendosi in tutto il mondo.

Il decreto, in vigore da oggi e reperibile qui,  http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363 prevede un allegato che elenca le attività, con i relativi codici ATECO, che non saranno sospese, affinché possano essere garantiti gli approvvigionamenti di beni di prima necessità, nonché la produzione dei beni accessori ai primi. 

Naturalmente anche alcuni cantieri rientrano tra le attività soggette a chiusura. Vediamo quali sono:

Coronavirus: attività produttive e commerciali non necessarie
Worker and the blurred construction against blue sky

Attività SOSPESE

41COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.10.00Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.1DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
43.9ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE (ad esempio coperture)

Essenzialmente tutti i cantieri edili di tipo ordinario, che prevedono quindi la costruzione di edifici residenziali e non residenziali vengono sospesi e dovranno essere lasciati in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda invece i cantieri che non vengono sospesi:

Attività NON SOSPESE

42Ingegneria civile
42.11.00Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00Costruzione di opere idrauliche
42.99.01Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
42.99.09Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.2Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria (ad esempio Sia ed attività di studio di architettura); collaudi ed analisi tecniche 
74Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (ad esempio attività di design)
94Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

I cantieri non sospesi sono essenzialmente quelli riguardanti le opere strategiche, come quelle di ingegneria civile (come ad esempio la ricostruzione del Ponte di Genova o del Gasdotto TAP di Melendugno) oltre ai lavori di installazione di impianti elettrici ed idraulici.

Oltre a ciò resta consentito svolgere i lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni, propedeutiche alla lottizzazione di terreni.

Resta inoltre consentito ai professionisti svolgere la propria attività di progettazione, collaudo, design, in generale tutte le attività di competenza degli studi professionali di architettura ed ingegneria. Naturalmente per quanto riguarda la direzione dei lavori essa sarà circoscritta ai cantieri ancora aperti, per tutto il resto è facile comprendere che se un cantiere edile è sospeso non c’è nessun lavoro da dirigere.

Questo è essenzialmente il quadro per quanto riguarda il Decreto tristemente denominato “Chiudi Italia”, ma vediamo quali provvedimenti sono stati emanati in ordine ai procedimenti amministrativi in corso, compresi i titoli abilitativi in essere.

Coronavirus: attività produttive e commerciali non necessarie

DIFFERIMENTO DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Con il D.L. “Cura Italia” 18/2020 del 17/03/2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, è stato previsto che siano differiti i termini ordinari relativi ai procedimenti amministrativi.

In particolare all’art. 103 commi 1 e 2 del D.L. leggiamo:

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 

2.  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“. 

In realtà non si tratta di una vera e propria proroga, ma di una sorta di sospensione temporale, di esclusione del periodo dal 23 febbraio al 15 aprile dal computo dei termini, sia per quanto riguarda l’efficacia dei provvedimenti espressi in scadenza, come per esempio i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, sismiche, sia per quanto riguarda le SCIA. S’intendono prorogati anche i termini per la comunicazione di inizio e di fine lavori, mi riferisco in particolare ai termini di cui all’art. 15 del dPR 380/2001 che riguardano il permesso di costruire, ma anche i termini di validità della SCIA, entro i quali deve essere comunicata la fine lavori.

Si tratta di una disposizione normativa tesa a rassicurare i professionisti che in questo periodo hanno sicuramente più difficoltà a relazionarsi con gli uffici, in cui buona parte del personale è in ferie o lavora in smart working da casa, per disposizioni ministeriali.

Il Decreto Legge fornisce delle linee guida anche per la P.A., dichiarando che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati “. Il legislatore ha inteso così cercare di rassicurare gli istanti e i professionisti incaricati, in relazione al fatto che la macchina amministrativa non si fermerà del tutto.

Viviamo oggi un clima di enorme incertezza, tuttavia penso che sia dovere di tutti noi tecnici, liberi professionisti e impiegati nelle pubbliche amministrazioni, continuare a fare il nostro dovere, mettendo in campo tutte le nostre competenze ed utilizzando questo tempo dilatato, in cui gli spostamenti sono ridotti e sembra di avere meno da fare, per organizzarci per la battaglia che ci aspetta al termine di questo periodo di “riposo” forzato, per rialzarci e ripartire con nuova energia.

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