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Danni procurati a terzi: quando il committente è responsabile

11 Agosto 2022Davide Gulino
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Se la regola generale negli appalti privati prevede che l’appaltatore è l’unico responsabile degli eventuali danni procurati a terzi, ci sono delle eccezioni per cui anche il committente può essere ritenuto responsabile.

Responsabilità per danni procurati a terzi: regola generale

Responsabilità per danni procurati a terzi: regola generale

Negli appalti privati vige la regola generale che pone in capo all’impresa la responsabilità dei danni procurati a terzi.

L’appaltatore, infatti, risponde dei danni provocati a terzi, stante l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera cui si era obbligato.

Purtroppo, può capitare che, nell’eseguire le opere appaltate, l’impresa danneggi persone o cose altrui.

Pensa ai casi di infiltrazioni d’acqua piovana al piano sottostante causate dalla mancata copertura di un terrazzo a livello su cui l’impresa sta lavorando oppure a danni strutturali, sempre al piano sottostante, causati da lavori di rimozione, tramite scalpello demolitore elettrico, di pavimentazione e massetto oppure ancora ai danni ad una autovettura parcheggiata nel cortile condominiale se dalla finestra cadono materiali edili.

Sono solo alcuni esempi che rendono l’idea del pericolo che è sempre in agguato.

Se è vero che esiste una regola generale secondo cui l’impresa è responsabile dei danni procurati a terzi, devi però anche sapere che ci sono dei casi in cui anche il committente può essere responsabile per i danni procurati a terzi, in via esclusiva o solidale con l’impresa.

Leggi anche: Committente: responsabilità e obblighi del titolare lavoro edilizio

Danni procurati a terzi: casi eccezionali di responsabilità del committente

Danni procurati a terzi: casi eccezionali di responsabilità del committente

Il committente può essere responsabile o corresponsabile dei danni arrecati a terzi nei seguenti casi:

  • se commette specifiche violazioni del principio del “neminem laedere” sancito dall’art. 2043 c.c.. Tale principio sta a significare che ciascuno di noi, in qualità di membro della società, è tenuto ad astenersi dal tenere comportamenti, od omettere comportamenti, che possano, colposamente, ledere gli altri. Nel caso dell’appalto la violazione del principio del neminem laedere è stato riscontrato dalla giurisprudenza qualora il committente ometta il potere di sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio che l’art. 1662 c.c. gli conferisce;
  • quando il danno arrecato a terzi gli sia addebitabile a titolo di “culpa in eligendo“, quando cioè abbia affidato i lavori di ristrutturazione ad una impresa che palesemente difetta delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente (a tal proposito puoi trovare degli utili consigli nell’articolo: Ristrutturare casa: le garanzie da chiedere all’impresa);
  • quando il committente, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, assume su di sé il potere direttivo dei lavori riducendo l’appaltatore ad un semplice esecutore privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come “nudus minister” (questo è il peggiore dei casi perché in tale ipotesi, il committente sarà l’esclusivo responsabile dei danni arrecati dall’appaltatore ai terzi);
  • quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto.

Compreso che anche tu puoi essere responsabile con l’impresa per i danni arrecati a terzi devi stare attento, nella redazione del contratto, a scrivere le giuste formule. Solo così potrai stare sicuro che l’appaltatore, nel caso procurasse danni a terzi, non potrà tirarti dentro per dividere la colpa e quindi il risarcimento dovuto.

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