Se la regola generale negli appalti privati prevede che l’appaltatore è l’unico responsabile degli eventuali danni procurati a terzi, ci sono delle eccezioni per cui anche il committente può essere ritenuto responsabile.
Negli appalti privati vige la regola generale che pone in capo all’impresa la responsabilità dei danni procurati a terzi.
L’appaltatore, infatti, risponde dei danni provocati a terzi, stante l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera cui si era obbligato.
Purtroppo, può capitare che, nell’eseguire le opere appaltate, l’impresa danneggi persone o cose altrui.
Pensa ai casi di infiltrazioni d’acqua piovana al piano sottostante causate dalla mancata copertura di un terrazzo a livello su cui l’impresa sta lavorando oppure a danni strutturali, sempre al piano sottostante, causati da lavori di rimozione, tramite scalpello demolitore elettrico, di pavimentazione e massetto oppure ancora ai danni ad una autovettura parcheggiata nel cortile condominiale se dalla finestra cadono materiali edili.
Sono solo alcuni esempi che rendono l’idea del pericolo che è sempre in agguato.
Se è vero che esiste una regola generale secondo cui l’impresa è responsabile dei danni procurati a terzi, devi però anche sapere che ci sono dei casi in cui anche il committente può essere responsabile per i danni procurati a terzi, in via esclusiva o solidale con l’impresa.
Leggi anche: Committente: responsabilità e obblighi del titolare lavoro edilizio
Il committente può essere responsabile o corresponsabile dei danni arrecati a terzi nei seguenti casi:
Compreso che anche tu puoi essere responsabile con l’impresa per i danni arrecati a terzi devi stare attento, nella redazione del contratto, a scrivere le giuste formule. Solo così potrai stare sicuro che l’appaltatore, nel caso procurasse danni a terzi, non potrà tirarti dentro per dividere la colpa e quindi il risarcimento dovuto.