La conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri (in vigore dal 18 giugno 2019) introduce importanti novità per i contratti pubblici, alcune definitive ed altre (se pur di carattere provvisorio) considerate un dietro front rispetto alle disposizioni previgenti.
La conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri (in vigore dal 18 giugno 2019) introduce importanti novità per i contratti pubblici, alcune definitive ed altre (se pur di carattere provvisorio) considerate un dietro front rispetto alle disposizioni previgenti.
In riferimento alle Procedure di Affidamento, l’articolo 59 del D. Lgs. 50/2016 è stato sensibilmente modificato. La modifica del comma 1 sospende, fino al 31 dicembre 2020, il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori reintroducendo, di fatto, il ricorso all’appalto integrato. Il nuovo comma 1-quater, invece, impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le modalità di corresponsione del pagamento del corrispettivo quando avviene in modalità diretta al progettista e nel caso in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto.
L’approdo ad una soluzione finale inerente la tipologia di procedura da adottare per i lavori è sintetizzata nella tabella che segue:
Soglie articolo 36 | Procedura per i lavori |
da € 0 e inferiore a € 40.000,00 | Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più preventivi |
da € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 | Affidamento diretto previa acquisizione di 3 preventivi |
da € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 | Procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori |
da € 350.000, 00 e inferiore a € 1.000.000,00 | Procedura negoziata con invito ad almeno 15 operatori |
La conversione, con modifiche del Decreto Legge, genera non poche difficoltà nell’applicare i regimi transitori come nel caso dell’articolo 105 del codice dei contratti modificato rispetto alle previsioni iniziali. Tralasciando le disposizioni transitorie, il subappalto ha registrato due importanti novità: la prima, contenuta nel comma 2, prevede l’innalzamento della quota massima dal 30% al 40% dell’importo complessivo dei lavori; la seconda elimina l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori di cui al comma 6. Anche queste ultime disposizioni hanno carattere temporaneo e valgono fino a tutto il 2020.
Con la modifica dell’articolo 113-bis è introdotto sia il limite massimo di 60 giorni per i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto che il limite massimo di 7 giorni per l’emissione del certificato di pagamento; tali giorni decorrono dall’adozione dello stato di avanzamento lavori. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Si prevede che il prossimo 16 ottobre, a 180 giorni dell’entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, alcune linee guida dell’ANAC (nonché Decreti Ministeriali) saranno sostituite dal Regolamento Unico che dovrà recare ledisposizioni attuative, esecutive e integrative del codice appalti rendendo così inefficaci le attuali disposizioni. In questo periodo transitorio, quindi, non saranno emanate nuove linee guida e decreti ministeriali ma si interverrà solo ai fini delle modifiche ed esclusivamente per gli aspetti oggetto di procedura comunitaria.
Per le sospensioni che operano fino al 31 dicembre 2020, l’articolo 1 comma 2 dello Sblocca Cantieri prevede che, entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020 al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
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