Con l’emanazione del D. Lgs. 222/2016, noto come Decreto SCIA 2, sono state apportate modifiche significative al DPR 380/2001. Il tema più complesso è rappresentato dai regimi amministrativi.
Per supportare i tecnici, è stata allegata al provvedimento normativo la tabella A che, nella Sezione II inerente l’edilizia, opera una ricognizione di 41 interventi e indica la relativa procedura da seguire.
La Tabella è strutturata in quattro colonne:
1) tipologia dell’attività articolata attraverso specificazioni progressive (manutenzione; restauro; ristrutturazione; ecc.)
2) regime amministrativo applicabile (edilizia libera; CILA; SCIA; SCIA alternativa al PdC; PdC)
3) concentrazione dei regimi amministrativi
4) riferimenti normativi.
In merito al punto 2) si fa notare che la Tabella non riporta le diciture SCIA alternativa al PdC e PdC ma rispettivamente SCIA alternativa all’Autorizzazione e Autorizzazione. Il termine autorizzazione si riferisce al procedimento di rilascio del Permesso di Costruire (art.20 del DPR 380/2001).
La mappatura consente di:
La concentrazione dei regimi è stata inserita nell’articolo 19 bis della Legge n.241 del 1990 dal D. Lgs. 126/2016 e rappresenta la parte innovativa della disciplina che recepisce il principio europeo “L’Amministrazione chiede una sola volta”. L’interessato, infatti, presenta in una sola volta le domande, le segnalazioni allo sportello unico del Comune; lo sportello unico invia le varie domande alle amministrazioni coinvolte per i controlli di propria competenza. Nella colonna della tabella denominata concentrazione dei regimi, dunque, viene indicata la modalità di presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni.
La mappatura di seguito schematizzata è stata organizzata in tre Sottosezioni.
SOTTOSEZIONE 1
La prima Sottosezione riguarda la Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi applicabili e, a sua volta, si compone di altre tre sottosezioni che sviluppano il principio della concentrazione di regimi amministrativi indicando cosa accade quando, per la realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione.
1.1- Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione: lo Sportello unico indice una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990
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1.2 – CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione
Nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell’apposita colonna è indicato CILA e SCIA più autorizzazioni oppure SCIA unica. La dicitura SCIA più autorizzazioni si riferisce al procedimento che la normativa definisce SCIA condizionata.
In accordo a quanto previsto dalla tabella, nella modulistica della SCIA per quanto concerne gli allegati, troviamo due sezioni specifiche per SCIA UNICA e SCIA CONDIZIONATA, come riportato nei seguenti stralci.
In cosa differiscono i due procedimenti?
In caso di SCIA CONDIZIONATA, lo sportello unico convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione e l’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni.
In caso di SCIA UNICA, l’interessato trasmette la SCIA allo Sportello unico del Comune che, a sua volta, trasmette la comunicazione alle altre amministrazioni ma l’attività può iniziare immediatamente.
1.3 – Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell’art, 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.
Anche se un intervento ricade in attività di edilizia libera, può accadere che sia necessario acquisire preventivamente un’autorizzazione. Ciò avviene nei seguenti casi:
SOTTOSEZIONE 2
La seconda Sottosezione riguarda gli adempimenti successivi all’intervento edilizio, tra cui la Segnalazione Certificata di Agibilità che può essere contestuale alla comunicazione fine lavori oppure successiva a quest’ultima.
SOTTOSEZIONE 3
Nell’ultima Sottosezione sono contenuti gli impianti da fonti rinnovabili. Per gli impianti volti alla produzione di energia elettrica, ad esempio, vengono indicate le soglie di potenza: al di sotto della soglia, è sufficiente la SCIA; superata la soglia, è necessario richiedere l’Autorizzazione Unica disciplinata dal D. Lgs.387/2003.
Il Decreto SCIA 2 aveva annunciato l’emanazione di un Glossario Unico Edilizia. A differenza della Tabella A, il Glossario entra nel dettaglio degli interventi edilizi: non indica più soltanto il tipo di attività (manutenzione; restauro; ecc.) ma le opere e i relativi elementi (es. sostituzione della pavimentazione esterna).
Per ora è in vigore (dal 23 aprile 2018) solo il Glossario Edilizia Libera e si attendono, dunque, le altre specifiche.
Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Si ricorda, inoltre, che la tabella può essere periodicamente aggiornata con successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive.