Un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un’unità abitativa, finalizzato a ridurre il rischio sismico, fruisce del Superbonus 110%? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 11 del 7 gennaio 2021.
In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione spetta solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Nel caso proposto, manca proprio il titolo abilitativo necessario e, per questo, l’intervento non può fruire del superbonus 110%.
Ma la Risposta è utile per ‘ripassare’ le regole della fattispecie ‘demolizione e ricostruzione’ che beneficia del superbonus al pari degli altri interventi di riduzione del rischio sismico.
L’Agenzia ricorda che, in base al Decreto Rilancio istitutivo del superbonus 110%, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), come modificato dal Decreto Semplificazioni.
Infatti, in base al Decreto Semplificazioni, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
Per quanto riguarda l’aumento volumetrico, la relazione illustrativa del DL Semplificazioni precisa che “L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
È evidente – spiega l’Agenzia – l’obiettivo della norma di evitareche la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.
Questa norma è stata molto criticata perché, secondo i detrattori, l’intento di semplificare gli interventi è stato annullato da un aumento delle restrizioni nei centri storici. E in effetti la norma ha paralizzato molte situazioni tanto da spingere, dopo circa tre mesi, le Ministre delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ad inviare agli enti locali una circolare che interpreta in modo ‘meno rigoroso’ le norme relative alla demolizione e ricostruzione nei centri storici.
Tornando al caso oggetto della Risposta, il titolo abilitativo non è stato ancora richiesto e, pertanto, non risulta dimostrato se l’intervento di demolizione e ricostruzione che l’istante vuole realizzare può essere compreso tra i lavori di ristrutturazione edilizia definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001.
In conclusione, solo se l’intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, l’istante potrà fruire delle agevolazioni.