Dia in sanatoria: pratica edilizia utile per regolarizzare degli interventi che sono stati realizzati senza autorizzazione ma che, al momento dei lavori, potevano essere autorizzati con la Dia (denuncia di inizio attività). Vige per la sua applicabilità il concetto di “doppia conformità“.
Questo strumento viene definito dall’art. 37 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia). La dia (SCIA) in sanatoria permette di sanare opere edilizie irregolari o abusive che sarebbero dovute essere realizzate con una denuncia di inizio attivià (DIA). Il procedimento che permette la sanatoria viene anche definito “accertamento di conformità” e viene svolto da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra).
La Dia (SCIA) in sanatoria viene presentata allo sportello unico dell’edilizia ossia l’ufficio tecnico del comune che ha un tempo limitato per dare una risposta (solitamente 60 giorni). Dopo questo intervallo di tempo la DIA (SCIA) si considera accettata grazie alla formula del “silenzio-assenso“.
Dopo la sanatoria sarà necessario predisporre la variazione catastale con la procedura DOCFA per aggiornare la planimetria catastale.
Per rendere possibile la sanatoria bisogna verificare ed asseverare il concetto di “doppia conformità“:
Si parla di doppia conformità perchè l’intervento irregolare per essere sanato deve risultare conforme alla normative urbanistiche ed edili vigenti sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della DIA (SCIA). Il tecnico firmatario e il titolare della DIA saranno responsabili della dichiarazione resa.
Le sanzioni dipendono dal comune e dalla Regione in cui si trova l’immobile da sanare. La normativa nazionale prevede un intervallo molto ampio: da 1000 a 10000 euro. In caso di piccoli interventi come per la sanatoria di appartamenti, la sanzione applicata è la minima, circa 1000 – 1500 euro.
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Dopo gli ultimi aggiornamenti normativi la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) sostituisce la DIA. Alcuni comuni hanni modificato la modulistica, altri invece continuano ad utilizzare la vecchia procedura. In sostanza considerato che si tratta di una sanatoria e non di interventi da realizzare, esistono differenze minime tra DIA e SCIA.
Di altro tipo è la differenza tra DIA e CILA (Autorizzazione lavori ristrutturazione: differenza CILA DIA SCIA CIL permesso costruire e modulistica).
Si può utilizzare la CILA, pratica più semplice ed economica, solo se i lavori irregolari sono stati realizzati dopo l’entrata in vigore della Legge 73/2010 cioè il 26 Maggio 2010. Lavori realizzati prima di questa data dovranno essere sanati con la DIA in sanatoria (o SCIA).