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Diagnosi energetica di un edificio

24 Novembre 2022Davide Gulino
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Perché eseguire una diagnosi energetica di un edificio? Gli edifici, residenziali e non, sono considerati tra i maggiori inquinanti, responsabili degli incrementi dei gas serra, e soprattutto dell’inquinamento concentrato nelle nostre città.

Si sono così susseguite varie leggi sul contenimento dei consumi degli edifici, la prima risale al 1976 con legge n. 373, aggiornata poi con la legge n. 10 del 1991, prima legge quadro finalizzata a contenere i consumi energetici degli edifici stabilendo precise modalità progettuali.

Leggi anche: Riqualificazione immobiliare ed energetica: più valore agli edifici

Diagnosi energetica di un edificio: come si svolge

Diagnosi energetica di un edificio: come si svolge

Lo svolgimento della diagnosi energetica di un edificio è stabilita dalle normative tecniche e prevede:

  • Raccolta dei dati relativi ai consumi di elettricità e combustibile, desunti dalle bollette di fornitura dell’energia;
  • Identificazione di fattori di ragguaglio dei consumi energetici;
  • Calcolo dell’indice di prestazione energetica espresso in Kwh/m2 anno;
  • Analisi e raccolta informazioni circa le caratteristiche tecniche degli impianti e degli isolamenti;
  • Calcolo dell’indice di prestazione energetica operativo, che deve essere simile a quello desunto dai consumi reali;
  • Individuazione dell’indice di prestazione energetica che si vuole raggiungere;
  • Progettazione delle misure necessarie per l’abbattimento del consumo energetico;
  • Studio di fattibilità tecnico economico;
  • Verifica dell’indice di prestazione raggiunto e confronto con quello desiderato, in caso positivo la diagnosi è conclusa.

Leggi anche: Efficientamento energetico: cos’è?

Quando la diagnosi energetica di un edificio è obbligatoria

Quando la diagnosi energetica di un edificio è obbligatoria

Secondo la legislazione di riferimento l’obbligo di diagnosi energetica di un edificio è stabilito per le seguenti categorie:

  • IMPRESE:
    • Grandi imprese, ovvero imprese con più di 250 dipendenti, con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o con un bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro;
    • Imprese a forte consumo di energia, che consumano almeno 2.4 GWh di energia, e con una spesa per l’acquisto dell’energia superiore al 3% del fatturato.
  • EDIFICI PUBBLICI: In questo caso l’obbligo di diagnosi energetica scatta in caso di ristrutturazioni edilizie che coinvolgano almeno il 15% dell’involucro edilizio riscaldato.
  • EDIFICI RESIDENZIALI: In questo caso il DM 26/06/2015, prevede nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti di potenza superiore ai 100KW, o in caso di distacco dal riscaldamento centralizzato, prevede la redazione della diagnosi energetica che deve tra l’altro confrontare diverse soluzioni progettuali:
    • Impianto centralizzato con caldaia a condensazione e contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
    • Impianto centralizzato con pompa di calore, sempre con contabilizzazione e termoregolazione;
    • L’installazione di impianti solari termici;
    • Installazione di impianti di cogenerazione o installazione di teleriscaldamento.

Inoltre è non espressamente obbligatoria, ma in definitiva essenziale, la diagnosi energetica, come stabilito dal Dlgs 102/2004, per il calco delle ripartizioni delle spese condominiali per il riscaldamento, da suddividere come stabilito dalla UNI 10200. Se avete questa esigenza contattateci pure, vi offriremo un servizio professionale ed un preventivo a voi dedicato!!

Casi in cui la diagnosi energetica non è obbligatoria

Casi in cui la diagnosi energetica non è obbligatoria

La diagnosi energetica è uno strumento molto utile anche per le singole unità immobiliari, grazie alla quale si riesce a diminuire sensibilmente il consumo (lo spreco) di energia ed a migliorare il confort degli occupanti.

Dove e come presentare una diagnosi energetica

Dove e come presentare una diagnosi energetica

Il progetto ai sensi dell’ex art. 28 della Legge 10/91, deve essere presentato al Municipio competente, contemporaneamente alla presentazione della domanda edilizia per l’esecuzione dei lavori. Deve essere redatto da un tecnico ed inviata in modalità telematica, completa di tutti gli elaborati tecnici, impiantistici, ecc

Leggi anche: Certificazione energetica APE e certificazione degli impianti

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