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Differenza penale fra CILA e SCIA per i professionisti tecnici

3 Gennaio 2019Davide Gulino
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Qual’è la la differenza penale fra CILA e SCIA?

Ci sono livelli di sanzione penale diversa tra procedure edilizie che richiedono CILA e SCIA?

Per CILA e SCIA il professionista assume anche ruolo di soggetto asseverante la conformità delle opere

Questo tipo di pratiche edilizie sono molto diverse tra loro, mentre sul piano delle responsabilità non sono poi tanto diverse.

L’analisi comparativa tra i due aspetti e sanzioni penali fanno riferimento alle modifiche apportate al Testo Unico col D.Lgs. 222/2016 e modulistica unificata introdotte con Conferenza Unificata del 4 maggio 2017.

In comune le due pratiche hanno la condizione essenziale di rispettare la conformità delle opere previste a tutta:

  • disciplina edilizia urbanistica
  • regolamenti edilizi gli strumenti urbanistici
  • con tutte le norme aventi incidenza edilizia.

Tutte, nessuna esclusa: il fondamento delle SCIA e CILA è la conformità a tutto ciò.

Il ruolo del professionista nonchè progettista è proprio quello di asseverare questa condizione di conformità.

Il professionista assevera e rende severa la dichiarazione: in pratica si sostituisce al Comune stesso nel dichiarare ammissibile l’intervento.

La Comunicazione Inizio Lavori asseverata serve per informare il Comune dell’avvio di opere rientranti in Edilizia libera, comunque soggette a comunicazione.

In caso contrario la loro mancata comunicazione può essere sanzionata in via pecuniaria, salvo rispetto comunque di altre norme settoriali.

Anche la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ha la stessa funzione informativa, ma con un’altra valenza rispetto alla CILA.

La SCIA è un titolo abilitativo tacito, cioè assume efficacia con formazione del silenzio-assenso.

Ha una procedura specifica in cui appunto sono previste alcune fasi di controllo da parte della PA, di annullamento in autotutela, eccetera.

Dopo le riforme del D.Lgs. 222/2016, con la SCIA è possibile effettuare tre tipologie di categorie d’intervento, le varianti non sostanziali al Permesso di Costruire ed eventuali previsioni introdotte dalle Regioni.

SCIA e responsabilità professionale penale del professionista

SCIA e responsabilità professionale penale del professionista

La procedura amministrativa della SCIA è stata anch’essa riformata dai famigerati Decreti Madia del 2015 e 2016, andando a modificare alcuni articoli della L. 241/90.

La Scia “ordinaria” riguarda le opere di cui all’art. 22 del TUE, che al comma 1 rinvia alla procedura prevista dall’art 19 della L. 241/90.

Prendiamo un estratto dall’art. 19, in particolare del comma 6 della L. 241/90 che dispone la sanzione penale per ogni SCIA:

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Per requisiti e presupposti del comma 1 si intende il rispetto della piena conformità e rispondenza a tutte le normative, regolamenti e discipline afferenti. In sostanza deve essere “impeccabile”.

Non è finita qui.

Il successivo comma 6-bis dispone pure che:

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 é ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Vediamo cosa dice allora il Testo Unico Dpr 380/01, che prevede una punibilità all’art. 29 comma 3:

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

In particolare la sanzione penale prevista dall’art. 481 del Codice Penale non è trascurabile, ed è la stessa che fino a pochi anni fa si applicava per la Denuncia Inizio Attività (DIA):

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Non è ben chiaro se questa sanzione affianchi, si sovrapponga o venga assorbita da quella più severa della L. 241/90 articolo 19.

Modulistica unificata introduce la doppia sanzione penale per SCIA

Modulistica unificata introduce la doppia sanzione penale per SCIA

Nella parte riportante la formula di asseverazione del professionista, senza ombra di dubbio si legge l’accorpamento dei due reati penali. Si riporta per esteso da pagina 21 della Modulistica unificata:

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità.

Quindi nella SCIA ci sono due sanzioni penali congiunte, le quali puniscono sia il mancato rispetto formale che sostanziale della asseverazione.

  • reclusione fino ad un anno o multa da 51 a 516 euro (congiunte se commesse a scopo di lucro) (art. 481 C.P.);
  • reclusione da uno a tre anni (art. 19 L. 241/90);

CILA, un regime penale più mite

CILA, un regime penale più mite

Intanto attualmente la Comunicazione Inizio Lavori asseverata non è prevista dalla legge 241/90.

E’ una semplice comunicazione informativa che il privato deve inviare al Comune.

Il Testo Unico DPR 380/01 non prevede al suo interno una specifica sanzione penale relativa alla responsabilità del professionista.

Ad indicare la sanzione penale per la CILA provvede la modulistica unificata, la stessa introdotta per la SCIA con Conferenza Unificata del 4 maggio 2017.

A pagina 7 e 8 vengono riportate due volte le formule di asseverazione; entrambe fanno assumere al professionista asseverante qualità di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.

Le stesse due dichiarazioni, simili ma non uguali, riportano pure la formula di applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

La prima dichiarazione sotto responsabilità penale riguarda la qualifica della categoria di intervento e i riferimenti ad altri atti di assenso, segnalazioni, comunicazioni, nulla osta o autorizzazioni dirsi voglia.

La seconda invece riguarda la formula di asseverazione per la conformità dell’opera/intervento.

Differenza penale fra CILA e SCIA: conclusioni

Tra CILA e SCIA, sanzioni penali diverse.

Proviamo a riassumere le sanzioni penali, sempre fatte salve se il fatto non costituisce reati più gravi:

CILA: max 1 anno reclusione o sanzione da 51 a 516 euro (congiunte se a scopo di lucro) – Art. 481 Codice Penale;

SCIA: da 1 a 3 anni + max 1 anno reclusione o sanzione da 51 a 516 euro (congiunte se a scopo di lucro) – Art. 19 L. 241/90 + art. 481 Codice Penale;

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