L’Agenzia delle Entrate permette l’accesso al Superbonus 110% a tutti gli edifici vincolati o su cui sono vietati gli interventi trainanti purchè migliorino di due classi energetiche l’APE.
Consapevoli che i requisiti del Decreto Rilancio per l’ottenimento del Superbonus al 110% avrebbero potuto escludere gli edifici vincolati (spesso situati nei centri storici), tramite la legge 77/2020, il legislatore ha cercato di “avvantaggiare” questi immobili al fine di includerli nell’incentivo.
Difatti, gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi cosiddetti “trainanti“(cappotto e sostituzione dell’impianto), qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004) o gli interventi trainanti siano vietati regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
Lo stesso viene confermato nell’art.2 comma 5 del decreto attuativo efficienza energetica del Mise prot. 159844 del 06/08/2020.
Quindi, se il D.lgs. n. 42 del 2004 o i regolamenti locali vietassero l’intervento trainante sul tuo immobile, potresti ottenere il Superbonus sostituendo:
oppure installando:
Non è un sogno, ma resta l’obbligo del:
Attenzione, gli interventi devono comunque assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’attestato di prestazione energetica oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Quest’ultima casistica riguarda le abitazioni in classe A3 che al più possono raggiungere la classe A4.
Per assurdo, su questi fabbricati potrebbe essere sufficiente sostituire gli infissi per ottenere il 110%. Ovviamente, è quasi impossibile scalare di due classi con questo intervento. Al limite, per raggiungere l’obiettivo, potresti sostituire anche l’impianto di riscaldamento e / o realizzare altri interventi “green”. Non dovrebbe essere un grosso sforzo, in quanto tutti questi interventi ricadrebbero nel 110%. Specialmente se optassi per la cessione del credito.
Immagina di vivere in un’unità immobiliare posta in un edificio sottoposto ad almeno un vincolo previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e di voler sostituire la caldaia. Potrai fruire del Superbonus per le spese sostenute, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione del generatore determini il miglioramento delle due classi energetiche oppure, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. Qualora non ci riuscissi, ti basterà sostituire la caldaia, oppure installare i pannelli solari etc.
Oltre al salto di due classi, l’immobile oggetto di intervento potrà essere indistintamente una prima o seconda casa, ma non dovrà appartenere alle seguenti categorie catastali:
Inoltre, dovrai rispettare i massimali di spesa, sostenere le spese fino al 31 dicembre 2021, effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante ed essere un condomino che agisce sulle parti comuni dell’edificio o una persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari ecc.