Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Fusione fiscale salva l’abitazione principale IMU: unico stabile due appartamenti

20 Luglio 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Nel caso di edificio composto da sub 1 e sub 2 e possibile considerarlo, ai fini IMU, come unico immobile attraverso la c.d. fusione fiscale.

La definizione di abitazione principale non è mai cambiata nel tempo tra vecchia ICI, vecchia IMU e nuova IMU (introdotta con la manovra di bilancio 2020).

Per tale, si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La normativa stabilisce altresì che

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Due immobili nello stesso comune: per l’IMU una sola abitazione principale

Due immobili nello stesso comune: per l’IMU una sola abitazione principale

Quanto appena esposto, pertanto sta significando che se, ad esempio, nell’ambito dello stesso comune, due coniugi sono proprietari di due immobili ed il marito stabilisce residenza e dimora in uno e la moglie nell’altro, questi devono scegliere quale dei due immobili considerare, ai fini IMU, come abitazione principale e, quindi, su cui godere delle relative agevolazioni.

Un caso particolare è quello di una edificio composto da due appartamenti distintamente accatastati (ad esempio sub 1 e sub 2), in cui un coniuge ha residenza nel sub 1 e l’altro nel sub 2, ma in realtà il nucleo familiare abita nell’intero edificio.

Sulla base della citata regola, dunque, anche se trattasi di un unico stabile immobiliare, ai fini IMU solo uno dei due sub può essere considerato abitazione principale, mentre l’altro dovrà sottostare all’IMU come secondo immobile.

Fusione fiscale degli appartamenti ai fini IMU

Fusione fiscale degli appartamenti ai fini IMU

Tuttavia, sussiste una strada percorribile, per evitare quest’ultima circostanza e far si che l’intero edificio sia considerato, ai fini fiscali, e quindi, IMU, come unico immobile.

Si tratta della c.d. fusione fiscale, ossia un’operazione che fiscalmente permette di considerare l’edificio come unico stabile e, dunque, nell’ipotesi del sub 1 e sub 2 di cui sopra, considerarlo interamente abitazione principale per il nucleo familiare, pur lasciandoli “catastalmente separati.

La soluzione appena descritta è stata confermata dal MEF (Ministero dell’economia e finanze) nel corso di Telefisco 2021, ossia il consueto appuntamento annuale tra esperti fiscali della stampa specializzata e l’Amministrazione finanziaria. D’altronde un’interpretazione del genere era stata già data in passato (vedi Circolare n.27/E del 2016).

Agevolazioni IMU per abitazione principale e pertinenze

Agevolazioni IMU per abitazione principale e pertinenze

Per completezza argomentativa, ricordiamo che, come per la vecchia IMU, anche per la nuova IMU, il legislatore stabilisce l’esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 (ossia “non di lusso”).

Esonerate anche le pertinenze dell’abitazione principale nel limite massimo di tre pertinenze, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (com’era per la vecchia IMU).

Non c’è, invece, esenzione IMU per l’abitazione principale appartenente a categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 (c.d. di lusso) e relative pertinenze. Resta fermo che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre.

Leggi anche: Fusione di unità immobiliari: cosa c’è da sapere

Post precedente Vincolo idrogeologico 2022: cos’è, come funziona, normativa nazionale, nulla osta Prossimo Post Direttore dei lavori: compiti e responsabilità

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati