Guida aggiornata Superbonus 110%: nuovi beneficiari e adempimenti per ottenere il 110%, edifici senza APE, obbligo di cartello in cantiere, comunicazione della scelta dello sconto in fattura o cessione del credito.
Detrazione fiscale maggiorata al 110% per gli edifici senza APE e alcuni edifici plurifamiliari con unico proprietario, adempimenti in cantiere, modalità con cui usufruire dell’agevolazione, tetti di spesa differenziati per l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Sono alcune degli argomenti trattati nella guida aggiornata Superbonus 110%, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
La guida dell’Agenzia delle Entrate è stata aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021, che ha prorogato la scadenza dell’agevolazione al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati da Iacp comunque denominati, per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Possono ottenere il Superbonus gli edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali come ad esempio gli edifici collabenti, classificati nella categoria catastale F2, purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Tra gli interventi trainanti viene inclusa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sono ammessi al Superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
La guida riporta inoltre il chiarimento, dato dalla Legge di Bilancio, sul requisito di “funzionalmente indipendente” che viene soddisfatto se il fabbricato è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Per l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, effettuata contestualmente ad un intervento trainante, sono riconosciuti tre limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari, 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni con massimo otto colonnine, 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che ne installano più di otto.
Durante la realizzazione dei lavori, è obbligatorio il cartello nel cantiere. Il cartello deve essere ben visibile e deve inoltre riportare la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Il contribuente può scegliere di usufruire della detrazione Irpef in 5 quote annuali di pari importo, se sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo se sostenute nel 2022.
In alternativa, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
La comunicazione della scelta deve essere inviata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Si può optare per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite. La scelta deve riguardare tutte le rate residue e deve essere comunicata entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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