Il Direttore dei lavori è una figura professionale dotata di conoscenze tecniche in ambito di urbanistica ed edilizia. Sarà il tuo consulente e rappresentante a cui delegherai i poteri di verifica e controllo dei lavori, affinché tuteli i tuoi interessi facendo tutto quanto è necessario per farti ottenere il risultato desiderato, cioè completare la ristrutturazione a regola d’arte e senza brutte sorprese.
La figura del Direttore dei lavori va approfondito per comprendere i suoi compiti e le sue responsabilità verso il Committente.
In questo articolo parliamo di questa figura professionale per comprendere quanto sia importante nominarla quando si vuole ristrutturare casa, soprattutto se non si possiede specifiche competenze tecniche in tema di edilizia e urbanistica che ci consentano di seguire e controllare l’operato dell’impresa.
Il Direttore dei lavori sarà il nostro consulente e rappresentante a cui delegheremo i poteri di verifica e controllo dei lavori affinché tuteli i nostri interessi; egli farà tutto quanto è necessario per farci ottenere il risultato desiderato, cioè completare la ristrutturazione a regola d’arte e senza brutte sorprese.
Quando nomineremo il Direttore dei lavori dovremo decidere cosa delegare, quanto sarà ampio il suo potere di rappresentanza, quali decisioni potrà prendere in autonomia senza che debba prima consultarci.
Se è vero che più deleghi e più ti “liberi” da pensieri e adempimenti, il consiglio è sempre di specificare nel conferimento di incarico professionale che prima di prendere iniziative egli debba cercare un preventivo confronto con noi e il nostro consenso sul da farsi. Questo perché, essendo il Direttore dei lavori il nostro rappresentante nei confronti della ditta, una volta presa una iniziativa diventerà per noi vincolante.
Quando gli affideremo l’incarico, riflettiamo sui poteri di rappresentanza: ad esempio, può ordinare di propria iniziativa variazioni? Può accettare le variazioni proposte dall’impresa? Può acquistare materiali? Può recedere o risolvere il contratto? Può gestire gli incidenti sul cantiere che hanno provocato danni a terzi? Può diffidare l’impresa se rileva vizi o difformità in corso d’opera? Può concedere sospensioni o proroghe all’impresa rispetto al termine originariamente convenuto?
Affinché anche l’impresa di ristrutturazioni sia consapevole dell’ampiezza dei poteri che decidi di delegare al Direttore dei lavori è bene che nel Contratto di Appalto venga inserita una apposita clausola che disciplina tale aspetto.
Il Direttore dei lavori è una figura professionale dotata di conoscenze tecniche in ambito di urbanistica ed edilizia.
Il Direttore dei lavori è un architetto, un ingegnere o un geometra; in genere l’incarico viene affidato a chi ti ha realizzato il progetto.
La legge prevede l’obbligo della nomina di un Direttore dei lavori quando dobbiamo eseguire delle opere strutturali e quando dobbiamo eseguire degli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. In tutti gli altri casi non c’è l’obbligo di nomina del Direttore lavori, ma è sempre consigliabile.
Quando si parla dei compiti del Direttore dei lavori, in genere ci si limita a dire che:
Se tutto ciò è vero e sintetizza i compiti del Direttore dei lavori, voglio però indicarti analiticamente e concretamente cosa può fare il Direttore dei lavori con riferimento alle specifiche fasi della ristrutturazione.
In questa fase il Direttore dei lavori:
In questa fase il Direttore dei lavori:
In questa fase il Direttore dei lavori:
Il Direttore dei lavori per conto del Committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Pertanto, una negligente esecuzione dei compiti che il Direttore dei lavori assume nell’interesse del Committente condurrà ad una sua responsabilità.
Il Direttore dei lavori risponde anche dei danni a terzi se non ha impartito le opportune direttive per evitare il danno stesso oppure non si è preoccupato di farle osservare, bloccando se necessario l’opera o, addirittura, rifiutandosi di dirigerla quando non vengono adottate le dovute cautele.
Il Direttore dei lavori risponderà, inoltre, del fatto dannoso verificatosi se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall’esecuzione delle opere.
Occorre precisare che qualora il danno subito dal terzo sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’Appaltatore e del Direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.
Speriamo che la disamina dei compiti del Direttore dei lavori ci abbia fatto prendere consapevolezza di quanti sono gli incombenti di una ristrutturazione e del fatto che forse un Direttore dei lavori può farci risparmiare tempo e grattacapi, potendo delegargli tutte le incombenze che derivano dal processo di ristrutturazione.
Ricordiamo che l’incarico deve essere conferito con un apposito contratto e che tale incarico, precisandone i limiti, deve essere trasferito anche con una apposita clausola nel Contratto di Appalto, ciò affinché l’impresa sappia chi è il suo interlocutore e quali sono i suoi poteri di rappresentanza.
Leggi anche: Direzione Lavori: trovare un professionista che offra affidabilità, precisione e disponibilità