L’art. 119 e 121 del decreto Rilancio disciplinano la detrazione del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico/riduzione del rischio sismico degli edifici.
Con la nuova risposta n. 516 del 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene al fine di chiarire l’individuazione della zona sismica in cui è ubicato l’immobile su cui si intendono effettuare interventi di riduzione del rischio sismico.
Ricordiamo che le suddette agevolazioni NON si applicano agli edifici in zona sismica 4.
Un contribuente intende effettuare un acquisto e ristrutturazione di un immobile da destinare ad uso abitativo, a tal fine è intenzionato a realizzare anche degli interventi che prevedono la riduzione del rischio sismico.
L’istante fa presente che sulla base della tabella allegata all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, il Comune in cui ricade l’immobile risulta in zona a rischio sismico 3 e, pertanto, ritiene agevolabili le spese per interventi antisismici sull’immobile ivi situato.
Tuttavia, in relazione all’elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E (paragrafo 2.1, nota 25, pag. 23), il Comune ricade in una zona a rischio sismico 4 e non più 3.
Pertanto, chiede egli se ai fini dell’accesso al regime previsto dal decreto Rilancio occorre far riferimento alla tabella allegata all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o a quella della circolare delle Entrate.
Nel fornire il proprio parere l’Agenzia delle Entrate premette che non rientra nelle sue competenze stabilire le modalità con cui i Comuni vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4.
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 327/2003, ed il relativo allegato 1, viene infatti stabilito che:
In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento «Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale», elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997.
In particolare, prosegue l’Agenzia, come rappresentato nella circolare n. 24/E del 2020 la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile.
Mappa dell’Italia con la classificazione dei Comuni in base al rischio sismico
Nel caso in esame, come si evince dalla mappa della Protezione Civile (il cui ultimo aggiornamento, al momento, risale ad aprile 2021), la zona sismica per il Comune in questione è stata aggiornata da una delibera della Giunta Provinciale.
Da tale delibera risulta che il Comune è attualmente classificato nella zona sismica 4 e non 3.
Pertanto, conclude il Fisco, l’istante non può avvalersi delle agevolazioni al 110% previste dal decreto Rilancio per gli interventi che prevedono la riduzione del rischio sismico.
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