L’installazione di una pompa di calore può beneficiare di varie detrazioni, a seconda delle caratteristiche dell’immobile e dell’intervento stesso:
– Detrazione sul risparmio energetico (65%);
– Detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%);
– Bonus mobili .
A completamento del discorso trovo utile approfondire il caso in cui si decida di optare per la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%). In tale circostanza può l’intervento configurarsi come presupposto valido anche ai fini del bonus mobili?
Detto più semplicemente: beneficiando della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie per l’installazione di un condizionatore, è possibile usufruire anche del bonus mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, come divani, forni e altro ancora?
È importante sapere che l’installazione di un condizionatore può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) solo quando si configura come intervento mirato a ridurre i consumi energetici dell’immobile.
Quindi non tutte le installazioni possono accedere al beneficio.
Dobbiamo allora tecnicamente chiederci non tanto se l’installazione di un condizionatore può essere presupposto per il bonus mobili, ma piuttosto se un intervento mirato al risparmio energetico per il quale si decide di beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) – che nel caso in esame si esplica nell’installazione di una pompa di calore – può dare diritto al bonus mobili.
Gli interventi edilizi che beneficiano della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sono al contempo presupposto per il bonus mobili sono elencati nella circolare Agenzia Entrate N.29/E del 18 settembre 2013:
– Manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);
– Manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
– Restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
– Ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
– Interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi edifici eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che prevedano entro diciotto mesi da termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 spiega inoltre al paragrafo 5.1 che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali, devono configurarsi quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria se vogliono costituire presupposto per il bonus mobili.
Bisogna allora capire se l’installazione di una pompa di calore finalizzata al risparmio energetico possa rientrare o meno nella definizione di manutenzione straordinaria.
Riporto di seguito la definizione di manutenzione straordinaria che compare nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b):
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Nella definizione si fa riferimento a opere per realizzare servizi tecnologici, tra i quali indubbiamente fanno parte le pompe di calore.
Tale interpretazione è avvalorata dalla circolare Agenzia Entrate N.57/E del 1998 al paragrafo 3.4:
La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari. […] La categoria corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
Quest’ultima circolare fa emergere un concetto importante relativo alla manutenzione straordinaria: l’innovazione. Gli interventi sugli impianti tecnologici che consentono di ottenere risparmi energetici rispondono certamente al criterio di innovazione e pertanto, anche secondo quanto scritto nella circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 – paragrafo 5.1, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria.
Deduciamo allora che l’installazione di una pompa di calore mirata al risparmio energetico è classificabile come manutenzione straordinaria.
Il Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), all’articolo 6, comma 2, stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione all’amministrazione comunale dell’inizio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (la cosiddetta CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Ne consegue che la comunicazione di inizio lavori in Comune non è sempre necessaria: l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW non necessita né di titolo abilitativo, né di comunicazione preventiva di inizio lavori al Comune. In sostanza la procedura è assimilata a quella prevista per la manutenzione ordinaria.
Questa assimilazione alla manutenzione ordinaria non deve però generare confusione.
Si tratta di un’assimilazione di procedura con gli interventi di manutenzione ordinaria e non di un’assimilazione di sostanza. Le motivazioni di tale interpretazione trovano fondamento nella definizione di manutenzione straordinaria prima citata.
L’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW resta sempre una manutenzione straordinaria come tutte le altre installazioni di pompe di calore, ma gode semplicemente di procedure facilitate.
Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell’analisi condotta, l’installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità (rara per le abitazioni) o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune.