La fusione catastale di due unità immobiliari, aventi due diverse titolarità catastali, è possibile ma solo ai fini fiscali e a condizione che abbiano una UNICA autonomia funzionale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 27 E/2016 in cui si afferma che, se a fronte di interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia individuale, si può procedere ad accorpare le due distinte porzioni di U.I.U. ai fini fiscali.
L’U.I.U. è l’acronimo di unità immobiliare urbana, ovvero una porzione di un fabbricato oppure un intero fabbricato o ancora un insieme di fabbricati che producono un reddito indipendente.
Per chiarire il concetto si propongono i seguenti esempi.
• Una porzione di un fabbricato è considerata un’unità immobiliare urbana nel caso di appartamenti in un condominio, oppure di negozi o botteghe presenti sul piano terra di un edificio composto anche da altre attività commerciali o abitazioni.
• Un fabbricato è considerato un’unità immobiliare urbana quando l’intero fabbricato produce un reddito indipendente poiché autonomo. E’ il caso delle ville o degli alberghi.
• Infine, un insieme di fabbricati sono considerati un’unità immobiliare urbana quando le diverse costruzioni sono autonome nel loro complesso. E’ il caso, ad esempio, di alcuni ospedali che, pur essendo un’unica struttura ospedaliera, sono composti da diversi padiglioni ubicati in fabbricati differenti.
L’ unità immobiliare urbana è identificata da un determinato codice comunale, dal numero di mappa, da quello della particella e, infine, del subalterno. Tali dato sono contenuti nei documenti presenti nel registro catastale detenuto dall’Agenzia delle Entrate e possono essere verificati attraverso una visura catastale.
Come detto, la fusione catastale di due unità immobiliari aventi due diverse titolarità catastali è possibile solo ai fini fiscali. Quindi, l’utilità è data dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI, evitando di pagare le tasse sulla seconda casa.
Conviene, dunque, nei casi in cui accorpando ad esempio due appartamenti, si evita di pagare le imposte su una delle unità immobiliari che, altrimenti, sarebbe gravata dalle tasse come seconda casa.
E’ necessario presentare due distinte Variazioni Catastali secondo le modalità previste dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, da trasmettere agli uffici del Territorio (ex catasto) in via telematica mediante un professionista abilitato.