Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

La pianificazione urbanistica: Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) 

16 Settembre 2021Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Il principale strumento giuridico, impiegato dalla PA nella pianificazione urbanistica del territorio, è il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). 

Si tratta di un atto di natura provvedimentale e a struttura complessa ineguale. Le disposizioni ivi contenute, da un lato, producono un immediato effetto conformativo delle proprietà interessate, ponendovi dei vincoli di inedificabilità, e, dall’altro lato, suddividono il contesto territoriale in aree omogenee, assegnando ad ognuna una certa destinazione urbanistica o modificandone la vocazione.

Le peculiarità dell’atto in parola involgono, altresì, il relativo regime di impugnazione, in ragione del concorso dei due soggetti pubblici preposti alla sua formazione: il Comune, in fase di adozione, e la Regione, nella successiva fase di approvazione.

La pianificazione urbanistica

La pianificazione urbanistica

La nozione di piano regolatore ed il relativo regime d’impugnazione costituiscono uno dei temi più complessi del diritto amministrativo, da inquadrare nell’ambito della più ampia tematica afferente alle modificazioni urbanistiche del territorio.

La pianificazione urbanistica si sostanzia in un’attività di programmazione, attraverso la quale l’Ente pubblico propone soluzioni di distribuzione degli insediamenti sul territorio, in armonia con le esigenze dei cittadini e con l’assetto economico-sociale, esistente e potenziale.

Sul piano strettamente giuridico, la predetta attività trae il suo abbrivio normativo negli artt. 2 e 5 Cost., dai quali, seppur a livello meramente programmatico, si desume l’obbligo per la PA di strutturare il territorio in senso conforme al suo assetto naturale e di favorire lo sviluppo delle autonomie locali.

Una disciplina unitaria ed organica è, invece, dettata dalla L. n. 1150/42, novellata nel ’68 con L. n.1187.

Le norme richiamate forniscono agli interpreti un modello di pianificazione a cascata, articolato su diversi strati e livelli, connotato da una rigida gerarchia degli strumenti impiegati e dalla indeterminatezza temporale degli stessi.

Piano Regolatore Generale Comunale: contenuto e procedimento di formazione

Piano Regolatore Generale Comunale: contenuto e procedimento di formazione

In tale contesto, lo strumento giuridico principale di cui la PA si serve, in ottemperanza ai suoi compiti di pianificazione, è indubbiamente il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). 

Si tratta di uno strumento che permette all’Ente locale di proporre una migliore composizione urbanistica e la futura composizione del territorio comunale, operando un delicato bilanciamento con le condizioni ambientali e le esigenze della popolazione.

La disciplina di riferimento è espressa dall’art. 7 e ss della L. n. 1150/42 e contiene, a completamento di disposizioni generali di carattere programmatico, previsioni di localizzazione e di zonizzazione.

Le prime permettono di individuare, all’interno perimetro comunale, le aree da destinare all’edificazione di grandi opere pubbliche, di competenza statale o comunale.

In altre parole, le disposizioni di localizzazione definiscono la collocazione delle opere di urbanizzazione cd. primaria, come la rete delle vie di comunicazione stradali o ferroviarie ed il sistema di fognatura, e le opere di urbanizzazione cd. secondaria, id est le opere pubbliche di interesse collettivo e sociale, come scuole ed ospedali.

In ragione del loro contenuto, le predette disposizioni producono un immediato effetto conformativo delle proprietà interessate, ponendo vincoli di inedificabilità sui terreni dove insisteranno le opere programmate.

Viceversa, le previsioni di zonizzazione suddividono il contesto territoriale in aree omogenee ed assegnano ad ognuna di esse una determinata destinazione urbanistica o ne modificano la vocazione.

Il procedimento di formazione del PRG, delineato dagli art. 8 e ss della l. 1150/42, ed è diviso in due fasi: la prima, di competenza comunale, si conclude con l’adozione del piano, e la seconda, di competenza regionale, termina con la sua approvazione in funzione di controllo.

Questo peculiare iter procedimentale ha dato vita a vivaci disquisizioni che involgono tanto la struttura che la natura giuridica del PRGC.

A parere di un orientamento dottrinale risalente, il PRGC è un atto semplice, distinto in due fasi procedimentali spettanti a due autorità diverse.

La predetta ricostruzione non è, però, condivisa dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria.

I Giudici di Palazzo Spada avallano una qualificazione del PRGC quale atto complesso ineguale, al cui perfezionamento partecipano due soggetti pubblici diversi.

Questo convincimento trae giustificazione nella circostanza che i due atti, di adozione e di approvazione, sono produttivi di effetti giuridici autonomi e differenziati: dal primo discendono i cd. effetti di salvaguardia, stante il divieto di rilasciare permessi a costruire incompatibili con il PRGC in costanza di formazione, e dal secondo si delinea il definitivo nuovo assetto del territorio.

Leggi anche: Trasformazione urbanistica

Natura giuridica e regime di impugnazione dei piani regolatori 

Natura giuridica e regime di impugnazione dei piani regolatori 

Parimenti controversa risulta la natura giuridica dell’istituto, essendo qualificato ora in termini di atto normativo a carattere regolamentare, ora in termini di atto amministrativo a contenuto generale.

Viceversa, nessun dubbio sorge a proposito dei cd. piani particolareggiati, di cui all’art. 14 della L.U del ‘42, in ragione della pacifica qualificazione come di atti di mera attuazione e specificazione del PRGC.

Orbene, con riferimento ai PRGC, propendere per l’una o per l’altra soluzione provoca risvolti applicativi differenti di non poco conto in ordine al relativo regime impugnatorio.

In sostanza, riconoscere natura regolamentare allo strumento in questione pone delle strettoie ai privati che asseriscano di essere lesi dalle relative disposizioni, dovendo attendere – in ragione delle notorie caratteristiche di atto normativo a carattere regolamentare, ovvero l’astrattezza e la generalità – un atto che concretamente incida l’oggetto del proprio diritto di proprietà

Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa non condivide tale assunto.

A parere del Consiglio di Stato, non è possibile trascurare, accanto a disposizioni generali di carattere programmatico, la presenza di previsioni di natura precettiva, direttamente lesive delle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari.

Orbene, le previsioni che stabiliscono le aree destinate all’edificazione di opere pubbliche o che modificano e riducono la vocazione urbanistica pongono vincoli di inedificabilità su terreni individuati, determinati o determinabili e, di conseguenza, si rivolgono ed incidono negativamente sulla sfera dei titolari di diritti reali.

Pertanto, in ragione dell’agevole determinazione dei soggetti destinatari e l’immediata idoneità di tali previsioni, idonee ad incidere direttamente sulle posizioni giuridiche degli stessi, non sussistono pertanto ostacoli logico-giuridici per negarne la natura provvedimentale.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, anche in adesione alle spinte provenienti dalla migliore dottrina, propende verso una qualificazione del PRGC in termini di atto misto, riconoscendone una veste prevalentemente provvedimentale e, conseguentemente, ammettendone l’immediata impugnazione.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordemente giunte a riconoscere ai cittadini, portatori di un interesse differenziato e qualificato, il diritto di immediata impugnazione dell’atto di adozione del PRG, attesa l’immediata lesività delle disposizioni di matrice precettiva in esso contenute.

Potrebbe interessarti anche: Demolizione e ricostruzione con maggiori volumi ma stesse distanze: è possibile

Post precedente Reddito dominicale e reddito agrario dei terreni: le differenze Prossimo Post Restauro

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati