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SCIA: inizio attività commerciali, inizio lavori

29 Novembre 2017Davide Gulino
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SCIA: inizio attività commerciali, inizio lavori

La SCIA è una pratica amministrativa che permette di avviare o iniziare diverse tipologie di attività, intese come: inizio attività commerciali, inizio lavori edili o anche attività soggette alla prevenzione incendi. Perciò per aprire un negozio è necessario presentare una SCIA “inizio attività commerciale“, per fare lavori edili come una finestra si presenta una SCIA “edile”, oppure se bisogna fare la prevenzione incendi per una centrale termica si presenta una SCIA ai “Vigili del Fuoco”.

 “SCIA COMMERCIALE“, per avviare un’attività commerciale o ricettiva. Documenti per la SCIA occorre presentare.

SCIA, letteralmente Segnalazione Certificata di Inizio Attività commerciale – è quella dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale o ricettiva), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.

Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Detto questo e assodata la semplificazione della procedura che la SCIA ha permesso, è chiaro che in seguito ci saranno tutti i controlli del caso da parte degli uffici ed organi di controllo preposti. Quindi la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali).  All’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.

La convenienza di tutto questo è il fatto che questi controlli, non bloccano l’apertura di una attività, come poteva accadere prima.

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere.

Tecnicamente, la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica che può cambiare da comune a comune, in base anche legislazioni regionali. La modulistica regionale è finalizzata a coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

 

Quando occorre presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.

A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA utilizzando lo schema della modulistica unificata regionale:

  • commercio al dettaglio in sede fissa; commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
  • attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)

Varie attività:

  • di deposito;
  • commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
  • artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  • di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • di acconciatore maschile;
  • vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
  • apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc. somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • soggetti titolari dei requisiti professionali (modifica);
  • locali o degli impianti (modifica);
  • aspetti merceologici (modifica);
  • modifica del ciclo produttivo

Quando non serve presentare la SCIA

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • producano rifiuti speciali pericolosi;
  • abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e simili.

Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

  • industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd. “NOE” – nulla osta esercizio;
  • attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE – nulla osta esercizio;
  • attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
  • deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 (vedasi in particolare l’art. 5) si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, organizzazione di convegni, costruzioni edili, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, agenzia viaggi, l’avvio di un internet point, l’apertura di un ambulatorio medico.

Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno segnalate presso l’ente camerale (c.c.i.a.a.), altre sono sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali, talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune.

La presentazione della SCIA al SUAP rappresenterebbe un adempimento ultroneo, un appesantimento burocratico non dovuto.

Come e a chi deve essere presentata la SCIA

In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax).

Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.

Per l’invio potete utilizzare diversi canali, di seguito descritti:

La modalità assistita tramite un intermediario di fiducia

– ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;

– ricorrendo al proprio Professionista;

che potranno utilizzare i seguenti strumenti

1. la procedura guidata di trasmissione della SCIA presente sul nostro Portale comunale Fare Impresa. Questa è riservata alle Associazioni di Categoria, agli Ordini professionali e raggruppamenti di professionisti che hanno sottoscritto l’apposito Protocollo di intesa con il SUAP comunale

2. la procedura telematica messa a punto dal sistema camerale delle Camere di Commercio italiane, denominato ComUnica Starweb (informazioni consultando il sito internet della Camera di Commercio di Milano all’indirizzo www.mi.camcom.it). Nel caso intendiate farvi assistere da un intermediario, a cui dovete conferire apposita procura (quindi avendo privilegiato le opzioni 1. o 2. di cui sopra) dovete recarvi presso l’Associazione di Categoria/il Professionista di vostra fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno fornite.

Oppure Autonomamente

3. tramite la Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità – PEC to PEC -Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore, senza ricorrere alla figura di un intermediario, dovete necessariamente essere già dotati di entrambi i seguenti due dispositivi informatici:

– una casella di posta elettronica certificata PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori, chiamati anche “provider”);

– una smart-card o dispositivi simili di FIRMA DIGITALE cd. “FORTE? (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi).

Se intendete provvedere autonomamente, ricordiamo che dopo aver acquisito la PEC e la firma digitale, dovete, nell’ordine:

  1. consultare attentamente sul nostro portale Fare Impresa le schede informative dedicate ad illustrare l’iter dei procedimenti e le modalità di presentazione delle pratiche, a seconda del tipo di attività di Vs. interesse;
  2. scaricare, stampando, la modulistica occorrente per la tipologia di attività che volete iniziare e/o modificare;
  3. compilarla a mano;
  4. farne una scansione, ottenendo così i files in formato PDF, poi destinati a comporre la pratica telematica;
  5. firmare digitalmente i files in PDF, con la firma digitale forte (a titolo esemplificativo, i files così firmati assumono l’estensione .p7m);
  6. trasmettere la pratica alla casella PEC : scia.comunemilano@pec.it ATTENZIONE: a questa casella di PEC vanno trasmesse le sole pratiche SCIA compilate in base al modello regionale; a questa casella non vanno indirizzate richieste di informazioni o quesiti.

Ovviamente, agli intermediari non è finora vietato ricorrere all’utilizzo del canale di trasmissione – PEC to PEC – per conto dei propri clienti.

Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte, ma va ricordato che è prevista – in aggiunta agli altri specifici allegati – la trasmissione dell’apposita procura conferita dall’impresa cliente.

Spazio sempre più residuo per il regime cartaceo

Fino all’adozione di nuove disposizioni organizzative possono essere ancora presentate, con modulistica cartacea, presso i diversi Sportelli di riferimento del Settore, le pratiche inerenti:

l’idoneità igienico-sanitaria delle medie e grandi strutture di vendita in occasione dell’avvio/trasloco dell’attività, da dichiarare tramite modulistica SCIA; l’idoneità igienico-sanitaria riferita alle attrezzature e strutture di esercizio degli operatori commerciali su aree pubbliche, da dichiarare tramite modulistica SCIA; sale giochi; vidimazione dei registri per la vendita di cose usate.

Dopo l’invio della pratica SCIA, l’utente riceve:

  • IMMEDIATAMENTE

Una ricevuta di avvenuta consegna, che viene generata e inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata; l’emissione della ricevuta di consegna prescinde quindi dall’effettuazione di un qualsiasi esame da parte degli addetti comunali.

  • SUCCESSIVAMENTE, DOPO L’ISTRUTTORIA DA PARTE COMPETENTI SERVIZI DEL SUAP:

Una mail di riscontro circa l’esito della verifica di completezza e correttezza formale Al momento della loro presentazione, le SCIA vengono sottoposte a controllo di completezza e correttezza formale; l’esame della pratica è volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti, così come la presenza della sottoscrizione digitale della pratica.

In caso di esito favorevole, viene inviata una mail di riscontro positivo verso la casella PEC di domiciliazione indicataci, mail che riporta gli estremi di protocollazione utili per la tracciabilità.

In attesa della mail di riscontro positivo, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010 E’ VALIDA, ai fini della decorrenza dei termini di legge per l’avvio dell’attività, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al punto 1.

In caso di esito negativo, a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta o non correttamente compilata, viene inviata ? verso la casella PEC di domiciliazione indicataci – una mail di riscontro negativo.

La mail contiene la comunicazione di irricevibilità, nel cui testo sono indicati i motivi di incompletezza o non correttezza che rendono INEFFICACE la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione.

A titolo esemplificativo, possono costituire motivo di incompletezza la carenza di indicazioni riguardo la fattispecie precisa dell’attività oggetto di segnalazione, la mancata indicazione dell’ubicazione della stessa, l’assenza della codifica ATECO, l’assenza delle schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 qualora previste dall’attività, oppure l’assenza della planimetria richiesta, o ancora la mancata allegazione del bollettino comprovante il versamento dei diritti sanitari a favore di ASL Roma, quando previsti. Costituisce motivo di non corretta presentazione la mancata sottoscrizione della pratica tramite dispositivo di firma digitale “forte?.

DA SAPERE

In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace.

  • Le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.
  • lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

IMPORTANTE!!!

Se state cercando un negozio, un’attività da avviare oppure dovete apportare delle modifiche alla struttura societaria, valutate BENE la CONFORMITA’ URBANISTICA dell’immobile interessato. Attualmente nel Comune di Roma, le SCIA per le attività commerciali si possono presentare solo su immobili che HANNO L’AGIBILITA’ (o Abitabilità). Pertanto se il negozio, il magazzino o l’ufficio che state valutando non ha ancora l’Agibilità tenete conto di questo fattore: prima dovete ottenere l’Agibilità, successivamente potrete presentare la SCIA.

Esempio modello SCIA

Modello SCIA

 

Post precedente CILA quello che devi sapere Prossimo Post Foto: vera o render?

1 commento. Nuovo commento

Armando
19 Luglio 2021 17:34

Quando vi è un subentro ad una attività gia in essere, in un locale privo di agibilità, il subentro prevede una scia di agibilità?

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