La SCIA è una pratica amministrativa che permette di avviare o iniziare diverse tipologie di attività, intese come: inizio attività commerciali, inizio lavori edili o anche attività soggette alla prevenzione incendi. Perciò per aprire un negozio è necessario presentare una SCIA “inizio attività commerciale“, per fare lavori edili come una finestra si presenta una SCIA “edile”, oppure se bisogna fare la prevenzione incendi per una centrale termica si presenta una SCIA ai “Vigili del Fuoco”.
SCIA, letteralmente Segnalazione Certificata di Inizio Attività commerciale – è quella dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale o ricettiva), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati. La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Detto questo e assodata la semplificazione della procedura che la SCIA ha permesso, è chiaro che in seguito ci saranno tutti i controlli del caso da parte degli uffici ed organi di controllo preposti. Quindi la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali). All’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
La convenienza di tutto questo è il fatto che questi controlli, non bloccano l’apertura di una attività, come poteva accadere prima.
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere.
Tecnicamente, la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica che può cambiare da comune a comune, in base anche legislazioni regionali. La modulistica regionale è finalizzata a coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.
Varie attività:
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e simili.
Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 (vedasi in particolare l’art. 5) si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, organizzazione di convegni, costruzioni edili, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, agenzia viaggi, l’avvio di un internet point, l’apertura di un ambulatorio medico.
Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno segnalate presso l’ente camerale (c.c.i.a.a.), altre sono sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali, talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune.
La presentazione della SCIA al SUAP rappresenterebbe un adempimento ultroneo, un appesantimento burocratico non dovuto.
In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax).
Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.
Per l’invio potete utilizzare diversi canali, di seguito descritti:
– ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
– ricorrendo al proprio Professionista;
che potranno utilizzare i seguenti strumenti
1. la procedura guidata di trasmissione della SCIA presente sul nostro Portale comunale Fare Impresa. Questa è riservata alle Associazioni di Categoria, agli Ordini professionali e raggruppamenti di professionisti che hanno sottoscritto l’apposito Protocollo di intesa con il SUAP comunale
2. la procedura telematica messa a punto dal sistema camerale delle Camere di Commercio italiane, denominato ComUnica Starweb (informazioni consultando il sito internet della Camera di Commercio di Milano all’indirizzo www.mi.camcom.it). Nel caso intendiate farvi assistere da un intermediario, a cui dovete conferire apposita procura (quindi avendo privilegiato le opzioni 1. o 2. di cui sopra) dovete recarvi presso l’Associazione di Categoria/il Professionista di vostra fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno fornite.
3. tramite la Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità – PEC to PEC -Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore, senza ricorrere alla figura di un intermediario, dovete necessariamente essere già dotati di entrambi i seguenti due dispositivi informatici:
– una casella di posta elettronica certificata PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori, chiamati anche “provider”);
– una smart-card o dispositivi simili di FIRMA DIGITALE cd. “FORTE? (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi).
Se intendete provvedere autonomamente, ricordiamo che dopo aver acquisito la PEC e la firma digitale, dovete, nell’ordine:
Ovviamente, agli intermediari non è finora vietato ricorrere all’utilizzo del canale di trasmissione – PEC to PEC – per conto dei propri clienti.
Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte, ma va ricordato che è prevista – in aggiunta agli altri specifici allegati – la trasmissione dell’apposita procura conferita dall’impresa cliente.
Fino all’adozione di nuove disposizioni organizzative possono essere ancora presentate, con modulistica cartacea, presso i diversi Sportelli di riferimento del Settore, le pratiche inerenti:
l’idoneità igienico-sanitaria delle medie e grandi strutture di vendita in occasione dell’avvio/trasloco dell’attività, da dichiarare tramite modulistica SCIA; l’idoneità igienico-sanitaria riferita alle attrezzature e strutture di esercizio degli operatori commerciali su aree pubbliche, da dichiarare tramite modulistica SCIA; sale giochi; vidimazione dei registri per la vendita di cose usate.
Una ricevuta di avvenuta consegna, che viene generata e inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata; l’emissione della ricevuta di consegna prescinde quindi dall’effettuazione di un qualsiasi esame da parte degli addetti comunali.
Una mail di riscontro circa l’esito della verifica di completezza e correttezza formale Al momento della loro presentazione, le SCIA vengono sottoposte a controllo di completezza e correttezza formale; l’esame della pratica è volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti, così come la presenza della sottoscrizione digitale della pratica.
In caso di esito favorevole, viene inviata una mail di riscontro positivo verso la casella PEC di domiciliazione indicataci, mail che riporta gli estremi di protocollazione utili per la tracciabilità.
In attesa della mail di riscontro positivo, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010 E’ VALIDA, ai fini della decorrenza dei termini di legge per l’avvio dell’attività, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al punto 1.
In caso di esito negativo, a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta o non correttamente compilata, viene inviata ? verso la casella PEC di domiciliazione indicataci – una mail di riscontro negativo.
La mail contiene la comunicazione di irricevibilità, nel cui testo sono indicati i motivi di incompletezza o non correttezza che rendono INEFFICACE la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione.
A titolo esemplificativo, possono costituire motivo di incompletezza la carenza di indicazioni riguardo la fattispecie precisa dell’attività oggetto di segnalazione, la mancata indicazione dell’ubicazione della stessa, l’assenza della codifica ATECO, l’assenza delle schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 qualora previste dall’attività, oppure l’assenza della planimetria richiesta, o ancora la mancata allegazione del bollettino comprovante il versamento dei diritti sanitari a favore di ASL Roma, quando previsti. Costituisce motivo di non corretta presentazione la mancata sottoscrizione della pratica tramite dispositivo di firma digitale “forte?.
In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace.
IMPORTANTE!!!
Se state cercando un negozio, un’attività da avviare oppure dovete apportare delle modifiche alla struttura societaria, valutate BENE la CONFORMITA’ URBANISTICA dell’immobile interessato. Attualmente nel Comune di Roma, le SCIA per le attività commerciali si possono presentare solo su immobili che HANNO L’AGIBILITA’ (o Abitabilità). Pertanto se il negozio, il magazzino o l’ufficio che state valutando non ha ancora l’Agibilità tenete conto di questo fattore: prima dovete ottenere l’Agibilità, successivamente potrete presentare la SCIA.
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Quando vi è un subentro ad una attività gia in essere, in un locale privo di agibilità, il subentro prevede una scia di agibilità?