L’accertamento tecnico preventivo è uno strumento processuale che consente una più rapida risoluzione dei conflitti tra cliente e ditta appaltatrice mediante la ricerca di una conciliazione pilotata da un consulente tecnico nominato dal Tribunale o in alternativa, se la conciliazione non riesce, è utile per precostituire una prova (lo stato dei luoghi, danni, cause e responsabilità) da far valere in un successivo giudizio.
Capita che un cliente, dopo che i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti, lamenti che questi siano stati realizzati in maniera scorretta, che presentino vistosi problemi e non sappia cosa fare.
Forse sei incorso nella stessa situazione: hai fatto ristrutturare la casa in cui vivi o quella in cui devi andare ad abitare, l’impresa ha concluso i lavori, ti invita a riprendere possesso della casa, a constatare che è tutto ok e a saldare il prezzo dell’appalto.
Tu, però, ti sei accorto che ci sono dei problemi, lo fai presente alla ditta. Se la ditta è seria, sistema le cose che non vanno. Ma che succede se la ditta non se ne assume la responsabilità oppure semplicemente contesta che ci siano i problemi che tu invece hai notato?
Le opzioni sono due:
In ogni caso, non è forse vero che il tuo obiettivo è avere la casa sistemata al più presto per godertela?
Bene, in questo articolo parleremo, quindi, esattamente parleremo di uno strumento processuale denominato Accertamento tecnico preventivo con il quale puoi avere due vantaggi: (provare a) risolvere in breve tempo la controversia con l’impresa giungendo ad una conciliazione e (anche se la conciliazione non riesce) fare i lavori correttivi senza attendere i lunghi tempi di un processo ordinario, precostituendo, allo stesso tempo, una prova da utilizzare eventualmente in un secondo momento.
La prima cosa è avere una copia del contratto di appalto con tutti gli allegati indispensabili (es. capitolato lavori, disegni di progetto e relazione tecnica) per valutare se tali documenti siano idonei a tutelare la tua posizione.
Troppo spesso, infatti, questi documenti sono inesistenti oppure scritti in modo generico o approssimativo, e quando ciò accade difendere un cliente può essere davvero complicato.
Comunque, tralasciando per ora il problema del contratto, dopo aver visto gli atti (se ci sono), il primo suggerimento è di trovare un professionista affidabile (architetto, ingegnere o geometra), possibilmente con esperienza nel campo del processo civile, a cui affidare il compito di redigere una perizia di parte, in modo da poter “fotografare” lo stato dei luoghi, la quantità e la qualità dei lavori eseguiti e valutare se tali lavori presentano effettivamente vizi riconducibili al cattivo operato dell’impresa edile.
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Avere una relazione scritta è fondamentale, perché ci darà la consapevolezza di quali sono i problemi, quali sono le cause di quei problemi, quali sono gli interventi correttivi da eseguire e quanto occorrerà spendere.
Una volta ottenuta la consulenza tecnica occorrerà “denunciare i vizi” all’impresa appaltatrice; bisognerà cioè inviare una raccomandata, entro e non oltre 60 giorni da quando i vizi sono stati scoperti, indicando le problematiche in maniera precisa ed analitica (una denuncia generica non è considerata idonea) e diffidando l’impresa ad eseguire le correzioni.
Se si trova l’accordo con l’impresa bene, altrimenti bisogna portare la questione all’attenzione di un Giudice, ed è qui che entra in gioco un procedimento giudiziario particolarmente interessante nei casi di appalto di lavori: l’accertamento tecnico preventivo.
L’Accertamento tecnico preventivo (previsto dall’art. 696-bis del codice di procedura civile), consiste in una procedura giudiziaria mediante la quale il Giudice nomina un consulente tecnico, scelto dall’albo del tribunale, affinché:
Questo strumento si basa sulla constatazione che nella concreta realtà dei processi, le parti litigano essenzialmente per questioni di fatto, per cui una volta che il fatto controverso è accertato, è possibile raggiungere una soluzione conciliativa della lite.
Nell’ambito della materia degli appalti, quindi, una volta accertato che i vizi effettivamente sussistono e sono di responsabilità della ditta appaltatrice, è molto probabile che le parti possano conciliare la lite senza instaurare un giudizio ordinario vero e proprio (con tutte le lungaggini che questo comporta).
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Il primo vantaggio dell’accertamento tecnico preventivo, dunque, è quello di permettere una più rapida risoluzione dei conflitti tra le parti litiganti.
Ma cosa succede se il consulente nominato dal Giudice ha riscontrato la responsabilità dell’impresa edile e questa comunque non intende conciliare la lite spontaneamente?
Immagino starai pensando: “scusi avvocato, ho fatto ricorso a questo strumento processuale, ho ottenuto velocemente una relazione che ha riscontrato la responsabilità della ditta, questa non vuole comunque correggere i vizi e ora che ci faccio con la relazione?”
La relazione non è stata inutile, infatti qualora la conciliazione non riesca, potrai richiedere al Giudice di acquisire la relazione del consulente agli atti del successivo giudizio di merito.
Il secondo vantaggio dell’accertamento tecnico preventivo è quello di precostituire il mezzo di prova necessario al Giudice per decidere la causa, con notevole risparmio di tempo sui tempi classici. Cioè la relazione del consulente avrà già indicato e quantificato i danni che hai subito, e avrà accertato le cause dei danni e la responsbalità.
E se ti precostituisci il mezzo di prova, potrai far sistemare casa da un’altra ditta senza dover aspettare la sentenza, un gran be risparmio di tempo se consideri che in media per chiudere il primo grado di giudizio possono volerci anche tre anni.
Insomma, l’Accertamento tecnico preventivo rappresenta la miglior strategia possibile quando vuoi ripristinare in fretta i vizi senza compromettere la possibilità di ottenere una sentenza.
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