Quando un proprietario di casa deve ristrutturare uno dei timori più grandi è quello di dover affrontare le pratiche edilizie, con il rischio di rimanere incastrati nelle maglie di una burocrazia lenta e sempre pronta a mettere i bastoni tra le ruote. Però non capita raramente che arrivi l’impresa di turno a dire che non serve alcuna pratica edilizia e a distendere gli animi di tutti. Se questo è il tuo caso non darle retta! Con l’articolo di oggi voglio fare chiarezza una volta per tutte su quando è necesario fare una pratica edilizia per la ristrutturazione di un appartamento, quali sono le figure tecniche necessarie e quali sono i contenuti di questa pratica.
C’è una grandissima confusione su questo aspetto e, se da un cliente come puoi essere tu la cosa è giustificata, spesso tale confusione c’è anche tra i miei professionisti. E in questo caso la cosa non è per niente giustificata.
La necessità o meno di presentare una pratica edilizia quando fai una ristrutturazione non dipende da quanto è grande la ristrutturazione che fai o da quanti soldi spendi, ma dipende esclusivamente da quali sono i lavori che verranno fatti.
Tutto si gioca nella distizione tra due categorie di intervento di cui hai sicuramente già sentito parlare: manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Infatti se i lavori che devi fare in casa rientrano nella prima non hai nessun obbligo verso il Comune, se invece rientrano nella seconda la pratica edilizia diventa obbligatoria.
Ora approfondiremo meglio cosa rientra nel primo caso e cosa rientra nel secondo, però lasciati dire una cosa da subito: la ristrutturazione di un appartamento, ad eccezione di casi rarissimi (che personalmente non mi è mai capitato di affrontare) rientra sempre nella manutezione straordinaria e quindi richiede sempre una pratica.
Per farti capire bene ciò di cui stiamo parlando devo citarti una legge, cosa che odio fare, ma per questa volta mi perdonerai: stiamo parlando del Testo Unico dell’Edilizia, il d.p.r. 380/2001. Questa legge in sostanza disciplina la parte amministrativa degli interventi edilizi sul territorio italiano.
Sono due gli aspetti fondamentalmente di nostro interesse:
Ok, la cosa in realtà è un po’più complessa, soprattutto per quel che riguarda le procedure amministrative, ma per il nostro scopo questo è più che sufficiente.
Le categorie di intervento vengono definite nell’articolo 3 della legge e sono sei, ma a noi ne interessano solo due che immagino avrai già capito quali sono: manutenzione ordinaria (individuata con la lettera a nella legge) e manutenzione straordinaria (individuata con la lettera b nella legge).
“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Stiamo quindi parlando di due tipi di intervento:
Facciamo qualche esempio:
Potrei andare avanti per molto, ma ci siamo capiti.
Come vedi si tratta di opere che possono essere anche abbastanza significative ma che permettono di fare interventi che riguardano solo (o principalmente) la parte estetica di un immobile e non la sua sostanza. Tutti aspetti che sono affrontati nella seconda categoria di intervento di nostro interesse.
“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituireparti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Come puoi leggere in questa categoria di intervento ricadono opere decisamente più approfondite di quelle che abbiamo visto prima e anche in questo caso, in relazione ad una ristrutturazione, possono essere ricondotte a due grandi categorie:
Naturalmente vengono ricomprese nella manutenzione straordinaria anche tutte le opere che possono essere fatte in manutenzione ordinaria. Così se sposti i muri interni e al contempo sostituisci i pavimenti tutto l’intervento nel complesso si configura come manutenzione straordinaria.
Nella lavanderia di cui abbiamo parlato all’inizio dell’articolo sono state sostituite le finiture (sanitari e rivestimenti), ma anche gli impianti idrico-sanitari (tutte le tubazioni), quindi si è configurato come una manutenzione straordinaria.
E in casa tua che lavori hai intenzione di fare? Se gli impianti hanno più di trent’anni direi che ci sono pochi dubbi…
La legge non prevede alcuna pratica edilizia per i lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria, mentre prevede una pratica edilizia per quelli che rientrano nella manutenzione strordinaria. Anzi ne prevede due…
Affrontiamo le cose con ordine.
I lavori necessari per la tua ristrutturazione, come abbiamo capito, quasi sicuramente rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria. Se vai a rileggerti la definizione che abbiamo riportato poco sopra c’è un passaggio importante, che se non sei del mesitere ti potrebbe essere sfuggito:
“…parti anche strutturali degli edifici..”
Perchè ti evidenzio questo passaggio? Perchè è la discriminante tra le due pratiche edilizie che possono essere necessarie.
Se le opere che dovrai fare in casa rientrano in quelle di manutenzione straordinaria ma non riguardano parti strutturali allora è necessaria una determinata pratica edilizia, se invece rientrano in quelle di manutenzione straordinaria e riguardano parti strutturali allora è necesssaria un’altra pratica edilizia. La grossa differenza tra le due? La prima è più “blanda”, la seconda è più “rigorosa”.
La motivazione di questa distinzione è anche abbastanza logica: quando intervieni sulla struttura di un edificio è necessaria molta più attenzione perchè basta un errore per causare danni irreparabili e tragici. E proprio in caso di opere strutturali la pratica edilizia richiesta prevede molti più controlli, sia da parte del tecnico che te la prepara, sia da parte dell’ufficio (anzi degli uffici) che la esamina.
Facciamo qualche esempio di lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria e possono riguardare parti strutturali:
Di esempi ce ne potrebbero essere molti altri ma questi sono probabilmente i più frequenti. E quando la tua manutenzione straordinaria prevede uno di questi interventi la pratica edilizia necessaria è la SCIA, che viene disciplinata, sempre nel Testo Unico dell’Edilizia, all’articolo 22. (Occhio: l’obbligo della SCIA vale per qualsiasi intervento strutturale, anche quello all’apparenza più insignificante)
Però quante volte nella ristrutturazione di una casa capita di effettuare interventi strutturali? Te lo dico io: molto raramente (in relazione alla quantità di ristrutturazioni che vengono fatte). Proprio perchè gli interventi di manutenzione straordinaria senza opere strutturali non comportano grossi pericoli per la collettività, la legge (sempre la stessa che abbiamo già citato più volte) prevede che debbano essere controllati ma non richiede dei controlli stringenti come nel caso della SCIA. La pratica edilizia in questi casi è disciplinata dall’articolo 6-bis del testo unico ed è la famosa CILA.
Quindi possiamo con una certa sicurezza dire che per la ristrutturazione di casa tua è necessaria la pratica edilizia della CILA.
Non so se ti sto dicendo qualcosa di nuovo, se avevi qualche sospetto (o qualche timore) sulla necessità di una pratica edilizia per la tua ristrutturazione ma ora sei sicuramente in grado di capire da solo se devi affrontare anche la burocrazia amministrativa oltre ai lavori.
Però non è ancora sufficiente. Facciamo uno step in più e vediamo chi deve partecipare a questa CILA e cosa deve contenere.
Andiamo al sodo del discorso relativo alle pratiche edilizie per ristrutturare: cos’è questa CILA?
CILA è l’acronimo per Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Nel nome sono contenute tutte le informazioni essenziali:
Vediamo come mai questi due elementi sono importanti, soprattutto in relazione alla tua ristrutturazione e a tutte le incombenze collegate.
Perchè è importante questo dato?
Perchè mette in luce che tu cittadino (la CILA naturalmente è a nome tuo in quanto hai i diritti sul tuo immobile) stai semplicemente avvertendo il Comune che inizi i lavori, non stai chiedendo nessuna autorizzazione: fare i lavori di ristrutturazione di casa tua che rientrano nella manutenzione straordinaria senza opere è un tuo diritto, nessuno può vietartelo.
Infatti il famoso testo unico dell’edilizia che abbiamo più volte richiamato li classifica come interventi di edilizia libera.
Attenzione però: il fatto che siano liberi non significa che puoi fare tutto quello che ti pare perchè “tanto è casa mia e ci faccio quello che voglio!”.
Qualche anno fa circolava, anche in televisione, un video della presidenza del Consiglio dei Ministri che faceva passare un concetto sbagliatissimo (se ci penso ancora oggi rabbrividisco: chi dovrebbe conoscere le leggi e quindi tutelarci in realtà si rivela più ignorante di noi!): “devi fare dei lavori in casa? Basta che mandi la comunicazione al Comune e puoi fare i lavori subito”.
Eh no baby! Non è così. O almeno non è del tutto così.
Infatti è vero che basta protocollare una Comunicazione al Comune per poter fare i lavori di ristrutturazione di casa tua (lo stiamo dicendo proprio in queste righe!) ma questa comunicazione deve essere controllata da qualcuno che ne capisce più di te. E questa persona deve anche asseverare che sia tutto in regola.
L’asseverazione della CILA è sempre obbligatoria e può farla solo ed esclusivamente un tecnico abilitato alla progettazione. Quindi, in ordine: Architetti, Ingegneri e Geometri (e anche periti…).
E non pensare che l’asseverazione per il tuo tecnico sia una semplice formalità: si prende, di fronte alla collettività e per conto tuo (della tua ristrutturazione), una lunga serie di responsabilità. Sta affermando che tutti i lavori che verranno fatti sono in regola con tutte le leggi nazionali, regionali e locali.
Ma non è tutto: l’asseverazione prevede obbligatoriamente di allegare dei documenti che variano a seconda delle opere previste e delle caratteristiche dell’immobile. Così un semplice modellino da 8 pagine (che già sono esagerate per una comunicazione) spesso si trasforma in un fascicolo di un centinaio di pagine tra documenti, dichiarazioni ed elaborati grafici.
Il tutto per far star tranquillo te e la collettività.
Vuoi conoscere quali sono i principali allegati?
Fortunatamente le ultime modifiche di legge hanno ridotto notevolmente gli elaborati di base da allegare ad una CILA, anche se spesso questi non sono sufficienti. Facciamo un rapido excursus:
Proprio sugli elaborati di progetto nasce il problema: sono tutti quei documenti e grafici tecnici necessari a chiarire quali sono le opere in progetto e la loro rispondenza alle leggi.
Banalmente, nel caso più semplice e raro (come ad esempio la lavanderia con cui abbiamo aperto l’articolo), si tratta di una pianta dello stato di fatto e di una pianta del progetto. Nei casi più complessi si tratta di piante e sezioni, disegni comparativi (su uno stesso disegno si vedono sia stato di fatto che progetto), progetto degli impianti, relazione sul contenimento dei consumi energetici, piano di smaltimento amianto, relazione sui rifiuti prodotti (obbligatoria ad esempio in Campania), etc.
Insomma: un bel paccone di carte!
Che deve preparare il tuo tecnico (o i tuoi tecnici nei casi più complessi come ad esempio quando è necesario un progetto dettagliato del nuovo impianto di riscaldamento).
Non voglio approfondire ulteriormente argomenti tecnici che probabilmente ti annoierebbero. Nei paragrafi precedenti ti ho mostratto, spero con sufficiente chiarezza,quali sono i casi più frequenti in cui la pratica edilizia è indispensabile per la tua ristrutturazione e qual’è la pratica edilizia che con maggiore probabilità dovrai presentare.
Sono sicuro che se hai in programma di effettuare una ristrutturazione, anche non particolarmente grande, hai capito che la CILA è un passaggio obbligato. Quindi la pratica edilizia non è un optional.
E con la pratica edilizia ti porti dietro anche la necessità di avere un tecnico che ti segue. Ma attenzione: il tecnico non deve essere visto come una scocciatura il cui unico scopo è compilare le carte. Il tecnico è la tua risorsa più grande perchè non solo ti potrà dare un progetto funzionale e bello grazie alla sua esperienza, ma verificherà che tutto quello che viene progettato è in regola con le normative (ad esempio lo sapevi che ogni stanza deve avere una dimensione minima e anche una superficie finestrata minima?).
E proprio per questo devi assolutamente fare due cose: