Si può considerare l’installazione o sostituzione dei sanitari un intervento di manutenzione straordinaria bagno?
È una domanda che in molti si saranno posti. Il TAR della Toscana, con sentenza n. 635/2018, fornisce importanti chiarimenti in merito.
La questione è piuttosto rilevante se si pensa che per gli interventi di manutenzione straordinaria è necessaria la richiesta della Cila e si potrà fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni. Le conseguenze quindi non sono di poco conto.
Secondo quanto asserito dai giudici amministrativi la sola installazione dei sanitari in un locale in cui reti e allacci sono già fissati, non può ritenersi manutenzione straordinaria. Affinché possa considerarsi tale, l’installazione deve essere parte di un intervento di realizzazione e integrazione di un impianto igienico sanitario. La questione è importante se si pensa di poter fruire del bonus mobili.
Nel caso oggetto di esame da parte del TAR della Toscana, il Comune contestava alla ditta di costruzioni l’installazione di alcuni sanitari dopo la dichiarazione di fine lavori. Mancavano i titoli abilitativi e il deposito delle attestazioni di abitabilità. Secondo il Comune si era in presenza di lavori di manutenzione straordinaria realizzati senza CILA. In assenza dei servizi igienici gli appartamenti non potevano ritenersi abitabili.
Ne conseguiva l’applicazione di una sanzione a carico dell’impresa.
I giudici amministrativi davano ragione all’impresa di costruzioni, affermando che nella fattispecie considerata, non era stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria. Non è tale un intervento che riguardi unicamente arredi, finiture e complementi sanitari, come nel caso esaminato in cui veniva effettuata l’installazione dei sanitari in un bagno esistente. Per aversi manutenzione straordinaria sono necessarie opere edilizie che incidano sulla struttura muraria dell’edificio.
I giudici del TAR, inoltre, facevano riferimento al dpr n. 380/2001 che definisce manutenzione straordinaria gli interventi diretti a realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e non la semplice installazione dei sanitari, eseguita quando reti e allacci sono già stati realizzati.
Il TAR, inoltre, ritiene che i lavori eseguiti non comportino la necessità di una ulteriore attestazione di abitabilità, oltre a quella che era già stata rilasciata dalla ditta.L’abitabilità è richiesta solo per interventi su edifici esistenti che possano influire su condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.