Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini

21 Dicembre 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Un’importante novità dell’Agenzia delle Entrate permette di ottenere l’indicazione della superficie in metri quadri nelle visure catastali sugli immobili. Un’informazione che si rivela preziosa per i cittadini e per i condomini, e che ha qualche risvolto da tenere in considerazione soprattutto per quanto riguarda il lavoro degli amministratori di condominio.

Nuove visure catastali: quali dati contengono

Nuove visure catastali: quali dati contengono

Le nuove visure catastali riporteranno d’ora in poi i seguenti dati:

  • dati identificativi degli immobili (quali il comune, la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno, la zona censuaria, ecc.)
  • superficie catastale calcolata secondo i parametri stabiliti dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
  • metratura ai fini dell’applicazione della Tari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per il condominio

Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per il condominio

In seguito alla riforma del condominio è stato previsto un nuovo registro, denominato Registro dell’Anagrafe Condominiale che comporta nuovi adempimenti per l’amministratore di condominio. Si tratta infatti di un registro finalizzato a garantire una maggiore trasparenza della composizione della compagine condominiale sia nei rapporti interni tra comproprietari e tra questi ultimi e l’amministratore sia nei rapporti esterni con i privati e le pubbliche autorità.

Oltre all’amministratore condominiale, i nuovi adempimenti interessano anche i singoli condomini, chiamati a collaborare con l’amministrazione comunicando tempestivamente le informazioni richieste ed ogni variazione utile. La disciplina prevede che:

  • ogni condomino è tenuto a comunicare all’amministratore per iscritto ogni variazione anagrafica-catastale entro 60 giorni dalla data di verificazione, in modo da consentire l’aggiornamento del registro da parte dell’amministratore stesso;
  • nel caso in cui l’amministratore di condominio venga informato di eventuali variazioni anagrafiche e catastali da soggetti terzi (ad esempio, dal conduttore), potrà e dovrà richiedere lumi mediante lettera raccomandata indirizzata al condomino interessato che non ha fornito le predette informazioni;
  • decorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore sarà tenuto ad acquisire diversamente le informazioni necessarie (rivolgendosi presso i competenti uffici pubblici o incaricando di tale attività un professionista o agenzie specializzate).

Per gli amministratori di condominio, quindi, l’introduzione delle superfici in metri quadri nelle visure catastali comporta diversi risvolti, come la possibilità di scoprire i condomini che non dichiarano quanto dovrebbero.

Le nuove visure catastali imporranno agli amministratori un progressivo aggiornamento dei dati riportati sui registri ove non coincidenti con quelli di superficie catastale, dall’altro saranno di ausilio nell’individuazione di quelle iniquità condominiali derivanti, fin troppo spesso, da lavori di ampliamento “non dichiarati” dai condomini e per i quali risulterà necessario rivedere le tabelle millesimali. Insomma, “carta canta”: di fronte ad un aumento di superficie risultante dalla nuova visura catastale il condomino non potrà più sottrarsi al pagamento di maggiori spese condominiali.

Leggi anche: Ristrutturazione appartamento in condominio e riduzione dei metri cubi

Nuove visure catastali e Tari

Nuove visure catastali e Tari

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, come terrazzi e balconi, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse quindi dalla TARI soltanto le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile non occupate o detenute in via esclusiva.

In sostanza, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle are e che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Cosa succede in caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata? I cittadini possono avvalersi del portale istituzionale per presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale nel caso in cui l’immobile sia addirittura sprovvisto di una planimetria per il calcolo della superficie.

Le nuove informazioni che compariranno sulle visure catastali riguarderanno le unità abitative urbane a destinazione ordinaria, corredate da planimetria, iscritte nei gruppi:

  • A (abitazioni di ogni tipo e uffici)
  • B (uffici pubblici, scuole, biblioteche, laboratori scientifici, magazzini sotterranei, ospedali ecc.)
  • C (box auto, negozi, botteghe, lavoratori, stabilimenti, ecc.).

Le informazioni, quindi, saranno molto più precise rispetto al passato. Ciò consentirà non solo la verifica della correttezza dell’applicazione dei tributi come la TARI, ma anche un confronto tra immobili iscritti in catasto, potendo far emergere situazioni di iniquità a parità di superficie calpestabile.

È possibile infatti che con le nuove informazioni ci si possa imbattere in situazioni eclatanti in cui l’unità immobiliare pur avendo una superficie superiore ai limiti previsti dal D.M. del 1969 sia catastalmente classificata non di lusso, con tutte le conseguenze che ne potrebbero discendere poi sul piano fiscale.

Leggi anche: Planimetria catastale non conforme allo stato di fatto: ecco come vendere casa

Post precedente Progetto energetico di un edificio Prossimo Post Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati