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Modello CILA aggiornato e Superbonus

9 Giugno 2021Davide Gulino
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Modello CILA aggiornato. Cosa sta per cambiare nel modello per la presentazione della CILA? L’obiettivo è l’adeguamento alle norme che regolano il Superbonus e l’Associazione nazionali comuni italiani (Anci) è al lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Approfondimento: Superbonus con CILA e senza obbligo di asseverare lo stato legittimo degli immobili

Superbonus, interventi con CILA

Superbonus, interventi con CILA

Il Decreto Semplificazioni ha stabilito che gli interventi agevolati con il Superbonus, tranne quelli che implicano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono considerati manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

La CILA deve attestare alternativamente:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile;
  • gli estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell’immobile, come il titolo abilitativo in sanatoria;
  • che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

Come spiegato da Anci in una nota di commento al Decreto Semplificazioni, non è richiesto lo stato legittimo degli immobili, cioè la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, da cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche.

Modello CILA aggiornato e Superbonus: la responsabilità dei professionisti

Modello CILA aggiornato e Superbonus: la responsabilità dei professionisti

È quindi necessario un aggiornamento e una standardizzazione dei modelli per eliminare qualunque dubbio sulla necessità che il professionista asseveri la regolarità dello stato di fatto dell’immobile, cioè la regolarità degli interventi eventualmente realizzati dopo la sua costruzione.

L’Anci specifica che questa semplificazione vale solo ai fini dell’agevolazione fiscale. Gli abusi, eventualmente presenti, “potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente”.

Questo limita le responsabilità dei professionisti, che non potranno essere chiamati in causa se il superbonus viene revocato per la presenza di un abuso realizzato dopo la costruzione dell’immobile.

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