Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia e mutamento d’uso: le differenze e tutto quello che c’è da sapere su queste categorie edilizie.
Si tratta di interventi soggetti tutti al permesso di costruire.
Con nuova costruzione si intende l’insieme delle attività volte alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio con la costruzione di singoli manufatti, o un insieme degli stessi, non rientranti nelle altre categorie (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, etc.).
Vi sono, però, tre sotto-categorie:
Si tratta di interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Sono tutti gli interventi rivolti a trasformare le unità edilizie mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Vi sono, però, tre sotto-categorie:
a) RE1: ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile lorda (SUL), del volume costruito (VC) e delle unità immobiliari, senza modificazioni della sagoma e senza alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici (ristrutturazione leggera);
b) RE2: ristrutturazione edilizia diversa da RE1 e RE3, anche con modifiche di volumetria e sagoma (ristrutturazione pesante). Ad esempio:
c) RE3: demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e con la possibilità di modifiche non sostanziali dell’area di sedime (ristrutturazione pesante).
Ad esempio: il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della normativa di settore.
Il mutamento di destinazione d’uso l’insieme delle attività volte alla modifica della destinazione d’uso delle unità immobiliari e/o edilizie esistenti, rispetto alle funzioni e/o all’interno delle stesse funzioni individuate dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Il mutamento d’uso con o senza opere è subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione, da determinarsi in base a quanto disposto dalla vigente normativa in materia (eccetto alcuni casi limitati).
Vi sono, però, tre sotto-categorie:
a) MDU1: mutamento di destinazione all’interno della stessa categoria funzionale, non connesso ad interventi di ristrutturazione edilizia;
b) MDU2: mutamento di destinazione connesso o meno ad interventi di ristrutturazione edilizia che, pur se all’interno della stessa categoria funzionale, implica una dotazione differenziale ed aggiuntiva di standard urbanistici;
c) MDU3: mutamento di destinazione connesso ad interventi di ristrutturazione edilizia comportanti una variazione tra le categorie funzionali.