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Nuova Dichiarazione di Successione e Volture catastali: difficoltà applicative e successive correzioni

27 Aprile 2020Davide Gulino
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I nuovi modelli di dichiarazione di successione

Con l’intento di mantenere costantemente aggiornata la prassi operativa in linea con l’evoluzione legislativa di natura fiscale nonché l’acquisizione di alcuni orientamenti interpretativi, il 21 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate (con il provvedimento n. 728796/2019) aggiorna il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Tutte queste novità si traducono, nell’ambito della prassi operativa, nell’introduzione di nuovi modelli di dichiarazione telematica, il cui uso diventerà obbligatorio a partire dal 20 dicembre 2019.

Fino a quando si potranno usare i vecchi modelli?

La disposizione transitoria contenuta nell’articolo 3 del provvedimento stabilisce che, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento e quindi fino al 20 dicembre 2019.

Cosa cambia per i contribuenti?

Appare importante sottolineare che il provvedimento contiene sia semplificazioni ed estensioni inerenti l’accesso alle agevolazioni fiscali che la riduzione dei dati da trasmettere.

Ci sono aggiornamenti che riguardano  le agevolazioni previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, l’acquisizione di alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione della fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani, la gestione dell’abitazione contigua nell’ambito dell’agevolazione “prima casa” (cod. Z) nonché la scomparsa dell’obbligo di indicare gli estremi di registrazione delle unioni civili nei rispettivi quadri e l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione e della voltura catastale.

In sostanza cosa cambia?

Agevolazione con codice H

– da eventi sismici a eventi calamitosi

Per i fabbricati l’agevolazione con codice H, già catalogata come agevolazione relativa ad immobili demoliti o dichiarati inagibili relativa ad eventi sismici, viene estesa agli eventi di natura calamitosa.

Agevolazione fiscale per i terreni agricoli e montani – Art 14 Legge 383/2001.

La stessa legge che soppresse le imposte di successione e donazione, reintrodotte poi nel 2006. Vediamo più da vicino quali vantaggi comporta per il contribuente l’applicazione di questa agevolazione.

Agevolazione fiscale per i terreni agricoli e montani – Art 14 Legge 383/2001

Oggetto del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale riguarda specificamente quei beni immobili classificati come:

  • terreni agricoli o montani (non edificabili), il cui valore fiscale complessivo non eccede gli importi di tariffa minima previsti per le imposte ipotecaria e catastale (dovute in dichiarazione di successione)
  • per cui non è stata richiesta alcuna altra agevolazione o riduzione fiscale
  • inseriti in una dichiarazione di successione in cui non siano anche compresi (assenza di beni immobili nei quadri EC o EM) fabbricati

Il campo di azione del beneficio si riduce a quelle dichiarazioni relative a successioni che trasferiscono “soltanto” qualche piccolo appezzamento di terreno agricolo o montano per cui le imposte ipotecarie e catastali da autoliquidare appaiono sproporzionate rispetto al modestissimo valore degli stessi beni.

Ambito di applicazione temporale del beneficio

In base alle tariffe minime di imposta ipotecaria e catastale previste nei vari periodi, che si ricorda (per l’ambito di applicazione del beneficio) essere:

beneficio

Entità del beneficio fiscale

L’effettivo beneficio fiscale si traduce nella possibilità di scegliere tra l’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota fiscale proporzionale prevista per le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) (complessivamente ammontanti al 3%) e il valore fiscale complessivo dei terreni. In pratica, per quegli immobili il cui valore “automatico” complessivo non eccede l’importo risultante dalla somma delle due tariffe minime di imposta ipotecaria e catastale (€ 336,00 o € 400,00 in base ai periodi appena visti sopra) si può scegliere di pagare il valore stesso degli immobili suddiviso in 2/3 del valore da destinare al pagamento dell’imposta ipotecaria e il rimanente 1/3 a quello dell’imposta ipotecaria. ripartendo, così, il valore risultante degli stessi immobili caduti in successione.

Ecco un esempio pratico ed esaustivo:

supponiamo che si debba inoltrare una dichiarazione di successione telematica contenente, esclusivamente, nel quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni, solo due terreni agricoli i cui specifici identificativi catastali sono riportati nelle immagini seguenti.

Entità del beneficio fiscale
Entità del beneficio fiscale

… e quindi calcolare le imposte da autoliquidare con la solita valutazione automatica che, per i due beni in oggetto, ammonta complessivamente a:

Precedentemente, per questa dichiarazione, si sarebbero dovuti pagare almeno i valori di tariffa minima previsti per le imposte ipotecarie e catastali. Quindi, per una dichiarazione apertasi nel periodo attuale, € 400,00 più tasse e tributi accessori.

È proprio in casi come questi che interviene l’agevolazione fiscale! Infatti, l’importo dovuto per imposte ipotecaria e catastale si riduce al minor valore degli immobili stessi. Nella fattispecie:

2/3 del valore fiscale degli immobili in ragione del 2% di imposta ipotecaria:

imposta ipotecaria

1/3 del valore fiscale degli immobili in ragione del 1% dell’imposta catastale

imposta ipotecaria

In sostanza il valore fiscale degli immobili, suddiviso in 2/3 e 1/3 al posto dei minimi di imposte ipotecaria e catastale oggi ammontanti complessivamente a € 400,00.

Perché nella dichiarazione non devono essere contemplati altri tipi di immobili come ad esempio i fabbricati?

L’agevolazione in oggetto riguarda i terreni agricoli e montani. Solo questi ultimi e non altri. La presenza in dichiarazione di altri tipi di immobili come i fabbricati, appunto, vanificherebbe l’agevolazione fiscale stessa perché, anche se di modestissimo valore, per loro sarebbe previsto il pagamento di almeno i minimi di imposte ipotecarie e catastali e quindi coprirebbero anche la parta dovuta per eventuali terreni agricoli presenti nella stessa dichiarazione per cui sarebbero dovuti comunque gli importi risultanti dall’applicazione dell’aliquota complessiva del 3% di imposta ipotecaria e catastale.

Al riguardo permangono dubbi e perplessità! Perché?

Fin qui sembra tutto chiaro e funzionante ma all’atto pratico si riscontrano criticità del sistema per niente risolte:

  • se si redige una dichiarazione di successione telematica con un asse ereditario simile a quello dell’esempio appena riportato, la stessa non supera il controllo del desktop telematico che continua a chiedere il pagamento di almeno i minimi della tariffa di imposte ipotecaria e catastale (oggi fissati complessivamente in € 400,00), questo anche se la dichiarazione è stata redatta con lo stesso software messo a disposizione dall’agenzia (SuccessioniOnLine)
  • nel periodo appena successivo a questi aggiornamenti, chi ha inoltrato dichiarazioni del genere è stato penalizzato con il pagamento di due volte i minimi: una volta per i terreni rientranti in queste categorie di beni e una seconda volta su eventuali fabbricati o altro tipo di immobili inseriti in dichiarazione. L’aggiornamento e le modifiche dello scorso 14 novembre hanno corretto proprio queste incongruenze
  • Nella ripartizione delle imposte secondo i 2/3 e 1/3 del valore dei beni, l’arrotondamento degli importi non sembra seguire la corretta logica matematica

Non ci è dato sapere se queste modifiche saranno operative dal prossimo 20 dicembre, comunque permangono tuttora le incompatibilità e le differenze tra lo stesso software dell’Agenzia e il sistema di controllo desktop telematico.

Agevolazione Prima casa cod. Z – abitazione contigua

Proseguiamo la disamina delle ultime novità, occupandoci di un particolare caso di agevolazione “prima casa” che consente, al contribuente, di beneficiare dell’agevolazione per una seconda volta nella vita.

Ci si trova in casi come questi quando si è già in possesso di un’abitazione acquistata con i benefici e poi si decidere di acquisirne un’altra con l’intento di fonderle in un’unica unità abitativa entro un lasso di tempo predeterminato (3 anni). Prima di questo aggiornamento, chi si trovava a gestire un’agevolazione del genere in dichiarazione si trovava davanti dei limiti operativi difficili da superare:

  • nel vecchio modello era impossibile aggiungere l’abitazione contigua senza inserire in dichiarazione quella già posseduta in precedenza
Agevolazione Prima casa cod. Z – abitazione contigua

Questo fatto rappresentava un forte limite in quanto il contribuente si vedeva costretto a inserire in dichiarazione un immobile che, magari, di fatto non ci rientrava. Non sempre, infatti, ricorre il caso che entrambe le abitazioni ricadano nella stessa successione; potrebbe succedere che la prima sia già nella disponibilità dell’erede che accetta di prenderne un’altra da unire (avendone le caratteristiche) alla prima successivamente. Questa difficoltà di gestione si propagava anche nella relativa fase di dichiarazione sostitutiva correlata, se a beneficiarne era il dichiarante, in quanto i controlli del quadro EH (dichiarazioni sostitutive rese dal dichiarante) apparivano bloccati:

Agevolazione Prima casa cod. Z – abitazione contigua

Unioni civili

È scomparso, per le dichiarazioni inoltrate con i nuovi modelli, l’obbligo di riportare gli estremi di registrazione di eventuali unioni civili nell’apposito quadro della dichiarazione eliminando, così, una ingiusta discriminazione nei confronti del contribuente.

Unioni civili

In figura sopra è rappresentata la sezione EH6 del quadro EH, relativa alle dichiarazioni sostitutive, oggi assente nei nuovi modelli.

Ulteriori modifiche e refusi vari

Il provvedimento in trattazione ha apportato numerose piccole modifiche sia ai modelli di dichiarazione che ai fascicoli delle istruzioni a corredo (alcune, tra l’altro, già presenti nei modelli sostituiti altre, come ad esempio la codificazione dei “casi particolari”, non ancora completamente operativi).

Conclusioni

Di sicuro permane l’alea di incertezza generata, su diversi fronti, dagli aggiornamenti dell’Agenzia e la speranza che venga presto dissolta da ulteriori interventi.

Leggi anche:

Successione online: presentare la dichiarazione obbligatorio dal 1° gennaio 2019

Diritto di abitazione coniuge superstite: impariamo a gestirlo

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