Con l’intento di mantenere costantemente aggiornata la prassi operativa in linea con l’evoluzione legislativa di natura fiscale nonché l’acquisizione di alcuni orientamenti interpretativi, il 21 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate (con il provvedimento n. 728796/2019) aggiorna il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Tutte queste novità si traducono, nell’ambito della prassi operativa, nell’introduzione di nuovi modelli di dichiarazione telematica, il cui uso diventerà obbligatorio a partire dal 20 dicembre 2019.
La disposizione transitoria contenuta nell’articolo 3 del provvedimento stabilisce che, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento e quindi fino al 20 dicembre 2019.
Appare importante sottolineare che il provvedimento contiene sia semplificazioni ed estensioni inerenti l’accesso alle agevolazioni fiscali che la riduzione dei dati da trasmettere.
Ci sono aggiornamenti che riguardano le agevolazioni previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, l’acquisizione di alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione della fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani, la gestione dell’abitazione contigua nell’ambito dell’agevolazione “prima casa” (cod. Z) nonché la scomparsa dell’obbligo di indicare gli estremi di registrazione delle unioni civili nei rispettivi quadri e l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione e della voltura catastale.
In sostanza cosa cambia?
– da eventi sismici a eventi calamitosi
Per i fabbricati l’agevolazione con codice H, già catalogata come agevolazione relativa ad immobili demoliti o dichiarati inagibili relativa ad eventi sismici, viene estesa agli eventi di natura calamitosa.
La stessa legge che soppresse le imposte di successione e donazione, reintrodotte poi nel 2006. Vediamo più da vicino quali vantaggi comporta per il contribuente l’applicazione di questa agevolazione.
Il beneficio fiscale riguarda specificamente quei beni immobili classificati come:
Il campo di azione del beneficio si riduce a quelle dichiarazioni relative a successioni che trasferiscono “soltanto” qualche piccolo appezzamento di terreno agricolo o montano per cui le imposte ipotecarie e catastali da autoliquidare appaiono sproporzionate rispetto al modestissimo valore degli stessi beni.
In base alle tariffe minime di imposta ipotecaria e catastale previste nei vari periodi, che si ricorda (per l’ambito di applicazione del beneficio) essere:
L’effettivo beneficio fiscale si traduce nella possibilità di scegliere tra l’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota fiscale proporzionale prevista per le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) (complessivamente ammontanti al 3%) e il valore fiscale complessivo dei terreni. In pratica, per quegli immobili il cui valore “automatico” complessivo non eccede l’importo risultante dalla somma delle due tariffe minime di imposta ipotecaria e catastale (€ 336,00 o € 400,00 in base ai periodi appena visti sopra) si può scegliere di pagare il valore stesso degli immobili suddiviso in 2/3 del valore da destinare al pagamento dell’imposta ipotecaria e il rimanente 1/3 a quello dell’imposta ipotecaria. ripartendo, così, il valore risultante degli stessi immobili caduti in successione.
Ecco un esempio pratico ed esaustivo:
supponiamo che si debba inoltrare una dichiarazione di successione telematica contenente, esclusivamente, nel quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni, solo due terreni agricoli i cui specifici identificativi catastali sono riportati nelle immagini seguenti.
… e quindi calcolare le imposte da autoliquidare con la solita valutazione automatica che, per i due beni in oggetto, ammonta complessivamente a:
Precedentemente, per questa dichiarazione, si sarebbero dovuti pagare almeno i valori di tariffa minima previsti per le imposte ipotecarie e catastali. Quindi, per una dichiarazione apertasi nel periodo attuale, € 400,00 più tasse e tributi accessori.
È proprio in casi come questi che interviene l’agevolazione fiscale! Infatti, l’importo dovuto per imposte ipotecaria e catastale si riduce al minor valore degli immobili stessi. Nella fattispecie:
2/3 del valore fiscale degli immobili in ragione del 2% di imposta ipotecaria:
1/3 del valore fiscale degli immobili in ragione del 1% dell’imposta catastale
In sostanza il valore fiscale degli immobili, suddiviso in 2/3 e 1/3 al posto dei minimi di imposte ipotecaria e catastale oggi ammontanti complessivamente a € 400,00.
L’agevolazione in oggetto riguarda i terreni agricoli e montani. Solo questi ultimi e non altri. La presenza in dichiarazione di altri tipi di immobili come i fabbricati, appunto, vanificherebbe l’agevolazione fiscale stessa perché, anche se di modestissimo valore, per loro sarebbe previsto il pagamento di almeno i minimi di imposte ipotecarie e catastali e quindi coprirebbero anche la parta dovuta per eventuali terreni agricoli presenti nella stessa dichiarazione per cui sarebbero dovuti comunque gli importi risultanti dall’applicazione dell’aliquota complessiva del 3% di imposta ipotecaria e catastale.
Al riguardo permangono dubbi e perplessità! Perché?
Fin qui sembra tutto chiaro e funzionante ma all’atto pratico si riscontrano criticità del sistema per niente risolte:
Non ci è dato sapere se queste modifiche saranno operative dal prossimo 20 dicembre, comunque permangono tuttora le incompatibilità e le differenze tra lo stesso software dell’Agenzia e il sistema di controllo desktop telematico.
Proseguiamo la disamina delle ultime novità, occupandoci di un particolare caso di agevolazione “prima casa” che consente, al contribuente, di beneficiare dell’agevolazione per una seconda volta nella vita.
Ci si trova in casi come questi quando si è già in possesso di un’abitazione acquistata con i benefici e poi si decidere di acquisirne un’altra con l’intento di fonderle in un’unica unità abitativa entro un lasso di tempo predeterminato (3 anni). Prima di questo aggiornamento, chi si trovava a gestire un’agevolazione del genere in dichiarazione si trovava davanti dei limiti operativi difficili da superare:
Questo fatto rappresentava un forte limite in quanto il contribuente si vedeva costretto a inserire in dichiarazione un immobile che, magari, di fatto non ci rientrava. Non sempre, infatti, ricorre il caso che entrambe le abitazioni ricadano nella stessa successione; potrebbe succedere che la prima sia già nella disponibilità dell’erede che accetta di prenderne un’altra da unire (avendone le caratteristiche) alla prima successivamente. Questa difficoltà di gestione si propagava anche nella relativa fase di dichiarazione sostitutiva correlata, se a beneficiarne era il dichiarante, in quanto i controlli del quadro EH (dichiarazioni sostitutive rese dal dichiarante) apparivano bloccati:
È scomparso, per le dichiarazioni inoltrate con i nuovi modelli, l’obbligo di riportare gli estremi di registrazione di eventuali unioni civili nell’apposito quadro della dichiarazione eliminando, così, una ingiusta discriminazione nei confronti del contribuente.
In figura sopra è rappresentata la sezione EH6 del quadro EH, relativa alle dichiarazioni sostitutive, oggi assente nei nuovi modelli.
Il provvedimento in trattazione ha apportato numerose piccole modifiche sia ai modelli di dichiarazione che ai fascicoli delle istruzioni a corredo (alcune, tra l’altro, già presenti nei modelli sostituiti altre, come ad esempio la codificazione dei “casi particolari”, non ancora completamente operativi).
Di sicuro permane l’alea di incertezza generata, su diversi fronti, dagli aggiornamenti dell’Agenzia e la speranza che venga presto dissolta da ulteriori interventi.
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