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Opere strutturali: interventi non soggetti al genio civile 2020 sismica

26 Ottobre 2020Davide Gulino
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Opere strutturali: in passato, alcune Regioni avevano legiferato in merito alle opere non considerate strutturali e che, quindi, non  erano soggette alla normativa sismica e che non necessitavano del deposito presso il Genio civile. Questi elenchi sono stati dichiarati incostituzionali. Come si comportano gli ingegneri?

Secondo l’Art. 83, comma 1, del Testo unico sull’edilizia, riguardante le opere disciplinate ed i gradi di sismicità:

“tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche…, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.“

In pratica, per qualsiasi costruzione, che interessi la pubblica incolumità, sia essa “insignificante”, a prescindere dal tipo di costruzione e dai materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.), per di più nelle zona 4 a bassissima sismicità, è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge sismica. Quindi,necessita il Deposito presso l’ex Genio Civile, ora Settore Sismica.

In passato, considerate le reiterate richieste di delucidazione da parte di molti professionisti, alcune Regioni avevano emanato dei decreti, all’interno dei quali elencavano una serie di opere, che non richiedevano il Deposito presso il genio civile e il rispetto della normativa sismica. Questi decreti sono stati tutti abrogati, in quanto anticostituzionali.

Ad oggi, sembrerebbe che il cittadino debba presentare istanza di deposito e/o l’autorizzazione sismica anche per le opere più “insignificanti”.

Prima del febbraio 2019, il riferimento degli ingegneri era l’art. 12 n. 36/R del Decreto della Regione Toscana.

Approfondimento: Deposito al Genio Civile: quando occorre effettuarlo

Dpgr 36/r 2009 Toscana: Elenco delle opere non considerate strutturali

Dpgr 36/r 2009 Toscana: Elenco delle opere non considerate strutturali

Abbiamo riportartato un estratto del decreto, nonostante sia stato abrogato, in quanto riteniamo l’elenco molto utile. E’ noto come i professionisti siano in difficoltà nel giudicare le opere “insignificanti” dal punto di vista strutturale, assumendosi notevoli responsabilità a causa delle mancanze normative. Crediamo che questo decreto possa essere utile come base di partenza.

L’art.12 del Dpgr della Toscana del 9 luglio 2009, n. 36/R, abrogato nel febbraio 2019, riportava:

Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità e non considerate strutturali.

Non è richiesto il rilascio dell’Autorizzazione (pratica Genio civile), di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 (Articolo 105 : Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche: 1. Chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche di cui all’articolo 96, comma 1, è tenuto a darne preavviso scritto alla struttura regionale competente):

  • per gli interventi di manutenzione ordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;
  • per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi.

Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:

  1. sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;
  2. interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.
  3. piccole aperture nei solai, che non interessino le strutture principali;
  4. gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate;
  5. consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari, purché non alterino il comportamento globale dell’edificio; 
  6. creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a 0,5 mq, purché debitamente architravate;
  7. semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;
  8. piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a 100 kg/mq, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a 10 mq;
  9. riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci;
  10. tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a 80 cm e superficie inferiore a cinque metri quadrati;
  11. costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a 2 mq, purché non interessino l’orditura principale;
  12. inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture;
  13. scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
  14. piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera;
  15. opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un 1,5 m di altezza;
  16. piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del Comune;
  17. locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a 30 mc. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.

Elenco delle opere non strutturali

Considerato quanto detto in precedenza, fornire un elenco delle opere, che non vengono ritenute strutturalmente rilevanti, non è cosa semplice. Dovrà essere il professionista a decidere.

Quelle che seguono sono solo valutazioni, che non hanno riscontro all’interno della normativa.

Generalmente, non depositano i calcoli presso il Settore Sismica nel caso di:

  • interventi di manutenzione ordinaria, purché non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;
  • demolizione o costruzione di tramezzi in cartongesso, calcestruzzo cellulare o forati;
  • vespai appoggiati a terra e gattaiolati;
  • posa di rampe prefabbricate per disabili o montascale;
  • posa di scale prefabbricate in arredo;
  • recinzioni con montanti in ferro;
  • il consolidamento di terreni mediante resine;
  • installazione di dehor temporaneo prefabbricato;
  • installazione di ascensori prefabbricati per cui occorre il solo calcolo della fondazione;
  • realizzazione di Barbecue, forni, arredo giardino, attrezzature ludiche e monumenti; 
  • riparazioni localizzate con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie nelle murature
  • ripristino del copriferro nelle strutture in c.a. che non preveda modifiche delle armature (incremento, sostituzione) aventi lo scopo di ripristinare l’originaria rigidezza e resistenza;
  • trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano, e laddove non venga modificata la risposta strutturale globale e locale della parete;
Elenco delle opere strutturali

Elenco delle opere strutturali

Mentre, necessita di deposito le seguenti opere:

  • sostituzione di travetti secondari e principali;
  • realizzazione di architrave, anche su vani esistenti precedentemente murati;
  • opere di sostegno di qualunque entità;
  • consolidamento di terreni mediante  micropali;
  • apertura di murature portanti e di controvento, ad esempio tramite l’inserimento di cerchiature;
  • consolidamento solai mediante connettori;
  • consolidamento di pilastri, travi, volte e archi;

Qualora non aveste depositato la pratica, vi consigliamo l’articolo sulla sanatoria strutturale.

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