Opere strutturali: in passato, alcune Regioni avevano legiferato in merito alle opere non considerate strutturali e che, quindi, non erano soggette alla normativa sismica e che non necessitavano del deposito presso il Genio civile. Questi elenchi sono stati dichiarati incostituzionali. Come si comportano gli ingegneri?
Secondo l’Art. 83, comma 1, del Testo unico sull’edilizia, riguardante le opere disciplinate ed i gradi di sismicità:
“tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche…, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.“
In pratica, per qualsiasi costruzione, che interessi la pubblica incolumità, sia essa “insignificante”, a prescindere dal tipo di costruzione e dai materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.), per di più nelle zona 4 a bassissima sismicità, è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge sismica. Quindi,necessita il Deposito presso l’ex Genio Civile, ora Settore Sismica.
In passato, considerate le reiterate richieste di delucidazione da parte di molti professionisti, alcune Regioni avevano emanato dei decreti, all’interno dei quali elencavano una serie di opere, che non richiedevano il Deposito presso il genio civile e il rispetto della normativa sismica. Questi decreti sono stati tutti abrogati, in quanto anticostituzionali.
Ad oggi, sembrerebbe che il cittadino debba presentare istanza di deposito e/o l’autorizzazione sismica anche per le opere più “insignificanti”.
Prima del febbraio 2019, il riferimento degli ingegneri era l’art. 12 n. 36/R del Decreto della Regione Toscana.
Approfondimento: Deposito al Genio Civile: quando occorre effettuarlo
Abbiamo riportartato un estratto del decreto, nonostante sia stato abrogato, in quanto riteniamo l’elenco molto utile. E’ noto come i professionisti siano in difficoltà nel giudicare le opere “insignificanti” dal punto di vista strutturale, assumendosi notevoli responsabilità a causa delle mancanze normative. Crediamo che questo decreto possa essere utile come base di partenza.
L’art.12 del Dpgr della Toscana del 9 luglio 2009, n. 36/R, abrogato nel febbraio 2019, riportava:
Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità e non considerate strutturali.
Non è richiesto il rilascio dell’Autorizzazione (pratica Genio civile), di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 (Articolo 105 : Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche: 1. Chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche di cui all’articolo 96, comma 1, è tenuto a darne preavviso scritto alla struttura regionale competente):
Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo 105 ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:
Considerato quanto detto in precedenza, fornire un elenco delle opere, che non vengono ritenute strutturalmente rilevanti, non è cosa semplice. Dovrà essere il professionista a decidere.
Quelle che seguono sono solo valutazioni, che non hanno riscontro all’interno della normativa.
Generalmente, non depositano i calcoli presso il Settore Sismica nel caso di:
Mentre, necessita di deposito le seguenti opere:
Qualora non aveste depositato la pratica, vi consigliamo l’articolo sulla sanatoria strutturale.