Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Autorizzazione paesaggistica o ambientale: permesso di costruire o SCIA

15 Aprile 2019Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Che succede se ho bisogno di una autorizzazione paesaggistica o ambientale?

autorizzazione paesaggistica o ambientale

In caso di realizzazione di interventi edilizi su immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale e per i quali è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è anche necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia e sapere che l’istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15523 del 9 aprile 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso l’ordinanza di primo grado che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari in relazione ad un immobile in ristrutturazione e piscina in edificazione in zona su cui insiste vincolo paesaggistico, per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), e di cui all’art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004.

Il ricorso

Il ricorso in Cassazione è stato presentato per violazione della procedura di silenzio-assenso. Secondo i ricorrenti, era stata presentata una pratica per l’autorizzazione paesaggistica, a seguito di una SCIA, alla quale l’amministrazione avrebbe inviato una richiesta di integrazione documentale oltre i 120 giorni necessari per il perfezionamento della procedura di silenzio-assenso.

Autorizzazione paesaggistica: la decisione della Cassazione

Autorizzazione paesaggistica: la decisione della Cassazione

La questione esaminata dagli ermellini riguarda la possibilità che l’autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, possa intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente.

Per dirimere la questione, la Suprema Corte ha ricordato gli articoli 20, 22 e 23-bis del Testo Unico Edilizia e l’art. 20 della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241.

Dal combinato disposto delle suddette norme, la Cassazione ha chiarito che quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione paesaggistica prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, che l’istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente.

In termini generali, in tema di tutela del paesaggio, il provvedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione di settore deve avere forma espressa, atteso che il silenzio dell’amministrazione proposta alla tutela del vincolo non può avere valore di assenso stante la necessità di valutare da parte della p.a. equilibri diversi e tenere conto del concorso di competenze statali e regionali.

Pratiche edilizie mediante sanatoria

Identiche conclusioni, inoltre, sono state affermate anche con riferimento alla definizione di pratiche edilizie mediante sanatoria. In particolare, si è più volte osservato che la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall’art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata.

autorizzazione paesaggistica roma

Precisato che l’autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, non può intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente, non è seriamente contestabile, nel caso di specie, la correttezza della decisione impugnata in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti necessario per l’applicazione del sequestro preventivo. L’ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che il sequestro è stato disposto in relazione ad un manufatto edile in ristrutturazione con connessa realizzazione in corso di due tettoie esterne e di una nuova piscina, in zona sulla quale insiste vincolo paesaggistico.

La ricorrente, la quale aveva presentato segnalazione certificata di inizio di attività, aveva anche formulato richiesta di nulla osta paesaggistico per la realizzazione dei precisati lavori e che, però, detto provvedimento non era stato rilasciato dalla Soprintendenza. Il principio giuridico indicato e gli elementi fattuali richiamati escludono qualunque rilevanza alle osservazioni in ordine alla conoscenza degli atti dell’Amministrazione da parte dell’indagata e, conseguentemente, alla formazione del silenzio-assenso.

Autorizzazione paesaggistica: conclusioni

Posto che le opere in corso di realizzazione richiedevano la presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, ai fini della liceità della condotta di edificazione, occorreva il preventivo rilascio di provvedimento autorizzativo in materia paesaggistica, e questo doveva essere necessariamente emesso in modo formale. Di conseguenza, ai fini della configurabilità del fumus commissi delictinecessario per l’applicazione del sequestro preventivo, risulta risolutiva la circostanza del mancato rilascio di formale autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza.

    Post precedente Privacy CILA e SCIA Prossimo Post Legittimità dell’immobile, i presupposti per un intervento edilizio

    Lascia un commento Annulla risposta

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Articoli recenti

    • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
    • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
    • Progetto energetico di un edificio
    • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
    • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

    Commenti recenti

    • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
    • Antonio su Sanatoria strutturale
    • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
    • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
    • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

    Archivi

    • Dicembre 2022
    • Novembre 2022
    • Ottobre 2022
    • Settembre 2022
    • Agosto 2022
    • Luglio 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
    • Dicembre 2021
    • Novembre 2021
    • Ottobre 2021
    • Settembre 2021
    • Agosto 2021
    • Luglio 2021
    • Giugno 2021
    • Maggio 2021
    • Aprile 2021
    • Marzo 2021
    • Febbraio 2021
    • Gennaio 2021
    • Dicembre 2020
    • Novembre 2020
    • Ottobre 2020
    • Settembre 2020
    • Agosto 2020
    • Luglio 2020
    • Giugno 2020
    • Maggio 2020
    • Aprile 2020
    • Marzo 2020
    • Febbraio 2020
    • Gennaio 2020
    • Dicembre 2019
    • Novembre 2019
    • Ottobre 2019
    • Settembre 2019
    • Agosto 2019
    • Luglio 2019
    • Giugno 2019
    • Maggio 2019
    • Aprile 2019
    • Marzo 2019
    • Febbraio 2019
    • Gennaio 2019
    • Dicembre 2018
    • Novembre 2018
    • Ottobre 2018
    • Settembre 2018
    • Agosto 2018
    • Luglio 2018
    • Giugno 2018
    • Maggio 2018
    • Aprile 2018
    • Marzo 2018
    • Febbraio 2018
    • Gennaio 2018
    • Dicembre 2017
    • Novembre 2017
    • Ottobre 2017
    • Settembre 2017

    Categorie

    • Compravendita
    • Condomini
    • Creative
    • Design
    • Immobili
    • Interior design
    • Pratiche
    • Progettazione
    • Risparmio energetico
    • Ristrutturazione
    • Sicurezza

    Meta

    • Accedi
    • Feed dei contenuti
    • Feed dei commenti
    • WordPress.org

    Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

    • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
    • Tel: 06 96843613
    • Email: info@studiosdl.it
    © Copyright 2017. Tutti i diritti riservati