Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Permesso edilizio irregolare: annullamento titoli edilizi

22 Maggio 2019Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

In caso di permesso edilizio irregolare è possibile ottenere un annullamento titoli edilizi?

Per ottenere il Permesso di Costruire sono necessari una lunga serie di presupposto essenziali, in assenza dei quali cade l’efficacia del titolo abilitativo.

Permesso edilizio irregolare: annullamento titoli edilizi

Difficile poter sintetizzare in termini semplice un argomento cosi complesso.
Certamente, ottenere il rilascio di permessi di costruire e concessioni edilizie è fondamentale che avvenga nel pieno rispetto delle regole e dei presupposti indicati dall’art. 15 del DPR 380/01.
Nel caso di permesso edilizio irregolare, in cui cioè il committente riesca ad ottenere questi titoli sulla base di erronee rappresentazioni della realtà, o peggio ancora di loro falsità, il problema diventa grave.
Per esempio, per rappresentazione si deve intendere la descrizione dello stato legittimo, dello stato di fatto o anche dello stato giuridico.
Per cui occorre molta attenzione nelle operazioni preliminari che deve compiere il professionista.

Permesso edilizio irregolare, a rischio ritiro da parte della Pubblica Amministrazione

In caso di erronee o false rappresentazioni del titolo rilasciato, la costante giurisprudenza prevede quanto segue: (Consiglio di Stato 2216/2019)

  • allorquando una concessione sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Risultando azzerato sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà;
  • anche dopo l’espressa previsione della necessaria considerazione degli interessi dei destinatari dei provvedimenti ampliativi e del termine ragionevole in cui deve essere esercitata l’autotutela (art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 e novella del 2005), l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, ha affermato “che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”;
  • anche l’ultima novella, con la legge n. 124 del 2015, all’art. 21-nonies cit. ha dettato una disciplina specifica per il caso di falsa rappresentazione dei fatti deve essere interpretata restrittivamente in riferimento alla necessità dell’accertamento processuale penale (Cons. Stato, sez. V, n. 3940 del 2018).
Permesso edilizio irregolare, a rischio ritiro da parte della Pubblica Amministrazione

Da qui emerge chiaramente come sia opportuno verificare attentamente i presupposti urbanistici, tecnici e sopratutto giuridici per ottenere il rilascio del titolo abilitativo.

A questo punto ogni Permesso e Concessione rilasciati vanno verificati attentamente per le compravendite immobiliari Naturalmente il problema si riversa anche sul versante dell’accertamento e delle verifiche per le compravendite.
Infatti non bisogna affatto escludere il potenziale rischio che il permesso, pur essendo rilasciato e non ancora annullato, possa essere comunque suscettibile di annullamento qualora emergano falsità o erronee rappresentazioni della realtà per ottenerlo.

Quando si compiono verifiche per effettuare compravendite immobiliari, si rende necessario controllare la piena validità delle concessioni e permessi rilasciato.
E’ sconsigliato affidarsi nella credenza “se il Comune lo ha rilasciato, significa che ha controllato tutto per bene“.
Questo tipo di ragionamento non è affatto corretto: come appena detto, c’è il rischio di trovarsi un immobile costruito con permesso di costruire irregolare o “falsato”, e quindi annullabile anche a distanza di tempo.
Motivo per cui, occorre controllare i titoli sotto ogni profilo.
Compreso quello della loro veridicità di rappresentazione.

CHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA PER IL TUO IMMOBILE

    Post precedente Legittimità dell’immobile, i presupposti per un intervento edilizio Prossimo Post Segnalazione Certificata di Agibilità: procedura e responsabilità

    Lascia un commento Annulla risposta

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Articoli recenti

    • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
    • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
    • Progetto energetico di un edificio
    • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
    • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

    Commenti recenti

    • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
    • Antonio su Sanatoria strutturale
    • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
    • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
    • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

    Archivi

    • Dicembre 2022
    • Novembre 2022
    • Ottobre 2022
    • Settembre 2022
    • Agosto 2022
    • Luglio 2022
    • Giugno 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Marzo 2022
    • Febbraio 2022
    • Gennaio 2022
    • Dicembre 2021
    • Novembre 2021
    • Ottobre 2021
    • Settembre 2021
    • Agosto 2021
    • Luglio 2021
    • Giugno 2021
    • Maggio 2021
    • Aprile 2021
    • Marzo 2021
    • Febbraio 2021
    • Gennaio 2021
    • Dicembre 2020
    • Novembre 2020
    • Ottobre 2020
    • Settembre 2020
    • Agosto 2020
    • Luglio 2020
    • Giugno 2020
    • Maggio 2020
    • Aprile 2020
    • Marzo 2020
    • Febbraio 2020
    • Gennaio 2020
    • Dicembre 2019
    • Novembre 2019
    • Ottobre 2019
    • Settembre 2019
    • Agosto 2019
    • Luglio 2019
    • Giugno 2019
    • Maggio 2019
    • Aprile 2019
    • Marzo 2019
    • Febbraio 2019
    • Gennaio 2019
    • Dicembre 2018
    • Novembre 2018
    • Ottobre 2018
    • Settembre 2018
    • Agosto 2018
    • Luglio 2018
    • Giugno 2018
    • Maggio 2018
    • Aprile 2018
    • Marzo 2018
    • Febbraio 2018
    • Gennaio 2018
    • Dicembre 2017
    • Novembre 2017
    • Ottobre 2017
    • Settembre 2017

    Categorie

    • Compravendita
    • Condomini
    • Creative
    • Design
    • Immobili
    • Interior design
    • Pratiche
    • Progettazione
    • Risparmio energetico
    • Ristrutturazione
    • Sicurezza

    Meta

    • Accedi
    • Feed dei contenuti
    • Feed dei commenti
    • WordPress.org

    Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

    • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
    • Tel: 06 96843613
    • Email: info@studiosdl.it
    © Copyright 2017. Tutti i diritti riservati