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Piscina interrata, i permessi per realizzarla

26 Marzo 2020Davide Gulino
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Piscina interrata: il Tar Lazio spiega: dal punto di vista urbanistico, ogni elemento strutturale, anche se interrato, crea volumetria

La piscina, anche se interrata, crea volume. Per questo, ha spiegato il Tar Lazio con la sentenza 11586/2019, deve essere considerata come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire.

Piscina interrata in zona vincolata, il caso

Piscina interrata in zona vincolata, il caso

La precisazione del Tar riguarda la realizzazione di una piscina interrata, di locali annessi e altre opere in zona vincolata, come la costruzione di alcuni muretti, di un porticato e l’installazione di pannelli solari.

Il proprietario dell’immobile sosteneva che la piscina e i locali ad essa collegati fossero delle pertinenze dell’edificio principale e che tutti i lavori, singolarmente considerati, potessero essere qualificati come manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali.  A suo avviso, quindi, non fosse necessario alcun permesso edilizio.

Il Comune aveva però ordinato la demolizione delle opere, annullando anche il provvedimento tacito formatosi sull’istanza di sanatoria.

Piscina interrata in zona vincolata, quali titoli abilitativi?

Piscina interrata in zona vincolata, quali titoli abilitativi?

I giudici hanno spiegato che la realizzazione della piscina e dei locali annessi in zona vincolata si configura come intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. Gli interventi, si legge nella sentenza, non possono essere sottoposti all’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in quanto determinano nuova volumetria.

Secondo il Tar, inoltre, le opere realizzate devono essere considerate nel loro complesso e non in modo indipendente perché così si perderebbe di vista l’entità dell’impatto dell’attività edificatoria sul paesaggio e sull’ambiente circostante.

Dal punto di vista urbanistico, hanno affermato i giudici, il concetto di pertinenza è ininfluente visto che tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria, sia che siano interrati sia che sporgano fuori terra.

Il Tar ha concluso che la piscina, così come le altre opere realizzate, non sono quindi qualificabili come pertinenze in senso urbanistico per la funzione autonoma che possono svolgere rispetto a quella propria dell’edificio principale.

Sulla base di queste considerazioni, vista la mancanza di permessi, il Tribunale Amministrativo ha dato ragione al Comune, confermando l’ordine di demolizione e “salvando” solo gli impianti di illuminazione e irrigazione, con effettivo carattere di completamento dell’arredo.

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