La proroga Superbonus 110% è stata approvata fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Lo prevede l’emendamento alla Legge di Bilancio approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera.
Questa proroga Superbonus 110% – spiega Luca Sut, deputato M5S firmatario dell’emendamento – “era il massimo che si potesse ottenere in occasione di questa manovra di bilancio, ma segna già un solco nella visione di sviluppo dell’Italia”. “La proroga – continua – rappresenta un primo, vittorioso passo di una battaglia che ci vedrà in prima linea per estendere la durata del provvedimento. In questo senso, contiamo su risposte certe relative al prossimo scostamento di bilancio”.
“E siamo ottimisti: gli italiani hanno già dimostrato di apprezzare la nostra idea. Presenteremo un Ordine del Giorno in cui chiederemo un impegno preciso al governo di trovare le coperture per aggiungere un altro anno di maxi-agevolazione ai due che abbiamo davanti”. Si lavora quindi alla proroga al 2023. Nel frattempo, quindi, l’orizzonte temporale è quello del prossimo anno e mezzo.
Ma l’emendamento Sut, che è la riformulazione di quello presentato a inizio dicembre, prevede anche altro. Sono chiariti alcuni passaggi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che avevano generato dubbi e proteste.
Come la definizione del concetto di ‘funzionalmente indipendente’: l’emendamento spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Un altro punto critico risolto dall’emendamento è quello degli edifici plurifamiliari con unico proprietario: l’emendamento approvato ammette al superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Si aggiunge la previsione per cui gli interventidi coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
L’emendamento include tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’emendamento chiarisce anche i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti: non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Un’altra novità apre opportunità lavorative presso i Comuni: per l’anno 2021, i Comuni potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.
Per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali, gli Istituti autonomi case popolari riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021. Ricordiamo che per questi soggetti, le scadenze erano già più ampie di 6 mesi; con la proroga prevista dall’emendamento potranno fruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (non più fino al 30 giugno 2022) e per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione sarà ripartita in 4 quote annuali di pari importo.