Prima di parlare di reddito dominicale e reddito agrario occorre definire la sua macro categoria ovvero il reddito fondiario.
Il reddito fondiario (artt. 25 – 43 del D.P.R. n. 917/1986 ) riguarda i terreni e i fabbricati situati nel territorio italiano e, quindi, censiti nel Catasto Terreni o nel Catasto Fabbricati. Questo si distingue, oltre che nel reddito dei fabbricati, anche nel reddito dominicale e nel reddito agrario.
Il reddito dominicale corrisponde alla “parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole” che spetta al suo proprietario.
Riguarda, dunque, solamente l’entrata che si ottiene per la sola proprietà dei beni e non include quella derivante dall’esercizio dell’attività agricola.
I terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa (art. 55, c. 2, let. c, del D.P.R. n. 917/1986) non sono considerati produttivi di reddito dominicale.
Il reddito agrario rappresenta, invece, la “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso“.
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Tra le attività agricole, come specificato dall’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, rientrano:
Il reddito dominicale e agrario sono entrambi correlati alla qualità del terreno e alla sua produttività media ordinaria.
Tuttavia, la principale differenza tra il reddito dominicale e il reddito agrario riguarda il fatto che il primo è relativo alla sola proprietà del terreno, mentre il secondo riguarda l’utilizzo produttivo del terreno.
La determinazione del reddito dominicale, come stabilito dall’art. 28 del D.P.R. n. 917/1986, avviene mediante l’applicazione di tariffe d’estimo, elaborate dai singoli comuni e stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito agrario, sulla base di quanto indicato nell’art. 34 del D.P.R. n. 917/1986, questa avviene ugualmente attraverso l’applicazione di tariffe d’estimo definite per ciascuna qualità e classe.
Le tariffe d’estimo esprimono la capacità reddituale di un immobile a fini fiscali e sono sottoposte, sia nel caso del reddito dominicale sia nel caso del reddito agrario, a revisione quando se ne manifesti l’esigenza o, comunque, ogni dieci anni. Le modificazioni derivanti dalla revisione sono disposte con decreto del Ministro delle finanze e hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.
Il reddito dominicale e il reddito agrario permettono di individuare la base imponibile per il calcolo delle tasse, tributi e imposte.
Questi sono i dati censiti dal Catasto:
La Legge di Bilancio ha previsto l’estensione anche per il 2020 dell’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terrenidichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per il 2021, tali redditi concorreranno invece alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento.
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I titolari di redditi fondiari devono presentare la denuncia delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica.
L’art. 30 del D.P.R. n. 917/1986 prevede che le variazioni del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione, devono essere denunciate dal contribuente all’Agenzia delle Entrate. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento.
In base a quanto stabilito dall’art. 29 del D.P.R. n. 917/1986, commi 1 e 2:
La denuncia delle variazioni dei redditi dominicale e agrario può essere effettuata tramite il software Docte 2.0 oppure presentando la dichiarazione variazioni delle colture (modello 26) al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate.