Ecco una breve guida su cos’è la relazione tecnica di compravendita, quando è obbligatoria, le verifiche, le difformità, le soluzioni agli abusi, i costi e le informazioni circa il soggetto (acquirente o venditore), che dovrà pagare il professionista.
La relazione tecnica è uno strumento redatto da un Ingegnere, Architetto o Geometra, attraverso il quale il venditore deve garantire, in sede di rogito o donazione, la conformità catastale ed urbanistica dell’immobile oggetto della compravendita.
Lo schema è costituito dai seguenti paragrafi:
La relazione tecnica è consuetudine in caso di compravendita o donazione di un immobile (appartamento, villa, garage box, cantina, giardini, sottotetto)o di una porzione, o di specifici interventi edilizi per cui è prevista l’asseverazione da parte di un tecnico. Inoltre, molti Istituti bancari la richiedono al fine di concedere un mutuo.
La parte più rilevante della Relazione tecnica riguarda la Dichiarazione del professionista delle conformità. L’esperto dovrà confermare che lo stato dei luoghi, in cui versa l’immobile, è conforme agli atti depositati presso il Comune e il catasto. Dovrà quindi verificare la:
Negli anni, si sono susseguiti diversi titoli abilitativi ed in particolare, la licenza edilizia per gli edifici costruiti prima del 1977, la Concessione edilizia per gli edifici costruiti tra il 1977 ed il 2003, il Permesso di costruire per edifici costruiti dopo il 2003. Nell’eventualità, anche la Concessione in sanatoria, se l’edificio è stato realizzato in maniera difforme o senza titolo abilitativo ed è stata accettata la richiesta di condono. Inoltre, per opere minori, si sono susseguite DIA, SCIA, CILA e CIL.
Esistono diversi tipi di difformità, che non permettono il rilascio della conformità:
Per quanto riguarda Roma, esistono altri tipi di provvedimenti, che comportano il semplice deposito dello stato di fatto, in cui si trova l’immobile. Esiste, inoltre, una lista di “piccoli abusi”, che non necessitano della sanatoria.
Nella pratica, le difformità sono innumerevoli ed ogni fattispecie merita una valutazione ed una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione.
Attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti, se l’immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita, l’importante è segnalarli nella relazione.
La conformità urbanistica è dichiarata dal venditore, il quale può delegare un professionista. Il notaio non ha l’obbligo di verificare che questa dichiarazione sia veritiera. LA RESPONSABILITÀ (CIVILE E PENALE, servizi sociali o galera) E’ QUINDI DEL VENDITORE, per questo motivo è importante affidarsi a tecnici con esperienza. L’abuso non si trasferisce con la compravendita, e resta in testa a colui che lo ha realizzato. Il venditore potrebbe trovarsi in situazioni davvero spiacevoli.
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Naturalmente, anche l’acquirente, di fronte ad un appartamento difforme, deve scegliere se rifarsi, e quindi intraprendere una lunga e costosa (con rischio prescrizione) azione legale, o abbassare la testa e sanare di tasca propria gli abusi. Vorrei sottolineare che NON TUTTI GLI ABUSI SONO SANABILI. Questo porterebbe a multe salate e alla DEMOLIZIONE A PROPRIE SPESE del manufatto. In questo caso, l’acquirente deve sanare l’abuso, per poi pretendere dal venditore la restituzione della somma spesa.
Il tecnico rischia in quanto dichiara il falso (civile e penale), ma non è stato colui che ha realizzato l’abuso. La scelta dell’acquirente sul quale figura rifarsi deve tenere in considerazione questo aspetto.
L’intento non è quello di creare apprensione immotivata, la maggior parte delle volte tutto è in regola, ma vorremmo che non sottovalutaste questo aspetto della compravendita. Non state acquistando/vendendo un gelato, ma un oggetto che per la maggior parte di noi è l’investimento di una vita.
NON AFFIDATEVI A MANI INESPERTE!!
Noi dello Studio SDL consigliamo di verificarne la regolarità prima di mettere in vendita il bene, nel caso l’immobile dovesse avere dei vizi.
Se l’immobile è stato realizzato prima del 1/09/67, è possibile evitare la menzione del titolo abilitativo con un’apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La responsabilità di questa importante dichiarazione riportata nel rogito è del proprietario.
Questa semplificazione (introdotta con la Legge 47/85), permette la commerciabilità di un immobile realizzato prima del 1/09/67, ma non ne dimostra la Conformità urbanistica. Occorre, però, dichiarare che l’immobile è stato realizzato precedentemente a tale data e che successivamente non sono state realizzate opere, che avrebbero potuto incidere sulla conformità dell’appartamento.
Ogni città ha le sue consuetudini. In alcune è il venditore ad incaricare il tecnico, mentre a in altre è l’acquirente a farsi carico della spesa (visto l’investimento economico, evitare fregature non dovrebbe essere considerata una spesa, da entrambe le parti!!!!). Comunque, nulla vieta accordi privati tra le parti.
La parcella di un professionista per una relazione tecnica varia in base a molti aspetti: luogo, complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc..
Diffidate da chi offre il servizio a prezzi stracciati, rischiereste di incappare in tecnici negligenti che potrebbero mettervi in guai molto grossi. I tecnici sono coperti da assicurazioni, mentre, colui che commette un abuso edilizio (reato penale), in caso di denuncia dell’acquirente, subirebbe un processo civile per risarcimento danni, ma specialmente un processo penale.
La sede dello studio è a Roma. Consideriamo anche commesse in tutta Italia. Potrai ottenere un preventivo via mail a info@studiosdl.it, oppure, contattandoci via telefono al 391 400 75 73.