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Relazione tecnica di compravendita

19 Ottobre 2020Davide Gulino
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Ecco una breve guida su cos’è la relazione tecnica di compravendita, quando è obbligatoria, le verifiche, le difformità, le soluzioni agli abusi, i costi e le informazioni circa il soggetto (acquirente o venditore), che dovrà pagare il professionista.

Cos'è la Relazione tecnica di compravendita o Nota tecnica notarile integrata

Cos’è la Relazione tecnica di compravendita o Nota tecnica notarile integrata

La relazione tecnica è uno strumento redatto da un Ingegnere, Architetto o Geometra, attraverso il quale il venditore deve garantire, in sede di rogito o donazione, la conformità catastale ed urbanistica dell’immobile oggetto della compravendita.

Lo schema è costituito dai seguenti paragrafi:

  • Nominativi e dati della parte venditrice e della parte acquirente.
  • Individuazione del bene (indirizzo, dati catastali).
  • Descrizione del bene oggetto di compravendita.
  • Storia urbanistica e atti abilitativi.
  • Conformità urbanistica.
  • Conformità catastale.
  • Estremi del protocollo dell’Attestato di prestazione energetica.
  • Elenco dei Certificati degli impianti presenti (per la compravendita non è obbligatoria la Conformità degli impianti). 
Quando è obbligatoria la relazione tecnica di compravendita

Quando è obbligatoria la relazione tecnica di compravendita

La relazione tecnica è consuetudine in caso di compravendita o donazione di un immobile (appartamento, villa, garage box, cantina, giardini, sottotetto)o di una porzione, o di specifici interventi edilizi per cui  è prevista l’asseverazione da parte di un tecnico. Inoltre, molti Istituti bancari la richiedono al fine di concedere un mutuo.

Cosa occorre verificare

La parte più rilevante della Relazione tecnica riguarda la Dichiarazione del professionista delle conformità. L’esperto dovrà confermare che lo stato dei luoghi, in cui versa l’immobile, è conforme agli atti depositati presso il Comune e il catasto. Dovrà quindi verificare la:

  • Conformità urbanistica: occorre verificare e confrontare i titoli abilitativi autorizzativi (Licenza di costruire, Permesso di costruire, SCIA, CILA etc.) con cui è stato realizzato (o modificato) l’edificio con lo stato di fatto, in cui versa l’immobile.

Negli anni, si sono susseguiti diversi titoli abilitativi ed in particolare, la licenza edilizia per gli edifici costruiti prima del 1977, la Concessione edilizia per gli edifici costruiti tra il 1977 ed il 2003, il Permesso di costruire per edifici costruiti dopo il 2003. Nell’eventualità, anche la Concessione in sanatoria, se l’edificio è stato realizzato in maniera difforme o senza titolo abilitativo ed è stata accettata la richiesta di condono. Inoltre, per opere minori, si sono susseguite DIA, SCIA, CILA e CIL.

  • Regolarità Catastale: è la corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale. Il catasto è un ufficio statale, che ha una funzione prettamente fiscale. Da sottolineare che il catasto non è “probatorio” e non dimostra alcunché rispetto alla regolarità urbanistica (vedi sopra) dell’immobile.
  • Presenza dell’abitabilità: nonostante un orientamento assolutamente minoritario, che ha dedotto dalla mancanza di abitabilità la nullità del contratto, si deve ritenere che l’assenza di abitabilità non incida sulla commerciabilità, sebbene tale carenza debba essere oggetto di specifica regolamentazione fra le parti. Pertanto, in assenza di deroga contrattuale, è obbligo del venditore di trasferire il bene munito dell’agibilità o abitabilità.
  • Esistenza dell’Attestato di Prestazione Energetica APE: obbligatorio in caso di compravendita o donazione.
Difformità (abusi) e soluzioni

Difformità (abusi) e soluzioni

Esistono diversi tipi di difformità, che non permettono il rilascio della conformità:

  • Edificio completamente abusivo: quando non esiste alcun titolo abilitativo (l’immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo). In questo caso, un nuovo Condono edilizio o un Permesso di Costruire in Sanatoria possono sanare la situazione. 
  • Piccole modifiche interne: in questo caso è possibile sanare la situazione con una CILA in Sanatoria per lavori già eseguiti. Esempi: spostamento o demolizione di tramezzi, realizzazione di nuovi bagni, apertura o chiusura porta, realizzazione soppalchi etc.

Per quanto riguarda Roma, esistono altri tipi di provvedimenti, che comportano il semplice deposito dello stato di fatto, in cui si trova l’immobile. Esiste, inoltre, una lista di “piccoli abusi”, che non necessitano della sanatoria.

  • Modifiche esterne e aumento di volumetria: è possibile sanare con una SCIA o Permesso di Costruire in Sanatoria. Esempi: chiusura del balcone con una veranda, ampliamento edificio, opere strutturali, creazione balcone o terrazza etc. 
  • Diversa destinazione d’uso.

Nella pratica, le difformità sono innumerevoli ed ogni fattispecie merita una valutazione ed una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione.
Attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti, se l’immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita, l’importante è segnalarli nella relazione.

Rischi e responsabilità

La conformità urbanistica è dichiarata dal venditore, il quale può delegare un professionista. Il notaio non ha l’obbligo di verificare che questa dichiarazione sia veritiera. LA RESPONSABILITÀ (CIVILE E PENALE, servizi sociali o galera) E’ QUINDI DEL VENDITORE, per questo motivo è importante affidarsi a tecnici con esperienza. L’abuso non si trasferisce con la compravendita, e resta in testa a colui che lo ha realizzato. Il venditore potrebbe trovarsi in situazioni davvero spiacevoli.

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Naturalmente, anche l’acquirente, di fronte ad un appartamento difforme, deve scegliere se rifarsi, e quindi intraprendere una lunga e costosa (con rischio prescrizione) azione legale, o abbassare la testa e sanare di tasca propria gli abusi. Vorrei sottolineare che NON TUTTI GLI ABUSI SONO SANABILI. Questo porterebbe a multe salate e alla DEMOLIZIONE A PROPRIE SPESE del manufatto. In questo caso,  l’acquirente deve sanare l’abuso, per poi pretendere dal venditore la restituzione della somma spesa.

Il tecnico rischia in quanto dichiara il falso (civile e penale), ma non è stato colui che ha realizzato l’abuso. La scelta dell’acquirente sul quale figura rifarsi deve tenere in considerazione questo aspetto.

L’intento non è quello di creare apprensione immotivata, la maggior parte delle volte tutto è in regola, ma vorremmo che non sottovalutaste questo aspetto della compravendita. Non state acquistando/vendendo un gelato, ma un oggetto che per la maggior parte di noi è l’investimento di una vita.

NON AFFIDATEVI A MANI INESPERTE!! 

Noi dello Studio SDL consigliamo di verificarne la regolarità prima di mettere in vendita il bene, nel caso l’immobile dovesse avere dei vizi. 

Edifici realizzati ante 67

Edifici realizzati ante 67

Se l’immobile è stato realizzato prima del 1/09/67, è possibile evitare la menzione del titolo abilitativo con un’apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La responsabilità di questa importante dichiarazione riportata nel rogito è del proprietario.

Questa semplificazione (introdotta con la Legge 47/85), permette la commerciabilità di un immobile realizzato prima del 1/09/67, ma non ne dimostra la Conformità urbanistica. Occorre, però, dichiarare che l’immobile è stato realizzato precedentemente a tale data e che successivamente non sono state realizzate opere, che avrebbero potuto incidere sulla conformità dell’appartamento.

Venditore o acquirente: chi deve pagare la Relazione tecnica di compravendita

Venditore o acquirente: chi deve pagare la Relazione tecnica di compravendita

Ogni città ha le sue consuetudini. In alcune è il venditore ad incaricare il tecnico, mentre a in altre è l’acquirente a farsi carico della spesa (visto l’investimento economico, evitare fregature non dovrebbe essere considerata una spesa, da entrambe le parti!!!!). Comunque, nulla vieta accordi privati tra le parti.

Costo di una Relazione tecnica di compravendita 

La parcella di un professionista per una relazione tecnica varia in base a molti aspetti: luogo, complessità, tipologia di immobile, tempi di consegna, distanza etc..

Diffidate da chi offre il servizio a prezzi stracciati, rischiereste di incappare in tecnici negligenti che potrebbero mettervi in guai molto grossi. I tecnici sono coperti da assicurazioni, mentre, colui che commette un abuso edilizio (reato penale), in caso di denuncia dell’acquirente, subirebbe un processo civile per risarcimento danni, ma specialmente un processo penale.

La sede dello studio è a Roma. Consideriamo anche commesse in tutta Italia. Potrai ottenere un preventivo via mail a info@studiosdl.it, oppure, contattandoci via telefono al 391 400 75 73.

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