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Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo: le differenze

10 Dicembre 2019Davide Gulino
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Tra gli interventi di maggior rilievo sul patrimonio edilizio esistente possiamo annoverare sia la ristrutturazione che il restauro e risanamento conservativo, spesso confusi tra loro per le affinità che presentano.

La norma di riferimento è l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380, che alla lettera c) individua gli interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre nella successiva lettera d) definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Restauro e risanamento conservativo: cosa dice la legge

Restauro e risanamento conservativo: cosa dice la legge

La giurisprudenza va oltre la norma e, come al solito, offre interpretazioni coerenti sia con la norma che con le realtà in gravame, individuando sistematicamente le diverse sfaccettature che la disamina presenta.

In un caso concreto, il Consiglio di Stato ha stabilito che un’attività rivolta «… a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (di esso) …, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili …». Poiché il restauro ed il risanamento implicano anche «…il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso…», l’eliminazione di elementi o estranei, o deteriorati di tal organismo preesistente non consente  di confondere la relativa vicenda con quella della ristrutturazione edilizia.

Invero, quest’ultima si configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e nell’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua superficie (Consiglio di Stato, Sezione V, 17 marzo 2014 n. 1326; id., 17 luglio 2014 n. 3796; id., 5 settembre 2014 n. 4253).

Di recente il Consiglio di Stato  ha ribadito i capisaldi dell’istituto, riconoscendo il restauro ed il risanamento, fin dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in quell’insieme sistematico di opere anche sulla struttura (compresi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio) che rispettino gli elementi fondamentali dell’organismo edilizio e ne assicurino le destinazioni d’uso compatibili con questi ultimi. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 luglio 2013 n. 3968).

Restauro e Risanamento Conservativo, pratiche edilizie necessarie

Restauro e Risanamento Conservativo, pratiche edilizie necessarie

In questo caso è molto semplice proprio perchè la stessa tabella contenuta nell’Allegato del D.Lgs. 222/2016 dispone che il Restauro e risanamento conservativo sia assoggettato come segue:

  • “Leggero (non riguardante parti strutturali): soggetto a CILA, Comunicazione inizio lavori asseverata;
  • “Pesante” (riguardante parti strutturali) soggetto a SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività;

In conclusione, con le modifiche apportate da questo decreto la categoria di intervento del Restauro e Risanamento conservativo risulta sdoppiata in due tronconi contraddistinti dall’interessamento delle parti strutturali.

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