L’attività edile comprende un vasto numero di lavorazioni che si diversificano tra loro per mezzi, materiali e tecniche utilizzate, generando una varietà considerevole di rifiuti edili per tipologia e caratteristiche chimico fisiche.
Poiché esistono degli obblighi precisi a carico del produttore di rifiuto, del progettista e del Direttore dei Lavori, è necessario conoscere la definizione di rifiuto, la classificazione e il ciclo di vita, dalla produzione alla destinazione finale.
Di seguito si propongono le risposte ai quesiti più frequenti.
La normativa nazionale è rappresentata dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i. che alla parte IV titolo I disciplina i rifiuti edili.
Il rifiuto è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi» (Art. 183).
La circolare del Ministero dell’Ambiente n. 3402 del 28/06/1999, ripresa dalla Legge n. 178/2002, ha precisato i seguenti termini:
I rifiuti edili vengono innanzitutto classificati per origine.
I rifiuti urbani sono quelli che provengono dalle attività domestiche o rifiuti che, per caratteristiche e qualità, sono assimilabili ai rifiuti domestici.
I rifiuti speciali, invece, sono quelli che provengono dalle attività produttive.
In particolare l’articolo 184 comma 3 lettera b) si riferisce in modo esplicito ai rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
A valle della classifica per origine c’è la classifica in base alla pericolosità.
E’ pericoloso il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
Per chiarire la definizione di pericolosità ci viene in aiuto il catalogo CER che contiene un elenco armonizzato dei rifiuti. Ogni rifiuto è definito mediante il codice a 6 cifre, costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica la categoria o attività che genera i rifiuti, la seconda il processo produttivo e la terza il singolo rifiuto.
I rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare, sono contenuti nel capitolo 17.
Se un rifiuto è indicato con «*», esso è pericolo «assoluto» senza alcuna specificazione.
In alcuni casi il rifiuto è classificato con un codice CER speculare (le cosiddette voci a specchio): il codice si ripete due volte ma solo una volta è seguito da asterisco. In tal caso, il rifiuto è pericoloso solo se le concentrazioni (% rispetto al peso) sono tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Fa fede il contratto d’appalto.
Se il contratto prevede che l’appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, l’appaltatore è identificato come produttore dei rifiuti e il committente non ha obblighi di garanzia.
Se il contratto non prevede l’operato in piena autonomia o riguarda attività di rimozione/smantellamento di oggetti dismessi, già definibili rifiuti nel momento in cui inizia l’attività, il produttore è il committente. L’appaltatore, dunque, ha la responsabilità limitata solo alle operazioni di raccolta ed eventuale trasporto dei rifiuti prodotti dal committente.
Se, infine, il committente non è identificabile come produttore e i lavori sono affidati mediante un subappalto, è corretta prassi identificare il subappaltatore quale produttore di rifiuti e l’appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.
I rifiuti vengono prodotti nelle attività di cantiere, affidati a un soggetto che si occupa del trasporto e inviati a riutilizzo, recupero o smaltimento.
Per quanto concerne la produzione, la demolizione selettiva (ancora poco utilizzata in Italia), aumenta la possibilità di riciclo e riutilizzo dei materiali.
La demolizione selettiva si struttura mediante un processo complesso articolato in più fasi distinte le quali partono dal livello superiore dell’edificio per arrivare alle fondamenta.
La sequenza delle operazioni è così configurata.
Rimozione di:
Lo scopo è quello di separare gli elementi riusabili da utilizzare in cantiere o fuori dal cantiere e le varie frazioni di rifiuto: legno; ferro; vetro; metalli; plastica; materiali di natura lapidea.
Anche se i costi della manodopera sono maggiori, ci sono importanti vantaggi: la riduzione dei costi di trasporto perché ogni cassone di materiale può essere condotto direttamente al luogo di smaltimento; la possibilità di avere a disposizione materiali omogenei privi di impurità, quindi di maggior qualità.
Il trasporto del rifiuto può essere effettuato in conto proprio oppure in conto di terzi solo da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente incaricato dell’iscrizione, selezione, qualificazione e controllo delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti (Art. 212 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Il trasporto dei rifiuti NON PERICOLOSI può essere effettuato:
Il trasporto dei rifiuti PERICOLOSI può essere effettuato:
In generale, il produttore o il detentore di rifiuti speciali, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il pubblico servizio, ha l’obbligo di verificare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.
Ove, invece, tale doverosa verifica manchi, il produttore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato, nella commissione del reato di illecita gestione di rifiuti. Tale assunto trova innanzitutto conferma nell’articolo 188, comma 1, del T.U. Ambientale che espressamente enuncia il principio della responsabilità condivisa da tutti gli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti.
Durante il trasporto, effettuato da Enti o Imprese, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
L’imprenditore edile, quale produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione, è un soggetto giuridico tenuto alla compilazione dei formulari.
La sua responsabilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di:
I registri di carico e scarico dei rifiuti sono dei registri nei quali viene annotata tutta la vita dei rifiuti, dalla loro nascita (quindi dalla produzione) fino alla destinazione finale (cioè lo smaltimento o recupero), incluse le eventuali soste intermedie nei siti di stoccaggio.
Non corre l’obbligo di tenuta dei registri di c/s per le imprese o gli Enti che producono rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzione e di scavo.
Soffermiamoci, infine, sulla destinazione del rifiuto.
Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Essi non subiscono, dunque, alcun intervento preventivo di trattamento.
Recupero: qualsiasi operazione in cui il principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile. L’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i contiene un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero.
Le possibili attività di recupero per i rifiuti ceramici e inerti, ad esempio, sono:
Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi devono essere accompagnate dalla stima certificata dal progettista delle quantità dei rifiuti edili prodotti. Si tratta di una stima previsionale dei rifiuti che saranno generati dall’intervento edilizio.
Il seguente prospetto indica i riferimenti normativi delle Regioni che hanno disciplinato tale materia; in alcuni casi è stata anche definita un’apposita modulistica.
Regione | Riferimento normativo |
Abruzzo | L.R. 45/2007 |
Calabria | Ordinanza del Commissario Emergenza Rifiuti Calabria n. 1495 del 03/07/2001 |
Campania | L.R. 20/2013 |
Marche | L.R. 71/1997 |
Puglia | Regolamento Regionale 6/2006 |
Valle d’Aosta | L.R. 31/2007 |
Anche se per alcune Regioni non esiste una legge specifica, le amministrazioni comunali richiedono comunque che sia presentato tale allegato.
La stima certificata deve contenere:
Per quanto concerne la quantità, alcune regioni, come la Valle d’Aosta, stabiliscono che la stima debba essere effettuata con i volumi; altre, invece, accettano la stima solo in peso.
La stima deve essere accompagnata da una dichiarazione congiunta del titolare dell’intervento e del progettista che dichiarano che la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo avverrà nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e della legge regionale.
In Campania, inoltre, è obbligatorio allegare il contratto di appalto per la raccolta, il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere. Il contratto è stipulato tra il titolare dell’intervento e l’impresa che dichiara di possedere i requisiti di legge e di essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Se l’impresa non è in possesso dei requisiti, delega tale attività a un soggetto terzo indicandone le generalità e l’iscrizione al suddetto Albo.
Il Direttore dei lavori deve presentare, con la chiusura dei lavori, la copia del formulario che attesta che le quantità stimate sono state legalmente smaltite.
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