La ristrutturazione del bagno è tra gli interventi edili più importanti e richiesti in un appartamento. La detrazione per ristrutturazione edilizia sembra includere questo tipo di intervento ma non è semplice comprendere le procedure per evitare di perdere il diritto alla detrazione. Le agevolazioni da utilizzare sono la detrazione del 50% dei costi sostenuti dall’IRPEF e l’applicazione dell’IVA al 10%.
Chi decide di usufruire delle detrazioni del 50% (ex 36%) per la ristrutturazione di un bagno si trova ad affrontare un innumerevole serie di problematiche relative all’ammissibilità di questo tipo di intervento tra quelli rientranti nelle agevolazioni.
L’intervento di rifacimento del bagno è molto frequente nelle case degli italiani, la motivazione principale è la sostituzione degli impianti idrosanitari che dopo alcuni anni di utilizzo sono soggetti a degrado con conseguente rischio di infiltrazioni e perdite di acqua.
L’agevolazione consiste nella detrazione dall’IRPEF del 50% del costo sostenuto per le gli interventi fino ad un massimo di 96.000€ di importo totale (prorogato al 31/12/2016). La detrazione va divisa in 10 rate di pari importo. Per non perdere la detrazione bisogna rispettare alcune regole, le più importanti sono il metodo di pagamento con strumenti tracciabili (bonifico), la conservazione delle fatture, il rispetto delle normative edilizie e sulla sicurezza.
Per la ristrutturazione di un bagno le detrazione è applicabile alle spese per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, per la realizzazione dei lavori da parte dell’impresa edile, per la richiesta delle certificazioni di conformità.
La normativa sulla detrazione è molto chiara nell’indicare che, all’interno di singole unità immobiliari, sono detraibili le spese rientranti in “manutenzione straordinaria” e non quelle in “manutenzione ordinaria”.
Quando si interviene in un bagno, nella maggior parte dei casi si sostituiscono tutti i rivestimenti, il massetto, gli impianti esistenti, i sanitari. In questo caso l’intervento, secondo il Testo unico dell’edilizia, rientra nella categoria d’intervento “manutenzione straordinaria”.
Il riferimento normativo è all’art. 3 comma 1 lettera b) del Testo Unico 380/2001: “si intendono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Sempre il Testo Unico (all’articolo 6 comma 2 lettera a) indica la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) come il documento da utilizzare per eseguire interventi di manutenzione straordinaria senza modifiche strutturali. Secondo questa logica per realizzare la ristrutturazione di un bagno è possibile consegnare al comune una CILA.
Ecco il primo problema che il cittadino, ed il tecnico, devono affrontare.
Per prassi, in molti comuni, tra cui Roma, gli interventi da realizzare con la CILA sono quelli che comportano la modifica della distribuzione interna cioè la realizzazione o la demolizione di tramezzature non portanti. Se si prova a presentare una CILA con indicato il solo rifacimento di un bagno, senza modifica dei tramezzi, lo sportello unico dell’edilizia non accetta la pratica.
Quindi un cittadino che, intende consegnare una CILA per manutenzione straordinaria con indicato come intervento di manutenzione straordinaria il rifacimento completo del bagno, non ottiene la “abilitazione amministrativa” (pag. 13 della guida) richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
Una possibile soluzione (non avallata da circolari ufficiali e di cui non prendo alcuna responsabilità) sembrerebbe essere la possibilità di realizzare un’“autocertificazione” dove attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Sempre alla pagina 13 della guida, l’Agenzia infatti scrive: “per fruire della detrazione […] il contribuente deve essere in possesso, […] se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
L’applicazione agevolata dell’IVA segue, solo in parte, le regole e la logica della detrazione.
La guida dell’Agenzia delle Entrate riferisce che “sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%”
Come prima considerazione, per ottenere l’iva al 10%, non dobbiamo capire se la ristrutturazione del bagno rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria. L’Iva al 10% è applicabile per entrambe le categorie di intervento, a differenza della agevolazione precedente che permette la detrazione solo per interventi ricadenti in manutenzione straordinaria.
Tuttavia, va fatta attenzione sulla differenza tra costi relativi a servizi e beni. Viene infatti specificato che si applica l’iva al 10% per tutti i costi relativi alle prestazioni di servizi ma esistono delle limitazioni per l’acquisto di beni.
Per beni acquistati si intendono i materiali e gli accessori (mattonelle, sanitari, doccia, lavabo, etc). In questo caso l’IVA al 10% può essere applicata solo se gli acquisti fanno parte del contratto di appalto. Cioè se è direttamente l’impresa ad acquistare dai fornitori per poi successivamente applicare il costo all’interno del conto finale dei lavori.
E’ espressamente specificato che non si può applicare l’iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente (pag. 21 della guida).
Ancora attenzione, c’è una complicazione! l’Iva al 10% non si applica su tutti i beni acquistati dall’impresa (appaltatore) ma solo dalla differenza tra il prezzo totale dell’appalto ed il prezzo di una particolare categoria di beni definiti “significativi” dal DM del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999. Al valore rimanente viene applicata l’aliquota ordinaria (attualmente 22%).
Nel caso di una ristrutturazione di un bagno i beni significativi sono quasi sempre “sanitari e rubinetterie da bagno” (l’elenco è più lungo ma non sono beni che si acquistano per la ristrutturazione di un bagno)
Riassumendo, se intendo acquistare dei materiali per la ristrutturazione del bagno e applicare l’IVA al 10% è necessario che l’acquisto venga effettuato direttamente dall’impresa. Per l’IVA relativa ai sanitari e alle rubinetterie va ricordato che si può applicare il 10% solo alla differenza tra il valore totale dell’appalto e il valore dei sanitari e delle rubinetterie.