Studiosdl.itStudiosdl.it
  • HOME
  • IL NOSTRO TEAM
  • SHOP
  • SERVIZI
  • CONTATTI
  • BLOG

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti

25 Ottobre 2022Davide Gulino
0
SHARES
ShareTweet

Ecco perchè è possibile eseguire una ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti.

La volumetria preesistente costituisce lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione. L’intento del legislatore è quello di impedire soltanto aumenti della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non diminuzioni della stessa.

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti: la linea di confine

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti: la linea di confine

Le norme che disciplinano gli interventi edilizi di ristrutturazione sono stati sempre oggetto di un accesso dibattito giurisprudenziale soprattutto perché hanno avuto un grande impatto applicativo.

Dalla interpretazione delle stesse dipende la stessa ammissibilità, o meno, degli interventi edilizi.

Le opere di ristrutturazione presentano, per loro natura, una connotazione conservativa e per tali motivi sono ammissibili purché non contrastino la disciplina urbanistica.

Sorge, a questo punto, la necessità di individuare il limite entro il quale le modifiche del fabbricato sono compatibili con la conservazione della sua identità architettonica e quindi con la qualifica di ristrutturazione, senza sconfinare in eventuali abusi.

Leggi anche: Ristrutturazione appartamento in condominio e riduzione dei metri cubi

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti: il caso

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti: il caso

Una ditta ottiene il rilascio di titoli abilitativi per una serie di interventi edilizi. Gli interventi da realizzare sono tanti: ristrutturazione edilizia dell’unità residenziale, trasformazione in autorimessa del locale deposito sottostante, realizzazione di due coppie di balconi; il collegamento strutturale dei due fabbricati.

I ricorrenti impugna gli atti con cui il Comune di Caserta aveva dato assenso agli interventi edilizi richiesti dalla ditta, chiedendone l’annullamento, in quanto i lavori posti in essere avevano provocato una modifica del volume complessivo dell’organismo edilizio violando l’art. 3 co. 1 lett. d) DPR 380/2001 e ed era stato violato l’art. 8 dello strumento urbanistico generale di Caserta, laddove consente interventi di restauro conservativo, di ristrutturazione funzionale, o di sostituzione dell’edilizia esistente, ma a parità di volume.

La decisione del TAR

Accertato che si è realizzato un parziale abbattimento e ricostruzione con volume in diminuzione rispetto all’esistente il collegio giudicante, (TAR Napoli sentenza 25 luglio 2014 n. 4265) respinge la tesi dei ricorrenti, condividendo invece quanto già precisato dal TAR Puglia-Bari nella sentenza n. 3210 del 22.7.2004 che ha considerato corretta e conforme alla legge l’affermazione che la volumetria preesistente costituisce lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione, nel senso che sussiste la possibilità di utilizzare la preesistente volumetria soltanto in parte in sede di ricostruzione, essendone precluso soltanto un aumento; cosa desumibile dalle modifiche della normativa di riferimento (l’art. 3 DPR 380/2001) intervenute nel tempo, posto che si è passati dalla necessità di una “ fedele ricostruzione” ad una ricostruzione “con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”, ed oggi alla “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria…preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”: è quindi evidente l’intento del legislatore di impedire soltanto aumenti della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non diminuzioni della stessa.

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti: il più contiene il meno

Ristrutturazione riducendo i volumi preesistenti: il più contiene il meno

Volendo dare un senso pratico alla decisione emessa dal TAR possiamo affermare che purché l’opera di ristrutturazioni resti entro una tale soglia il proprietario è legittimato a richiedere il permesso edilizio per una costruzione quantitativamente minore, con l’unico limite di rispettare tutti gli altri parametri (destinazione d’uso e tipologia edilizia).

Leggi anche: Calcoli volumetrici: conteggio dei volumi edilizi

Pertanto, la prevista diminuzione di volumetria, non appare ostativa alla riconducibilità dell’intervento alla fattispecie della ristrutturazione edilizia.

Perché come scriveva Massimo Saverio Giannini “non ha alcun rilievo il “come” il proprietario eserciti i propri diritti; ma è sufficiente che osservi gli obblighi che gli sono imposti dalla legge o dal provvedimento amministrativo“.

Se è vero che nella logica del massimo vantaggio economico, quasi sempre vengono presentati progetti che, coincidono con la soglia massima di edificabilità consentita, nulla vieta ristrutturare un edificio realizzando volumi inferiori a quelli preesistenti purché vengano tutelate determinate prescrizioni imposte dal regolamenti edilizi.

Così operando, la giurisprudenza più recente, apre le maglie agevolando il soggetto privato che potrà realizzare gli interventi edilizi volti alla riqualificazione e rinnovo urbano così come richiesto dal recente progetto di legge presentato dal Ministro Lupi che contiene misure volte alla realizzazione di politiche strategiche orientate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio e del tessuto esistente delle periferie prevedendo il ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate ma anche uno snellimento burocratico delle procedure edilizie tramite la semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei titoli edilizi, alla riorganizzazione dello Sportello Unico dell’edilizia, ed al riordino della normativa tecnica sulle costruzioni e sui prodotti da costruzione.

Leggi anche: Volume edilizio: differenza tra urbanistica e paesaggistica

Post precedente Il decoro architettonico Prossimo Post Come sanare una difformità edilizia

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • Doppia conformità: presupposto necessario per la sanatoria edilizia
  • Metri quadri nelle visure catastali: risvolti per i condomini
  • Progetto energetico di un edificio
  • Certificato e visura: ecco le differenze (parte 2)
  • Avviso inizio lavori in appartamento: ecco alcune indicazioni

Commenti recenti

  • maurizio su Categoria catastale C6: cosa significa e requisiti degli immobili
  • Antonio su Sanatoria strutturale
  • Quanto Costa Pitturare Una Stanza 4×4? – Pietroortolani su Come si fa il calcolo metri quadri?
  • Giovanni su Distanza minima tra fabbricati
  • Matteo Donori su Vendere un immobile con abuso edilizio: si può?

Archivi

  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Dicembre 2019
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Settembre 2019
  • Agosto 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Maggio 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Dicembre 2018
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Febbraio 2018
  • Gennaio 2018
  • Dicembre 2017
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2017
  • Settembre 2017

Categorie

  • Compravendita
  • Condomini
  • Creative
  • Design
  • Immobili
  • Interior design
  • Pratiche
  • Progettazione
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
  • Sicurezza

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Studio Sdl Soluzioni Immobiliari

  • Via Mascalucia, 27 - 00132 Roma (RM)
  • Tel: 06 96843613
  • Email: info@studiosdl.it
© Copyright 2017. Tutti i diritti riservati